Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01108 presentata da MARINO LUIGI (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940602
Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso: che con nota ministeriale del 13 marzo 1990, prot. 17211/2 veniva inviato, al comune di Benevento, il decreto con il quale si elevava la segreteria generale della classe I/B alla I/A; che con detta nota si evidenziava chiaramente che la elevazione di classe dell'Ente non comportava automatico slittamento delle qualifiche funzionali apicali attribuite al personale dipendente, che i provvedimenti di modifica di organico andavano necessariamente sottoposti all'esame della CCFL ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che l'Ente aveva la facolta' di riorganizzare la propria struttura organizzativa, provvedendo successivamente in conformita' alla normativa vigente, alla copertura dei nuovi posti piu' qualificati eventualmente richiesti ed ammessi dalla citata CCFL; che la Giunta municipale con atti in data 15 maggio 1990, assunti con i poteri del Consiglio, ex articolo 140 TULCP del 1915, prevedeva lo slittamento di un livello retributivo e funzionale di tutti i dipendenti inquadrati dalla settima qualifica in su, motivando tale scelta come applicazione dell'articolo 228 TULCP n. 383/1934 che prevedeva una equa proporzione tra lo stipendio del segretario e quello del personale comunale; che a seguito di ricorsi la Sezione di Benevento del CORECO chiese chiarimenti; che con atti in data 19 luglio 1990 la Giunta municipale riconfermo' i precedenti atti adducendo tra le motivazioni quella che gli slittamenti di livello erano atti dovuti e che non comportavano modifica della pianta organica; che a seguito di altri motivati ricorsi la sezione provinciale del CORECO di Benevento annullo' gli atti nella seduta del 13 agosto 1990; che i dipendenti del comune inquadrati nella prima qualifica dirigenziale proponevano ricorso al TAR della Campania contro la decisione del CORECO, il 17 gennaio 1991; che il TAR della Campania con sentenza n. 88 del 1992 accoglieva il ricorso dei predetti dipendenti; che la sentenza citata del TAR della Campania non affermava alcuna automaticita' od obbligatorieta' ad effettuare il reinquadramento a seguito della riclassificazione dell'Ente, ma dichiarava una presunta legittimita' dell'Ente ad operare in tal senso se riferito ai dipendenti in posizione apicale; che la Giunta municipale di Benevento con atto in data 14 luglio 1992 prendeva atto della sentenza del TAR ed inquadrava i ricorrenti nella seconda qualifica dirigenziale, per cui il comune di Benevento ha piu' dipendenti inquadrati nella seconda qualifica dirigenziale che il comune di Roma o di Milano; che, da quanto sopra esposto, emerge una chiara volonta' della Giunta municipale di Benevento, a non tener conto delle leggi in materia; che il Consiglio comunale ha approvato un conto consuntivo per l'esercizio 1991 con un disavanzo di amministrazione che supera i 15 miliardi; che i revisori del conto esprimono forti dubbi sulla reale portata dei residui attivi e passivi, per cui vi e' il sospetto di non chiara rispondenza circa i dati relativi agli esercizi finanziari pregressi; che la legge n. 604 del 1962 all'articolo 1, terzo comma, stabilisce anche per il segretario che solo agli enti "che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, puo' essere assegnato... un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1962", per cui un comune come quello di Benevento con le finanze dissestate (16 miliardi di disavanzo, 2 miliardi di debito fuori bilancio, una ventina di miliardi per liti pendenti relative ad espropri), non poteva permettersi il lusso di un segretario di classe A; che in maggio e luglio 1990 furono inviati, dalla organizzazioni sindacali, circostanziati esposti alla locale Procura della Repubblica senza alcun apparente risultato; che correttamente la Giunta municipale avrebbe dovuto procedere alla revoca delle precitate deliberazioni, le quali recano, tra l'altro, i pareri favorevoli di funzionari interessati al contenuto delle stesse; che contro la sentenza del TAR della Campania n. 88 del 1992 poteva essere prodotto ricorso al Consiglio di Stato; che ricorsi e rilievi, sugli atti precitati, sono stati inviati alla magistratura contabile e penale, al Prefetto di Benevento, alla CCFL, al presidente della Giunta regionale della Campania ed al Presidente del Consiglio dei ministri -: quali provvedimenti intendano adottare. (4-01108)