Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01224 presentata da MORMONE ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940614
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: il Ministro della marina mercantile in data 2 dicembre 1977 promulgo' apposito decreto inteso alla individuazione dei requisiti per le cinture di salvataggio per la nautica da diporto, che la vendita delle cinture in questione era subordinata alla conformita' alle norme di quel decreto, con stampigliatura di approvazione da parte dell'ente tecnico; a seguito dell'intervento dell'autorita' giudiziaria le cinture di salvataggio destinate alla nautica da diporto poste in commercio da alcune aziende, pur munite della stampigliatura sopraddetta non risultarono conformi ai requisiti previsti da quel decreto, sicche' furono sottoposte a sequestro; successivamente codesto Ministero ha emanato una serie di disposizioni intese alla regolamentazione dei requisiti per la fabbricazione, vendite ed uso delle cinture di salvataggio per le imbarcazioni da diporto (decreto ministeriale 18 aprile 1994, circolare 310151 del 9 maggio 1994 e telex protocollo 3101617 del 17 maggio 1994; tali nuove disposizioni appaiono ingiustificate e gravemente lesive degli interessi di tutti quanti i proprietari di imbarcazioni, lasciando peraltro ulteriori incertezze sulla normativa da rispettare, tanto che addirittura il direttore generale navigazioni e traffico marittimo di questo ministero con telex 3101617 del 17 maggio 1994 si riserva facolta' e poteri discrezionali anche in ordine al recepimento della normativa EN emanata dal CEN; la normativa vigente oltre ad essere contraddittoria, nelle sue arbitrarie interpretazioni danneggia gravemente i proprietari e gli utenti di imbarcazioni, costretti come sono costoro a sottoporsi continuamente a notevoli costi senza neppur aver certezza di essere in regola con le disposizioni legislative -: se, di fronte all'evidente e lamentato disagio da parte delle amministrazioni, non ritenga opportuno intervenire in merito. (4-01224)
In risposta all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che il vecchio regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977, all'articolo 4, comma c), demandava al costruttore l'onere di attestare la conformita' delle cinture di salvataggio alle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 2 dicembre 1977, mediante dichiarazione scritta con caratteri indelebili stampigliata sulle stesse cinture. In questo modo la sicurezza dell'utenza era affidata alla responsabilita' dei produttori delle stesse. Da un'indagine volta a verificare la rispondenza delle cinture di salvataggio al suddetto decreto, emerse che su 19 modelli provati, 18 non erano rispondenti ai requisiti richiesti, nonostante recassero impresse, a cura dei fabbricanti, le relative dichiarazioni di conformita'. Su denuncia dell'amministrazione, l'autorita' giudiziaria ne ordino' il sequestro. Con decreto 18 aprile 1994 sono state dettate alcune disposizioni transitorie che sostituiscono quelle di cui al citato decreto 2 dicembre 1977, in attesa del recepimento delle specifiche normative emanate nel mese di novembre dal comitato europeo di normalizzazione (CEN). In particolare e' stato stabilito che a bordo delle navi, imbarcazioni e natanti da diporto debbono essere utilizzate cinture di salvataggio di "tipo approvato" dall'amministrazione dei trasporti e della navigazione o dall'amministrazione di uno degli Stati membri della CEE, conformi alle norme IMO contenute nella Convenzione SOLAS del 1974, emendata nel 1983. Tali cinture offrono maggiori garanzie in quanto necessitano del collaudo e dell'approvazione dell'ente tecnico (Registro italiano navale). Peraltro, le cinture di salvataggio previste dal decreto ministeriale del 1977 possono essere utilizzate dal diportista a condizione che venga custodita a bordo la copia della dichiarazione di conformita' al prototipo, consegnata allo stesso utente dal rivenditore, dopo che il fabbricante avra' richiesto all'ente tecnico l'accertamento della conformita' mediante prove di galleggiabilita', rovesciamento e caduta. E' stato infine stabilito che idonee verifiche potranno essere effettuate a discrezione dell'amministrazione presso fabbricanti, importatori e rivenditori. Inoltre, con decreto 1^ giugno 1994 il termine di cui all'articolo 2, terzo comma, del decreto del 1977 e' stato prorogato fino al 15 giugno 1994; lo stesso decreto prevede la possibilita' di mantenere a bordo anche le cinture di salvataggio di "tipo approvato" in conformita' alle caratteristiche tecniche previste dalla Convenzione internazionale SOLAS 1974. In merito al contenuto del telex citato nell'atto di sindacato ispettivo, si osserva che esso si limita a dare agli organi periferici chiarimenti esclusivamente per quanto attiene l'obbligatorieta' o meno delle boette fumogene e della luce per le cinture si salvataggio. A questo proposito si fa presente che la normativa di sicurezza, internazionale e nazionale, prevede che le cinture di salvataggio da utilizzare a bordo di navi passeggeri in navigazione internazionale breve o nazionale non siano dotate di luce. E' stato, pertanto, precisato che anche le cinture di salvataggio destinate alla nautica da diporto possono essere sprovviste della predetta luce, ma l'amministrazione si riserva la facolta' discrezionale di poter applicare le disposizioni della Convenzione SOLAS, nel momento in cui verranno recepite le norme del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e qualora queste dispongano l'obbligatorieta' della luce anche per le cinture di salvataggio da impiegare sulle unita' da diporto. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.