Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01107 presentata da MARINO LUIGI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940602
Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con legge 29 maggio 1989, n. 211 veniva modificata la legge n. 854 del 18 dicembre 1973 avente ad oggetto "Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili"; l'articolo 3 della legge n. 854 del 1973, cosi' come modificato, al secondo comma prevede che il libretto rilasciato dal Ministero dell'interno rechi la fotografia e la firma dell'avente diritto, o, in sostituzione quelle del suo rappresentante legale, autenticate ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il libretto stesso e' documento valido ai fini della riscossione dei mandati di pagamento delle provvidenze senza limiti di importo; l'articolo 3 della legge n. 854 del 1973, cosi' come modificato, al terzo comma prevede che la riscossione senza limiti di importo e' consentita a persona munita di apposita delega con firma autenticata dall'ufficiale dello stato civile o da un notaio; dal confronto dei due commi citati emerge un inspiegabile paradosso riguardante l'autenticazione dei documenti ivi previsti per la riscossione dei medesimi mandati di pagamento per cui se a riscuotere e' l'avente diritto o il suo legale rappresentante le loro firme sono autenticate da uno qualsiasi dei pubblici ufficiali menzionati dall'articolo 20 della legge n. 15 del 1968; se, invece, a riscuotere e' una terza persona, la firma apposta sulla relativa delega deve risultare autenticata esclusivamente dall'ufficiale dello stato civile o dal notaio; se la legge 4 gennaio 1968, n. 15, ha raccolto tutte le precedenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa, coordinandole in un testo unico ed integrandole con nuove norme dirette ad una sempre piu' vasta e profonda semplificazione delle procedure amministrative, per cui diventano inspiegabili ed incomprensibili norme speciali che dispongano diversamente da quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 15; le deleghe per riscuotere pensioni, assegni o indennita' erogati da altri enti pubblici vengono sottoscritte alla presenza dei pubblici ufficiali previsti dalla legge n. 15 del 1968 -: se non ritengano necessario adottare opportune iniziative per eliminare gli inconvenienti, prima citati, riportando la materia nell'alveo della legge n. 15 del 1968. (4-01107)