Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00054 presentata da CORLEONE FRANCESCO (PROG.FEDER.) in data 19940615
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere - premesso che: la legge 27 dicembre 1985, n. 816 ("Aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali") dispone all'articolo 2 che i lavoratori dipendenti, pubblici - senza distinzione alcuna - e privati, in quanto eletti in organi rappresentativi degli enti locali possano fruire a domanda del collocamento in aspettativa, per tutta la durata del mandato. La stessa disposizione precisa espressamente che tale aspettativa sia comunque non retribuita, anche se il periodo trascorso in tale posizione e' considerato "a tutti i fini come servizio effettivamente prestato" (cioe' con riguardo alla progressione di carriera, all'indennita' di fine rapporto, al trattamento di quiescenza e di previdenza); la stessa legge (articolo 28) ha espressamente abrogato e sostituito integralmente la precedente disciplina in materia, di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078; la portata e l'applicazione generale (a tutti i pubblici dipendenti, in particolare) della legge n. 816 sono state ribadite da successiva circolare del Ministero dell'Interno (tra cui quella del 26 marzo 1986, n. 2/86) e da una Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 61201/10.0.291); piu' recentemente, una pubblicazione dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica (Le aspettative e i permessi per mandato elettivo e per mandato politico-amministrativo), edita nel 1994 conferma il quadro normativo sopra esposto; nonostante la chiarezza e inequivocita' del dettato normativo, si apprende da un documentato e circostanziato articolo del prof. Ernesto Bettinelli (Privilegi nel pubblico impiego. Un caso di interpretazione magica di una legge ... abrogata, in "Il Corriere Giuridico", n. 4 del 1994) come il trattamento riservato ai dipendenti della Polizia di Stato eletti nelle assemblee rappresentative degli enti locali sia di fatto differenziato rispetto agli altri pubblici dipendenti che si trovano nella stessa situazione. Infatti, i dipendenti della Polizia di Stato, in quanto semplici consiglieri (non titolari di altri incarichi amministrativi) beneficerebbero di una aspettativa retribuita a carico dell'ente locale presso cui il mandato elettivo viene esercitato; dal sopracitato articolo si apprende anche che le fonti di un simile abnorme trattamento di favore, in deroga o meglio in palese violazione della legge n. 816 del 1985, non sono atti di natura normativa, sia pure secondaria, provenienti quanto meno dal Ministro dell'Interno, ma semplici provvedimenti (diffusi addirittura via telex!) ad personam, firmati da direttori di divisione o da altri dirigenti della Direzione della Polizia di Stato. In tali atti, tra l'altro, si afferma la sopravvivenza per i dipendenti della Polizia di Stato della abrogata (e sostituita) legge n. 1078 del 1966 (richiamata, in quanto all'epoca vigente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 sull'ordinamento della Polizia di Stato), la quale, in ogni caso, non contemplava trattamenti privilegiati per alcuna categoria di lavoratori; si e' a conoscenza che il comune di Pavia dal 1988, sollecitato da uffici della Direzione della Polizia di Stato, abbia dato e continui tuttora a dare regolare seguito a tali provvedimenti in favore di un vicequestore eletto consigliere comunale; a prescindere dalla evidente infondatezza di una siffatta interpretazione sotto il profilo del rigore giuridico, la sua irragionevole applicazione risulta evidente anche dalle conseguenze abnormi cui essa potrebbe dare luogo, come viene sottolineato nello scritto sopra menzionato: a) la partecipazione a competizioni elettorali amministrative da parte dei dipendenti di polizia potrebbe in taluni casi essere motivata e incentivata non solo da prevalenti interessi politici, ma anche dai vantaggi che comporterebbe l'eventuale elezione (anche nei consigli circoscrizionali o nei consigli di comuni di ridottissime dimensioni) e cioe': una totale esenzione dai servizi di istituto per un periodo non breve; la possibilita' di risiedere nello stesso periodo in un comune piu' gradito rispetto alla sede di servizio; e, ovviamente, il mantenimento della retribuzione; b) la situazione di irragionevole disparita' di trattamento tra consiglieri - e, in particolare, tra quelli appartenenti alla categoria del pubblico impiego - si ripercuoterebbe non solo a livello di trattamento economico (per i dipendenti della Polizia di Stato l'aspettativa pur facoltativa sarebbe retribuita, per tutti gli altri dipendenti, viceversa, non retribuita), ma anche a livello politico istituzionale. Coloro infatti che beneficiano dell'aspettativa retribuita vengono a trovarsi nella piu' favorevole condizione di svolgere attivita' politica a tempo pieno. In tal modo si creerebbero in ambito locale figure di politici di professione, in contraddizione con l'orientamento che si va affermando non solo nel costume, ma nello stesso ordinamento verso la deprofessionalizzazione dell'impegno politico; c) sul bilancio dei comuni graverebbero oneri finanziari che in alcuni casi - per i comuni minori - potrebbero essere anche rilevanti se non addirittura insopportabili, in contraddizione con la tendenza legislativa in atto verso una razionalizzazione, nonche' puntuale enumerazione e contenimento delle cariche che comportano spese per indennita' da parte degli enti locali. In un momento in cui giustamente si va affermando l'esigenza di maggiore autonomia degli enti locali, contro forme di immotivato centralismo burocratico degli apparati ministeriali, la prassi denunciata imposta contra legem dalla Direzione della Polizia di Stato appare sotto ogni profilo inammissibile -: quanti siano i dipendenti della Polizia di Stato, eletti consiglieri comunali e provinciali, che attualmente e illegittimamente fruiscono dell'aspettativa facoltativa retribuita con oneri a carico degli enti locali; se intendano accertare le responsabilita' che hanno dato origine ad una quasi clandestina e illegittima disapplicazione della legge n. 816 del 1985; quali provvedimenti intendano adottare per ripristinare il principio di legalita' cosi' clamorosamente leso nella vicenda sopra esposta e per restituire alle amministrazioni locali interessate le somme delle medesime indebitamente versate ai dipendenti della Polizia di Stato ed eletti consiglieri e collocati a domanda in aspettativa. (2-00054)