Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01106 presentata da MARINO LUIGI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940602
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il decreto-legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, all'articolo 48, primo comma, prevede l'obbligo, per gli ufficiali dello stato civile, di trasmettere all'Ufficio del registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con la indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuna; il regio-decreto 9 luglio 1938, n. 1238 - Ordinamento dello stato civile - non prevede, tra i compiti dell'ufficiale dello stato civile, quello di avere notizie circa l'indirizzo delle persone ne' prevede che lo stesso pubblico ufficiale custodisca l'archivio delle famiglie; detti compiti, regolati dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fanno capo all'ufficiale di anagrafe a cui l'ufficiale dello stato civile invia la notizia del decesso di una persona residente nel comune; per quanto sopra evidenziato, appare chiaro che il terzo obbligato dal primo comma dell'articolo 48, del citato decreto legislativo, non debba essere l'ufficiale dello stato civile bensi' quello di anagrafe -: quali provvedimenti intenda adottare. (4-01106)
In relazione alla interrogazione presentata dalle SS.LL. Onorevoli si osserva che il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successione e donazioni), dispone che gli ufficiali dello stato civile sono obbligati a trasmettere all'Ufficio del Registro competente, nei primi quindici giorni di ogni trimestre, l'elenco delle persone residenti nel Comune della cui morte hanno avuto notizia nel trimestre precedente, con l'indicazione dell'indirizzo e con lo stato di famiglia di ciascuno di esse. La disposizione de qua consente all'Ufficio del Registro di poter controllare l'eventuale inadempimento dell'obbligo della dichiarazione di successione e di effettuare, qualora ne ricorrano i presupposti, l'accertamento di propria iniziativa, nonche' di conoscere i nominativi delle persone che compongono il nucleo familiare del de cuius ed i loro recapiti, in modo da poter notificare avvisi, comunicazioni e richieste. Pertanto, questo Dicastero ritiene che la finalita' della norma in esame sia quella di portare a conoscenza degli Uffici del Registro, per i provvedimenti di competenza, lo stato dei deceduti, e che per le predette comunicazioni e' da privilegiare la competenza dell'Ufficiale dello stato civile anziche' dell'Ufficiale di anagrafe, atteso che quest'ultimo viene a conoscenza in momenti successivi dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della disposizione in commento. Il Ministro delle finanze: Fantozzi.