Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01112 presentata da CARRARA ANTONINO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940602
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanita' e per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: alla mezzanotte del 29 maggio 1994 e' entrato in vigore il decreto legislativo del 18 aprile 1994 recante "Attuazione delle direttive 91/497 CEE e 91/498 CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche" pubblicato sul "Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1994 serie generale"; l'entrata in vigore della detta normativa ha prodotto, di fatto, la chiusura di tutti i mattatoi comunali esistenti nella regione Sicilia, in quanto gli stessi, a seguito delle gravi inadempienze delle varie amministrazioni locali, non sono stati adeguati alle disposizioni di cui alle direttive CEE in oggetto e contenute altresi' nell'ambito dello stesso detto decreto; gravissimo danno e nocumento, economico e sociale, viene prodotto dalla messa in esecuzione della disposizione in oggetto; sussistono fondati motivi per ritenere che disagi per la popolazione e, addirittura, problemi di ordine pubblico possano essere determinati dalla protesta conseguente ai provvedimenti in parola -: se non ritengano opportuno, necessario ed urgente intervenire tempestivamente per consentire attraverso una sospensiva la immediata riapertura dei mattatoi comunali al fine di ripristinare la regolare prosecuzione delle attivita' agricolo-commerciali e zootecniche ed al tempo stesso imporre il loro adeguamento alle direttive CEE anche a mezzo di pressioni opportune sugli enti ed organi competenti, affinche' non ricada sulla cittadinanza l'intero onere di sopportarne i disagi. (4-01112)
Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' opportuno subito premettere che con le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, implicitamente contestate nell'interrogazione, il Governo italiano, e per esso questo Ministero, ha assolto un ineludibile adempimento comunitario, assicurando il recepimento nell'ordinamento nazionale delle Direttive 91/497 e 91/498/CEE, in materia di scambi intracomunitari e di produzione ed immissione nel mercato nazionale di carni fresche delle specie bovina, suina, ovi-caprina ed equina. Va sottolineato, fra l'altro, che tale normativa nazionale, di "mera attuazione" di Direttive comunitarie gia' da tempo applicate negli altri Paesi membri e' di per se' sopraggiunta con notevole ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti per la sua emanazione, ed imposti dalle stesse Direttive, anche a causa di pressioni di natura politica intese a consentire agli operatori interessati un piu' cospicuo margine di tempo utile ai fini dell'adeguamento delle strutture di macellazione ai nuovi requisiti comunitari. Viceversa, questo Ministero, attraverso i competenti Servizi veterinari, non ha lasciato intentato alcun mezzo comunque ritenuto utile a richiamare l'attenzione delle autorita' sanitarie e degli operatori interessati sui nuovi obblighi comunitari, per promuovere e favorire in ogni modo il progressivo e tempestivo adeguamento delle strutture produttive del settore delle carni fresche in tutto il territorio nazionale. Non a caso, infatti, gia' con Circolare 3 novembre 1989, n. 27 (Allegato 1) questo Ministero aveva ritenuto opportuno segnalare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'agricoltura e foreste, ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali, alle Facolta' di medicina veterinaria ed alle Associazioni di categoria interessate l'esigenza non piu' differibile di assicurare una reale razionalizzazione della rete nazionale di macellazione con l'approssimarsi della prospettiva certa del Mercato comune europeo. Proprio per evitare che tale evento, con i connessi adempimenti, potesse cogliere impreparato il mondo della produzione e della lavorazione delle carni fresche questo Ministero, anzi, nell'occasione aveva invitato le regioni e le autorita' sanitarie locali interessate a fare opportuna opera di sensibilizzazione nei confronti degli operatori economici e sanitari e delle autorita' con responsabilita' di gestione di pubblici macelli, invitandoli in particolare a predisporre idonei "piani di ristrutturazione del settore carni fresche tenendo conto dei requisiti comunitari degli impianti di macellazione, requisiti questi ultimi - si badi bene - gia' noti da decenni, in quanto dettati per la prima volta nella Direttiva-base sulle carni fresche 64/433, recepita nel nostro ordinamento con la legge 29 novembre 1971, n. 1073, piu' volte integrata e modificata, da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312. In un secondo tempo, poi, per consentire agli operatori del settore di fruire della deroga temporanea e limitata prevista dalla Direttiva succitata 91/498/CEE ai fini dell'adeguamento ai requisiti comunitari dei "Macelli", dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi delle carni, questo Ministero con Circolare 21 ottobre 1991, n. 22 (Allegato 2) ha fornito le necessarie istruzioni per avvalersi di tale opportunita'. Peraltro - va ricordato ancora - l'esito dell'esame delle istanze di deroga, da parte dei competenti Servizi Veterinari di questo Ministero e' stato ben lungi dall'offrire risultati particolarmente favorevoli, se si considera che soltanto 872 istanze delle 1.974 presentate sono risultate, come prescritto, corredate da idonei piani di intervento in vista dell'adeguamento degli impianti ai requisiti comunitari. Tale conclusione, nella sua gravita', avrebbe dovuto, quanto meno, allarmare le Unita' sanitarie locali e gli operatori economici interessati, inducendoli, finalmente, ad adottare le indifferibili iniziative del caso: accaduto, invece, che, sebbene avvenuta con ritardo, l'emanazione del D. Leg.vo n. 286/1994 abbia colto incredibilmente impreparati diversi operatori privati e soprattutto pubblici, particolarmente nelle regioni dell'Italia centrale e meridionale. Non puo' non convenirsi, in questo senso, che e' particolarmente grave quanto, al riguardo, si e' verificato nella Regione Sicilia e viene denunciato con l'interrogazione in esame, laddove alle gravi inadempienze delle amministrazioni locali - che non hanno adeguato alle disposizioni comunitarie gli impianti pubblici di macellazione, ne' hanno predisposto gli auspicati "piani di razionalizzazione" della rete di macellazione - viene ad aggiungersi, ora, un'applicazione del D. Leg.vo n. 286/1994 evidentemente improntata ad un rigore ingiustificato. E' giusto considerare, infatti, che tale decreto - pur risultando, per definizione, innovativo rispetto alla preesistente normativa nazionale sull'igiene della macellazione di cui all'ormai vetusto R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 - non determina automaticamente, come lamentato nell'interrogazione, il "blocco" degli impianti non ancora conformi ai nuovi requisiti igienico-sanitari, ma lascia, almeno in via transitoria, diverse possibilita' operative agli imprenditori privati ed ai gestori pubblici del settore. Infatti, gli stabilimenti che abbiano ottenuto la succitata "deroga temporanea e limitata" prevista dalla Direttiva 91/498 possono continuare la loro attivita' fino al 31 dicembre '95, con l'onere di attivare la prescritta procedura di riconoscimento CEE a norma del relativo art. 13 entro il 30 aprile 1995 qualora intendano proseguire l'attivita' oltre il 31 dicembre 1995. Diversamente, gli stabilimenti che non hanno ottenuto la deroga, ma sono comunque in condizione di assicurare la sussistenza dei requisiti comunitari di cui all'Allegato I del citato D. Leg.vo n. 286/1994 entro il 29 novembre 1994, entro la stessa data possono avviare le procedure di riconoscimento CEE ai sensi del gia' citato art. 13 dello stesso decreto. A loro volta, gli stabilimenti in attivita' alla data di entrata in vigore del decreto, privi di detti requisiti comunitari, ma in condizione di adeguarsi entro il 29 agosto 1994 alle disposizioni del relativo Allegato II per operare nel solo mercato nazionale, possono presentare istanza all'autorita' sanitaria locale entro il 29 giugno p.v. per operare, appunto, "a capacita' limitata", cioe' con la macellazione di non oltre n. 20 capi a settimana. Infine, persino gli stabilimenti oggi in attivita', che dovessero presentare carenze gravi e non sanabili neppure per operare nel solo territorio nazionale, possono comunque continuare la loro attivita' fino al 29 novembre 1994. Comunque, nonostante le evidenti difficolta' connesse alla problematica compatibilita' delle ipotesi di parziale proroga da piu' parti prospettate con il carattere imperativo e cogente delle Direttive comunitarie in esame (di cui il decreto n. 286 costituisce mero strumento attuativo), il Governo - auspica questo Ministero - nell'ultimo Consiglio dei Ministri ha ritenuto di adottare una soluzione normativa straordinaria, a carattere transitorio, intesa a contemperare i doveri del nostro Paese come "partner" comunitario con la piu' estesa salvaguardia possibile dei piu' deboli operatori nazionali del settore. In questo senso, nel Decreto-Legge 30 giugno 1994, n. 419 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 di pari data, con la disposizione del comma 3 del relativo art. 5 e' stato sostituito l'originario comma 2 dell'art. 19 D. Leg.vo 18 aprile 1994, n. 286 nel modo seguente: "fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298 e della legge 30 aprile 1962, n. 283 cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CEE ai sensi dell'art.13". Tale soluzione, di carattere eccezionale, sembra recepire anche, nella sostanza, quanto auspicato dall'interrogazione. Il Ministro della sanita': Costa.