Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00050 presentata da MAZZUCA POGGIOLINI CARLA (MISTO) in data 19940614
La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: il Consiglio dei ministri si appresta a reiterare il decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; da fonti giornalistiche si apprende che il nuovo testo del decreto-legge sarebbe molto diverso da quelli precedenti, in particolar modo nella parte in cui sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di personale degli organismi soppressi; la nuova disciplina che il Consiglio dei ministri si appresterebbe ad adottare e' in contrasto con l'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, laddove si prevede che, nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione e' attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendo o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione; in particolare il nuovo testo del decreto-legge prevederebbe disparita' di trattamento economico e previdenziale, operate discriminando tra il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno in base all'eta' anagrafica ed all'anzianita' di servizio; la nuova normativa che il Governo sarebbe intenzionato a varare e', infine, in contrasto con quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede, tra i princi'pi e i criteri direttivi di delega al Governo, l'utilizzazione del personale gia' in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla stessa legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla medesima legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 -: se sia opinione del Governo che la normativa che si prefigura e' ulteriormente punitiva per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; se il Governo non reputi opportuno reiterare il medesimo testo del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, rinviando alla fase parlamentare la presentazione di eventuali emendamenti; se il Governo sia a conoscenza del grado di professionalita' e di competenza maturato dal personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno in merito alle procedure connesse all'attivita' residua di tale ente, come definita dalle leggi vigenti, tale che la mancata o parziale utilizzazione di detto personale provocherebbe gravi ritardi nella ultimazione dei previsti interventi, con conseguenti perdite finanziarie per lo Stato e perdite economiche, anche in termini di investimenti, per il Paese. (2-00050)