Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01170 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940602
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanita' e della difesa. - Per sapere - premesso che: originariamente la Croce Rossa Italiana era un "corpo morale" - come definita dal regio-decreto 7 febbraio 1884, n. 1234, - per poi essere inserita - con la legge 20 marzo 1975, n. 70, - tra gli enti pubblici e piu' precisamente nella categoria degli enti di assistenza generica; la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 70 conferiva una delega al Governo per riordinare la struttura associativa della CRI sulla base dei seguenti princi'pi: 1) carattere volontaristico; 2) determinazione dei compiti in relazione alle finalita' statutarie e agli adempimenti derivanti dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali; 3) articolazione delle strutture su base regionale; 4) elettivita' e gratuita' delle cariche; nell'esercizio della predetta delega e' stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, - prima dando, all'articolo 1, una nuova configurazione giuridica alla CRI, denominandola "ente privato di interesse pubblico", poi abolendo tale connotazione con il decreto-legge 20 luglio 1992, n. 343, articolo 1, comma 3, poi decaduto, - vincolando il riconoscimento della CRI all'approvazione dello statuto che, a norma dell'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 343 del 1992, avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 1981, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della sanita' e della difesa, previa adozione da parte del Consiglio di Stato, in adunanza generale, del relativo parere; a tutt'oggi tale statuto non e' stato adottato - il che ha comportato, tra l'altro, il perdurare della gestione commissariale - anche per la difficolta', in mancanza di una disciplina generale della materia, di definire le caratteristiche degli enti privati di interesse pubblico (specie prima del decreto-legge n. 343 del 1992), qualificazione, peraltro, non accettata dalla CRI, che ha sempre evidenziato come la propria attivita' sia di rilevante interesse generale e di accentuata natura pubblicistica (si veda ad esempio la possibilita' per essa di avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato); gia' una proposta di legge del Ministro della sanita' (15 luglio 1985) evidenziava nella presentazione come il decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980 aveva "di fatto immobilizzato l'associazione nell'espletamento delle originarie attivita' istituzionali" e con l'intento di ridisegnare il modello giuridico dell'associazione secondo "le reali ed effettive indicazioni contenute nell'articolo 70 della legge n. 833 del 1978", ed esattamente di ripristinare la natura di ente pubblico della Croce Rossa Italiana -: quando si intenda emanare lo statuto della CRI e quali siano le ragioni del gravissimo ritardo nella sua emanazione. (4-01170)