Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01370 presentata da MARTUSCIELLO ANTONIO (FORZA ITALIA) in data 19940614
Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali. - Per sapere - premesso che: con riferimento alla legge n. 179 del 1992, articolo 20, relativa alla vendita di alloggi di edilizia agevolata ed in considerazione che i prezzi che derivano dall'applicazione della norma non determinano la necessaria convenienza da parte degli assegnatari all'acquisto degli alloggi, con la conseguenza di vanificare le ipotesi di reinvestimento del ricavato in altri alloggi; in relazione alle difficolta' incontrate dagli Istituti autonomi case popolari ad ottenere le necessarie autorizzazioni edilizie ed ambientali che spesso ritardano le procedure per la realizzazione degli alloggi e che cio', considerata la carenza degli strumenti urbanistici attuativi, potrebbe vanificare ogni strategia per la realizzazione di alloggi per edilizia residenziale pubblica -: se non ritengano opportuno elaborare tutte quelle proposte che possano creare un effettivo interesse economico per l'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari in sintonia con le disponibilita' economiche degli stessi che come loro possono ben immaginare sono modeste; se non ritengano opportuno elaborare tutte quelle proposte che possano stabilire una corsia preferenziale per quanto riguarda le autorizzazioni urbanistiche ed ambientali al fine di determinare un utilizzo immediato dei fondi destinati a tale settore. (4-01370)
In risposta alla interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto segue: L'articolo 20 della legge 17.02.1992 n. 179 (ora modificato con l'articolo 3 della legge 28.1.1994 n. 85) non sembra possa influire sui prezzi di vendita degli alloggi di edilizia agevolata "vanificando", cosi' come ritengono le SS.VV. Onorevoli, "le ipotesi di reinvestimento del ricavato in altri alloggi". Le disposizioni di legge in questione disciplinano, infatti, esclusivamente i casi di vendita o di locazione degli alloggi a terzi acquirenti o locatori, da parte degli originari proprietari, benificiari dei mutui agevolati. Esclusivamente ad essi spetta il ricavato della vendita degli alloggi e non e' previsto alcun reinvestimento del ricavato in altri alloggi. In definitiva le norme di legge di cui trattasi hanno lo scopo di evitare intenti speculativi, impedendo la rivendita degli alloggi nei primi cinque anni dall'assegnazione o dall'acquisto, se non per "gravi e documentati motivi" e favorendo la vendita degli stessi a favore di acquirenti delle categorie meno abbienti (in caso contrario e' prevista la revoca delle agevolazioni). Il Ministro dei lavori pubblici: Radice.