Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01293 presentata da BOLOGNESI MARIDA (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940614
Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: la legge n. 236 del 1993, all'articolo 4-bis, consente alle Amministrazioni pubbliche, dopo aver riordinato le piante organiche, di sistemare le posizioni di lavoro a termine, sia immettendo definitivamente in ruolo il Personale appartenente alle qualifiche III e IV, sia bandendo concorsi per soli titoli riservati al Personale precario appartenente alla V qualifica, fissando al 19 luglio 1994 il termine ultimo di proroga per i contratti a tempo determinato, si chiede di sapere perche' l'Automobile Club di Pavia (Ente pubblico non economico) non abbia provveduto alla rideterminazione della propria pianta organica al fine di ottemperare a quanto disposto dalla legge n. 236 del 1993 e non abbia prorogato il contratto di lavoro a tempo determinato della signora Zoppetti Patrizia (IV qualifica funzionale), attualmente in congedo obbligatorio per maternita', e non abbia infine trasformato tale rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato preferendo assumere per la stessa qualifica e per le stesse mansioni nuovo Personale a termine -: se non si ritenga il comportamento del Presidente dell'Automobile Club Pavia lesivo dei diritti delle lavoratrici-madri ed in contrasto con il principio delle pari-opportunita'. (4-01293)
In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che l'Automobile club di Pavia ha provveduto con atto del 21 aprile 1994 e nel rispetto della normativa vigente a rideterminare la propria pianta organica. Per quanto attiene specificatamente al contratto di lavoro a tempo determinato, con la signora Patrizia Zoppetti, si rappresenta quanto segue: proroga del rapporto a tempo determinato fino al 6 novembre 1992; riassunzione in data 27/5/1993 fino al 26/11/1993. Esauritesi le circostanze di fatto in forza delle quali la lavoratrice Zoppetti ha beneficiato di indennita' di maternita', il contratto a tempo determinato non e' stato prorogato oltre la scadenza del 26/11/1993, sulla base del presupposto che era cessata per l'Ente la necessita' di proseguire tale rapporto. La questione relativa alla mancata trasformazione da parte dell'ente del rapporto a termine, in rapporto a tempo indeterminato non e' supportata dalla vigente normativa in materia. La natura del rapporto ed il tipo contrattuale che ne costituisce la veste giuridica non possono subire trasformazione in forza di circostanza di fatto ne', comunque, di situazioni quali quella dell'insorgere di una maternita' della lavoratrice. Al contrario, il rapporto a tempo determinato, che in nessun modo subisce l'effetto sospensivo della prestazione lavorativa per causa dell'insorta maternita' (effetto tipico del contratto indeterminato), non si trasforma in altro tipo di rapporto se non secondo precise tassative regole e solo sussistendo presupposti (in fatto o in diritto) che la fattispecie in esame non contempla. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: D'Addio.