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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01097 presentata da CARLI CARLO (PROG.FEDER.) in data 19940602

Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: con decreto-legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e' stata data attuazione alle direttive CEE 91/497 e 91/498 concernenti i problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carne fresca; l'articolo 5 del predetto decreto-legislativo 18 aprile 1994, n. 286 impone agli impianti di macellazione di capacita' limitata una macellazione massima di 12 capi bovini (UGB) alla settimana; tale limitazione indurra' la chiusura di molte strutture pubbliche e private che svolgono il servizio per i medi e piccoli allevamenti condotti spesso da aziende agricole famigliari che producono carni di alta genuinita' utilizzando risorse naturali rinnovabili evitando anche il dannoso espandersi dell'abbandono del territorio; la competenza di tali impianti (articolo 5) relativa a tutto il territorio nazionale appare eccessivamente ampia e quindi si prospetta piu' funzionale ridurla ad un ambito piu' ristretto che potrebbe essere quello indicato dall'articolo 7 del decreto-legislativo 18 aprile 1994, n. 286; il numero massimo dei capi di bovini da macellare come prescritto dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo potrebbe essere elevato a 60 settimanali -: se non ritiene necessario intervenire con adeguati provvedimenti nella direzione esposta in premessa e attivandosi se necessario per tal fine anche nelle sedi comunitarie. (4-01097)

Come indicato nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche per conto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, l'articolo 5, comma 1, del D.Lvo 18 aprile 1994, n. 286, attuativo della Direttiva 91/497/CEE e 91/498/CEE, sui problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche, ha stabilito che gli impianti di macellazione di capacita' limitata - non in possesso dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 13 dello stesso D.Lvo 286/'94 - possono macellare un massimo di 600 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno, e comunque non oltre 12 UGB alla settimana. Il D.Lvo n. 286/'94 ha dettato una serie di precise ed articolate disposizioni al fine di instaurare una disciplina unitaria in ordine alle condizioni ed ai requisiti necessari per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi, alle modalita' di effettuazione della macellazione degli animali e del sezionamento e manipolazione delle carni fresche, alle misure di igiene da seguire scrupolosamente nelle varie fasi di lavorazione, ai controlli ed ai certificati sanitari, al confezionamento, imballaggio, deposito e trasporto delle carni sottoposte alla macellazione. Con queste disposizioni il nostro Paese ha assolto un preciso adempimento comunitario, ormai non piu' differibile, per assicurare il dovuto recepimento nell'ordinamento nazionale delle citate Direttive C.E.E.. Consapevole delle difficolta' e delle problematiche che la nuova disciplina avrebbe ingenerato nel settore, questo Ministero, attraverso i competenti Servizi Veterinari, non ha lasciato nulla di intentato sia per prevenire e richiamare tempestivamente l'attenzione delle autorita' territoriali e degli operatori interessati sui nuovi obblighi comunitari, sia per promuovere e favorire in modo omogeneo il necessario, progressivo adeguamento delle strutture produttive operanti nel territorio nazionale. Peraltro, la stessa Direttiva n. 91/498/CEE aveva concesso agli operatori del settore una deroga temporanea e limitata per consentire l'adeguamento dei propri impianti ai requisiti "comunitari" dei macelli, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi delle carni frasche. Infatti, il primo comma dell'articolo 2 disponeva che gli Stati membri potessero autorizzare gli stabilimenti non conformi ai requisiti previsti e delineati dalla normativa comunitaria a derogare da alcune delle "caratteristiche" imposte, fino al 31 dicembre 1995. Proprio in considerazione di tale possibilita' di deroga, il legislatore ha inserito tra le norme transitorie e finali contenute nell'articolo 19 del D.Lvo 18 aprile 1994, n. 286, una disposizione che elevava, fino al 31 dicembre 1994, le quantita' massime di capi bovini equivalenti da macellare negli impianti di capacita' limitata a 1.000 UGB all'anno e a 20 UGB alla settimana. Inoltre, nonostante le evidenti difficolta' connesse alla compatibilita' di ulteriori proroghe per salvaguardare i piu' deboli operatori nazionali del settore con il carattere imperativo e cogente delle Direttive in questione, il Governo - auspica questo Ministero - nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 29 giugno 1994 ha ritenuto di adottare una soluzione straordinaria, a carattere transitorio-. In tal senso, il conseguente D.L. 30 giugno 1994, n. 419, recante "Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'", predisponeva - all'articolo 5 - la proroga, fino al 28 febbraio 1995, dei termini previsti dall'articolo 5, comma 9, dall'articolo 6, comma 6 e dall'articolo 19, comma 2, del D.Lvo n. 286/'94. Tale Decreto-legge veniva piu' volte reiterato. In occasione dell'emanazione del D.L. 28-febbraio 1995, n. 57, il relativo articolo 5 veniva modificato nel seguente modo. Le autorizzazioni di cui agli articoli 5, comma 9 e 6, comma 6 del D.Lvo 286/'94 come gia' stabilito avrebbero dovuto essere rinnovate, appunto, entro il 28 febbraio 1995, ma tale data, per effetto del D.L. n. 57/'95 veniva prorogata fino al 31 ottobre 1995 quando fosse gia' stata rilasciata concessione edilizia ed iniziata l'attivita' di ristrutturazione. Quanto alle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 2, del D.Lvo 286/'94, prorogate sino al 28 febbraio 1995, il D.L. n. 57/'95 stabiliva, limitatamente ai macelli pubblici per i quali entro tale data fosse stato gia' approvato il progetto, rilasciata la concessione edilizia ed approvata la spesa relativa per le opere di ristrutturazione o di nuova costruzione degli stabilimenti, la concessione, da parte di questo Ministero, di ulteriori proroghe di 24 mesi per l'esercizio delle attivita' di macellazione, in modo da permettere il completamento o la realizzazione dei lavori. Il D.L. n. 57/'95 veniva reiterato con D.L. 29 aprile 1995, n. 135 e successivamente con il recente D.L. 30 giugno 1995, n. 261, oggi in vigore. In tale occasione l'articolo 5 veniva nuovamente modificato. Infatti, le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 9 ed all'articolo 6, comma 6, del D.Lvo n. 286/'94, debbono ora essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, mentre le autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 2, dello stesso atto normativo, cessano di avere efficacia il 31 ottobre 1996. Limitatamente ai macelli pubblici le stesse autorizzazioni cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 1997. In merito alla opportunita' di innalzare il tetto massimo delle UGB attualmente sottoponibili a macellazione negli impianti a capacita' limitata, e' opportuno precisare che qualsiasi aumento di carattere unilaterale del numero delle UGB risulterebbe arbitrario ed in insanabile contrasto con le normative comunitarie e, come tale, dovrebbe presupporre la preventiva modifica delle specifiche direttive comunitarie. A tal proposito, si segnala che e' imminente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee di un atto normativo con cui l'unione europea ha inteso ampliare i limiti dei quantitativi di UGB "trattabili" nei macelli a capacita' limitata. Proprio in quanto consapevole della determinazione raggiunta nelle competenti sedi europee, questo Ministero, con decreto del 27 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1995, ha inteso temporaneamente modificare le quantita' massime indicate all'articolo 5, comma 1, ed all'articolo 6, comma 1, del D.Lvo 18 aprile 1994, n. 286, elevando, rispettivamente, a 1.000 UGB all'anno e a 20 UGB alla settimana la capacita' di macellazione, nonche' portando da 3 a 5 tonnellate alla settimana il quantitativo massimo di carni trattate nei laboratori di sezionamento di capacita' limitata. Detto Decreto, in vigore fino al 30 giugno 1995, non e' stato rinnovato in considerazione dell'imminente pubblicazione di un atto normativo di analogo contenuto promanante dai competenti organi dell'Unione europea. Il Ministro della sanita': Guzzanti.



 
Cronologia
mercoledì 1° giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton si reca in visita ufficiale in Italia in vista della preparazione del vertice dei 7 Paesi più industrializzati, che si terrà a luglio a Napoli.

domenica 12 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono le elezioni per la IV legislatura del Parlamento europeo, che in Italia vedono l'affermazione dello schieramento di centrodestra.Contestualmente alle elezioni europee si svolgono le elezioni amministrative.