Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01340 presentata da BUONTEMPO TEODORO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940614
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: e' ormai piu' che decennale la condizione di disagio e mortificazione che colpisce gli "ex giovani" assunti con legge n. 285 del 1977 presso le pubbliche amministrazioni; tali lavoratori sono stati collocati nel ruolo in soprannumero e li' dimenticati anche dopo aver sostenuto regolare corso di ammissione ai sensi della legge n. 33 del 1980. Situazione che diviene paradossale se si considera che e' stato bandito un concorso interno per titoli riservato a soli "contrattisti VI livello" assunti ai sensi della legge n. 160 del 1988 e che esclude i lavoratori della "285" che vantano una anzianita' ben maggiore; tutto cio' avviene, a parere del sottoscritto, in palese contrasto con gli articoli 3 e 107 della legge n. 312 del 1980 e degli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 28 del 1993 ed in particolare del comma 4 dell'articolo 32 di detta legge che detta "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette" -: per quanto sopra, al fine di ricreare un clima di aperta collaborazione dei dipendenti con la pubblica amministrazione ed allontanare il sospetto che il provvedimento di cui sopra sia stato motivato da criteri clientelari, se intendano assumere iniziative idonee atte a riparare l'ingiusto danno che ha colpito migliaia di lavoratori. (4-01340)
Con l'interrogazione parlamentare n. 4.01340, la S.V. Onorevole chiede se il Governo intenda assumere misure idonee per porre riparo all'ingiusto trattamento subi'to dai dipendenti del Ministero del lavoro assunti ai sensi della legge 1^ giugno 1977, n. 285, posto che, mentre i predetti lavoratori venivano "collocati nei ruoli in soprannumero e li' dimenticati", il gia' citato Ministero bandiva successivamente, per il reclutamento di operatori di VI livello, un concorso riservato al personale precario, assunto con contratti a termine ai sensi della legge 20 maggio 1988, n. 160. Inoltre, secondo quanto emerge dal testo dell'interrogazione, le suddette operazioni concorsuali riservate sarebbero in contrasto con le disposizioni di legge di cui agli articoli 3 e 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le preoccupazioni esposte nell'interrogazione parlamentare circa il pregiudizio ingiustamente sofferto da alcuni dipendenti ministeriali non sembrano condivisibili. Infatti gli impiegati assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 sono stati immessi nei ruoli dell'Amministrazione secondo le procedure previste dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed inquadrati, ancorche' in posizione soprannumeraria, nelle qualifiche funzionali e secondo i profili professionali analogamente ai loro colleghi dei ruoli numerari. L'avvenuto inquadramento ha eliminato ogni differenza di status o di progressione in carriera rispetto al restante personale di ruolo, attribuendo al personale ex legge 285 gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri dipendenti. Le vicende di questo personale non sembrano comunque offrire alcuna possibilita' di raccordo con le operazioni concorsuali ricordate dall'onorevole interrogante, realizzate peraltro nel presupposto di specifiche previsioni normative. Infatti, in conformita' all'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, e all'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministero del lavoro, con il concorso per soli titoli nei confronti del personale di VI livello e l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il personale di IV livello, ha provveduto ad assumere regolarmente ed ad inserire nei ruoli il personale precario assunto, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 160 del 1988, con contratti a termine, successivamente prorogati nel rispetto di disposizioni di legge. Tale inserimento e' avvenuto, come asserisce l'Amministrazione del lavoro, nel rispetto delle posizioni acquisite da tutto il personale, ivi compreso quello soprannumerario, ed in particolare dell'anzianita' di servizio maturata nelle qualifiche funzionali di appartenenza. In linea generale, si puo' anche osservare che la distinzione fra personale numerario e quello soprannumerario allo stato ha perso di significato, risultando nei fatti superata, dal momento che l'articolo 3, comma 6, della gia' citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto che tutto il personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni alla data del 31 agosto 1993 entri a far parte delle dotazioni organiche provvisorie e che solo la dotazione organica definitiva, dopo la rilevazione dei carichi di lavoro, possa attestare in un dato ente carenze o esuberi. Infine, non sembra avere fondamento la supposta illegittimita' del bando di concorso per contrasto con le norme su richiamate della legge n. 312 del 1980, che fissano, con disposizioni di carattere generale, criteri oggettivi per quantificare i posti disponibili da mettere a concorso pubblico o, viceversa, da riservare a concorsi per il personale interno. Al riguardo, e' utile sottolineare che il concorso per il personale di VI livello e' stato bandito dall'Amministrazione nel rispetto della legge n. 226 del 1993, la quale, derogando alle precedenti disposizioni di carattere generale, ha riservato la partecipazione esclusivamente al personale assunto ai sensi della legge n. 160 del 1988. Parimenti, in ordine al presunto contrasto della decisione ministeriale di bandire il concorso in questione con l'articolo 32, comma 4 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che vieta alle amministrazioni nuove assunzioni di personale prima di aver provveduto alla ricognizione delle vacanze o degli esuberi delle piante organiche, e' giusto ricordare che il Ministero del lavoro, prima dell'indizione del bando di concorso e dell'immissione in ruolo del personale assunto ai sensi della legge n. 160 del 1988, ha provveduto agli adempimenti previsti dal succitato articolo 32, comma 4, attraverso una specifica rilevazione dei carichi di lavoro incentrata esclusivamente sulle categorie interessate mentre sono tuttora in fase di svolgimento le procedure per la rilevazione dei carichi di lavoro del restante personale ministeriale in conformita' alle procedure previste dalle disposizioni vigenti. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Urbani.