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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01142 presentata da CANESI RICCARDO (PROG.FEDER.) in data 19940602

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: in data 20 maggio, in occasione della seduta sul voto di fiducia alla Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri affermava, riguardo alle nostre carceri, che "siamo sull'orlo del collasso civile con un numero di detenuti che e' aumentato in due anni da 22 mila a 53 mila unita'" e che "la societa' non vede il suo carcere che e' occultato da alte mura; ma dalla condizione del suo carcere si vede perfettamente il grado di civilta' giuridica della societa' medesima. E noi da questo punto di vista siamo messi veramente male"; e' attualmente ristretto in espiazione di pena definitiva nella Casa di reclusione di Massa, il detenuto Dursun Osman nato ad Alacam (Turchia) il 1^ gennaio 1950; tale detenuto ha presentato in data 3 agosto 1992 una prima richiesta di espiazione della pena nel paese di origine, ai sensi della convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 ed entrata in vigore in Italia il 1^ ottobre 1989; tale richiesta, inoltrata a codesto Ministero, risulta essere stata respinta per la gravita' del reato e l'entita' della pena residua, motivi questi che, per gli interroganti, non rientrano tra quelli per i quali puo' essere negata la richiesta; il detenuto ha presentato una seconda istanza in data 23 novembre 1993 indirizzata alla Direzione generale affari penali e, per conoscenza, al Ministero di grazia e giustizia italiano, al Ministero di grazia e giustizia turco e all'Ambasciata turca in Italia, alla quale non risulta essere stata data, a tutt'oggi, risposta; se fosse accettata tale richiesta, come altre, il provvedimento consentirebbe di alleggerire le nostre carceri di una parte dell'utenza con conseguenti benefi'ci economici e funzionali; il suddetto, ormai detenuto nelle carceri italiane da circa 10 anni, ha sempre avuto un corretto comportamento e ha comprensibili difficolta' nel comunicare con i propri familiari, e soprattutto con i 4 figli di cui uno mai visto; le carceri turche generalmente non sono migliori, riguardo al trattamento dei detenuti, di quelle italiane -: se vi siano stati, riguardo a questo caso, atti formali e/o altri rapporti intercorsi tra le amministrazioni italiane e turca e, in caso positivo, quali siano stati e per quale motivo questi abbiano portato alla negazione di un diritto sancito da una Convenzione internazionale; se vi siano provvedimenti attualmente in corso relativamente alla seconda domanda presentata da Dursun Osman; quali siano gli orientamenti del Governo circa l'applicazione delle Convenzioni internazionali sul trasferimento delle persone condannate. (4-01142)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Il cittadino turco Dursun Osman, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Massa e' stato condannato alla pena complessiva di anni 23 di reclusione con sentenze definitive rese in data 3 dicembre 1985 dalla Corte di appello di Trieste ed in data 13 marzo 1987 dalla Corte di appello di Roma, per detenzione ed importazione, in concorso, di ingenti quantita' di sostanze stupefacenti ed associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti. La fine della pena detentiva che Dursun Osman deve scontare e' prevista per il giorno 2 febbraio 2005. Con provvedimento datata 25 febbraio 1993 il Ministero di grazia e giustizia ha respinto l'istanza di trasferimento in Turchia, per l'ulteriore esecuzione della pena, presentata da Dursun Osman in applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Il provvedimento di rigetto si inquadra nell'orientamento assunto da questo Ministero in conseguenza dell'entrata in vigore della legge della Repubblica di Turchia n. 3713 in data 12 aprile 1991, recante norme per la lotta contro il terrorismo, la quale all'articolo provvisorio n. 1 parte V, norme transitorie, prevede la liberazione, sotto condizione, dei condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano scontato otto anni di pena e dei condannati a pena detentiva limitata nel tempo che abbiano scontato un quinto della pena, in relazione a reati commessi fino alla data dell'8 aprile 1991. Questa disposizione, per effetto della decisione n. 1991/34 dell'8 ottobre 91 della Corte Costituzionale turca, e' applicabile anche nei confronti di coloro che sono stati condannati per reati relativi al traffico degli stupefacenti. La quasi totalita' delle istanze di trasferimento presentate da cittadini turchi detenuti in Italia (oltre 60 istanze, tra cui quella di Dursun Osman), si riferisce a reati commessi anteriormente alla data dell'8 aprile 1991, concernenti il traffico di sostanze stupefacenti e, spesso, anche l'associazione per delinquere ad esso finalizzata. Le condanne riportate da tali detenuti superano, nella maggior parte dei casi, i dieci anni di reclusione e variano da sei ad oltre venti anni di reclusione. Le istanze di trasferimento in patria sono state inoltrate, di regola, allorche' i cittadini turchi detenuti in Italia si sono venuti a trovare nella condizione di poter usufruire del beneficio di cui all'articolo provvisorio n. 1 della richiamata legge della Repubblica di Turchia. Pertanto, qualora fossero state accolte tali istanze, i detenuti di cittadinanza turca, compreso Dursun Osman, sarebbero stati posti in liberta' non appena eseguito il trasferimento. Tutto cio' considerato, il Ministero di grazia e giustizia ha assunto l'orientamento di negare il consenso dello Stato italiano al trasferimento dei cittadini turchi detenuti in Italia nei casi in cui essi possano beneficiare nel loro paese del condono generalizzato previsto dall'articolo provvisorio n. 1 della legge della Repubblica di Turchia n. 3713 del 12 aprile 1991. Tale orientamento e' stato da tempo comunicato ed illustrato al Ministero degli affari esteri al fine di renderne edotte le autorita' turche. Va anche precisato che i trasferimenti in applicazione della Convenzione di Strasburgo non conseguono automaticamente alla presentazione dell'istanza, ma sono condizionati, tra l'altro, al consenso degli Stati coinvolti nella procedura di trasferimento e quindi dello Stato di condanna e lo Stato di esecuzione. Il diniego del consenso al trasferimento da parte dello Stato di condanna, ovvero dello Stato di esecuzione, e' dunque perfettamente conforme al dettato della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, che non prevede neppure l'obbligo di motivazione di un tale diniego, costituendo oggetto di mera raccomandazione da parte del Consiglio d'Europa - °NR (R92) 18 del 19 ottobre 1992!. Secondo la citata raccomandazione gli Stati aderenti alla Convenzione possono essi stessi determinare criteri ed orientamenti sulla base dei quali adottare le proprie decisione in ordine alle istanze di trasferimento e dunque i singoli Stati sono liberi di operare valutazioni interne di ordine politico circa l'applicazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate. L'esperienza fin qui acquisita ha dimostrato che tutti gli Stati aderenti alla Convenzione operano valutazione di tale natura. La linea di condotta adottata dal Ministero di grazia e giustizia italiano nei confronti dei detenuti di cittadinanza turca, e' giustificata da esigenze di buona amministrazione, nonche' da considerazioni di politica criminale. Si e' tenuto conto, invero, della natura dei reati per i quali i detenuti turchi sono stati condannati, concernenti per lo piu' il traffico di sostanze stupefacenti, e si e' rilevato che la cessazione della pena ad essi comminata, ben prima della sua estinzione, si porrebbe in palese contrasto con la politica di particolare rigore adottata dallo Stato italiano nella repressione dei delitti relativi al traffico di stupefacenti e nella lotta alle organizzazioni criminali dedite a tali traffici. Del resto la Convenzione di Strasburgo persegue il fine del reinserimento sociale delle persone condannate attraverso la possibilita' che i detenuti scontino nel proprio Stato di origine le pene loro inflitte negli altri Stati aderenti alla Convenzione medesima. Viceversa, molti dei cittadini turchi detenuti in Italia, fra cui Dursun Osman, una volta rientrati in Patria sarebbero posti in liberta' senza dunque scontare la pena loro inflitta in Italia. Se e' vero poi che secondo l'articolo 12 della Convenzione in oggetto, ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria Costituzione o ad altre leggi, e' anche indiscutibile che tale beneficio puo' essere applicato solo quando la persona condannata sia gia' stata trasferita nello Stato di origine. Prima del trasferimento e' perfettamente lecito che lo Stato di condanna decida se accordarlo anche avuto riguardo al trattamento che sarebbe applicato alla persona condannata secondo la Costituzione o le leggi dello Stato di esecuzione. Quanto sopra trova conferma nella disciplina sullo scambio della documentazione fra Stato di condanna e Stato di esecuzione, prevista dall'articolo 6 della Convenzione. La citata Convenzione non impone, poi, agli Stati aderenti di rinunciare a priori alla propria pretesa punitiva nei confronti dei detenuti che presentano istanza di trasferimento ed il Governo italiano, attesa la prospettata situazione dei detenuti di cittadinanza turca, ha preferito applicare ad essi, in presenza dei prescritti requisiti, la normativa in materia di espulsione degli stranieri di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296, che, nel trattamento dei detenuti stranieri, garantisce una condizione di omogeneita' riguardo alla durata delle pene detentive loro inflitte. In merito alla seconda istanza di trasferimento presentata dal Dursun il 23 novembre 1993, si fa presente che la competente Direzione generale degli affari penali, in data 7 maggio 1994, ha incaricato il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti, di comunicare all'interessato che la stessa non avrebbe potuto essere presa in considerazione persistendo le ragioni addotte a fondamento del rigetto della precedente (gravita' dei reati commessi ed entita' della pena residua in relazione al beneficio del quale il detenuto usufruirebbe, se trasferito in patria, per effetto dell'articolo provvisorio n. 1, lettera c) della legge della Repubblica di Turchia n. 3713 del 12 aprile 1991). Cio' a conferma del provvedimento negativo in data 25 febbraio 1993. La decisione e' stata contemporaneamente portata a conoscenza dall'Ambasciata turca in Italia. Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.



 
Cronologia
mercoledì 1° giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton si reca in visita ufficiale in Italia in vista della preparazione del vertice dei 7 Paesi più industrializzati, che si terrà a luglio a Napoli.

domenica 12 giugno
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    Si svolgono le elezioni per la IV legislatura del Parlamento europeo, che in Italia vedono l'affermazione dello schieramento di centrodestra.Contestualmente alle elezioni europee si svolgono le elezioni amministrative.