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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01399 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19940615

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: il signor Cesare Chiti, gia' condannato all'ergastolo con sentenze passate in giudicato, e' detenuto dal 28 febbraio 1973 ed e' attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Palmi; dopo lunghi anni trascorsi in diversi istituti penitenziari, il signor Chiti ha rivisitato criticamente il proprio passato con notevoli progressi nel campo dei rapporti interpersonali, con le istituzioni, con il lavoro, con lo studio rendendosi meritevole di alcuni benefici premiali concessi da diversi Magistrati (permessi premio) e dal Tribunale di Sorveglianza di Bari (liberazione anticipata) nonche', in data 27 aprile 1992, di quello di cui all'articolo 21 legge 354/75 (lavoro esterno); in data 9 ottobre 1992 gli veniva revocato il beneficio del lavoro esterno per essere stato accompagnato all'ingresso dell'Istituto dalla sua fidanzata che ha poi sposato; successivamente, ritenuta lieve la contestata infrazione al programma di trattamento, veniva riammesso ai benefici di permessi premio, nel corso dei quali non ha mai dato adito a rilievi di sorta da parte delle competenti autorita' di controllo, tanto da consentire all'equipe educativa della Casa Circondariale di Trani di riproporre l'ammissione al lavoro esterno e al Tribunale di Sorveglianza di concedere, recentemente, il beneficio della liberazione anticipata; in data 20 luglio 1993, tuttavia, con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il signor Cesare Chiti veniva trasferito in assegnazione presso la Casa Circondariale di Lanciano ed ivi allocato alla Sezione 2B - Alta Sorveglianza - benche' non fosse data notizia alcuna sulle ragioni di tale iniziativa; nelle more gli veniva concesso un altro permesso premio al rientro del quale, nei primi di agosto, gli veniva comunicato l'ulteriore trasferimento alla Casa Circondariale di Palmi, nella Sezione Ordinaria; non sono stati evidenziati nei confronti del signor Cesare Chiti quei "gravi e comprovati motivi di sicurezza" o le "esigenze di Istituto" che, ai sensi dell'articolo 42 legge 354/75, avrebbero dovuto soccorrere per consentire il trasferimento del detenuto dal carcere di Trani; due istanze del detenuto, rivolte al competente Dipartimento Generale per essere riavvicinato al luogo di residenza del proprio nucleo familiare in considerazione anche dello stato di salute della moglie, affetta da carcinoma epidermoidale e gia' sottoposta ad interventi chirurgici, sono state respinte -: con quale motivazione il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha inteso interrompere cosi' bruscamente il promettente processo di riabilitazione che il signor Cesare Chiti aveva concretamente e sinceramente avviato, trasferendolo da Trani, prima al carcere di Lanciano e successivamente al carcere di Palmi; se non ritiene che il carattere inutilmente afflittivo dell'allontanamento da Trani del signor Cesare Chiti non sia reso ancora piu' evidente dalla circostanza che in tal modo sono stati praticamente resi impossibili, o quanto meno assai piu' difficili e rari, i suoi colloqui con i familiari, che pure molto avevano contribuito alla revisione critica del suo passato; cosa intende fare perche' il signor Cesare Chiti sia trasferito al carcere di Trani o ad altro ad esso vicino, sicche' possa, dopo questa lunga interruzione, riprendere il processo del suo reinserimento sociale. (4-01399)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Il detenuto Cesare Chiti, condannato all'ergastolo per gravissimi fatti di sangue - parte dei quali consumati in ambienti penitenziari - e' noto alle cronache criminali e giudiziarie come soggetto ad altissimo rischio. L'iter essenziale del suo percorso penitenziario e' di per se' eloquente: il 2.4.75 tenta di evadere dalla Casa Circondariale di Pisa; il 17.11.75 ferisce, nella Casa Circondariale di Genova, il compagno di detenzione Pier Paolo Valenti; il 26.11.75 tenta di evadere dalla Casa Circondariale di L'Aquila; il 5.1.76, nella Casa Circondariale di Genova, e' protagonista di gravi atti di danneggiamento; il 4.6.76 evade, non essendo rientrato, dalla Casa Circondariale di Genova; il 12.10.77 evade in corso di traduzione con la complicita' di un gruppo criminale che apre il fuoco sulla scorta, uccidendo un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri; il 7.10.80, sequestra alcuni agenti di custodia, nella Casa di Reclusione di Fossombrone; il 27.10.80 partecipa alla rivolta scoppiata nella Casa Circondariale di Nuoro, nel corso della quale vengono assassinati due detenuti; il 1^.2.81, nella Casa Circondariale di Genova, sequestra alcuni agenti di custodia; il 20.2.81, nella Casa Circondariale di Novara, partecipa al sequestro di alcuni agenti di custodia ed all'assassinio di due detenuti; il 30.8.81, nella Casa Circondariale di Nuoro, strangola durante l'ora d'aria il detenuto Olivati Claudio. Dopo molti anni di detenzione il Chiti pare avviare, nella Casa di Reclusione di Trani, un serio, sincero e concreto processo di revisione critica del proprio passato, secondo valori di rispetto della legalita' e della civile convivenza, incontrando l'apprezzamento e l'incoraggiamento del personale penitenziario e della Magistratura di Sorveglianza. In tale periodo il detenuto e' stato piu' volte ammesso a fruire di permessi e di altri benefici previsti dalla legge, in occasione dei quali ha sempre rispettato le prescrizioni imposte ed onorato la fiducia accordatagli. Successivamente, pero', il Chiti ha abbandonato il percorso intrapreso tant'e' che in data 9.10.92 la Direzione della Casa di Reclusione di Trani ha dovuto adottare due distinti provvedimenti di revoca del beneficio di ammissione al lavoro all'esterno: il primo sul presupposto dell'avvenuta violazione della prescrizione di far uso, per gli spostamenti fuori dal carcere, esclusivamente di mezzi pubblici; il secondo sulla base di una specifica informativa riservata del Prefetto di Genova in data 17.9.92. Il detenuto ha impugnato i provvedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Puglia e, quindi, dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza pronunciata il 26 febbraio 1993, ha respinto l'appello, confermando il rigetto dell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati. Il 10 maggio 1993 l'e'quipe trattamentale della Casa Circondariale di Trani cosi' ha descritto la situazione attuale del Chiti: "L'e'quipe non e' piu' disponibile a sostenere il percorso trattamentale poiche' ritiene esauriti, nei circa 6 anni trascorsi, gli elementi che articolavano il trattamento stesso. Si ritiene, a questo punto, che la presenza in sede dei succitati (il Chiti ed altro recluso) possa creare un certo tipo di condizionamento all'Istituzione e alla stessa popolazione detenuta: il loro configurarsi "eroi in positivo" durante il percorso trattamentale potrebbe, ora, con la sospensione dei benefici, tradursi in comportamenti negativi". Il 6 maggio precedente il Comandante del reparto di Polizia penitenziaria aveva richiesto alla direzione l'allontanamento del Chiti con la seguente motivazione: "Alla luce dell'ultima riunione d'e'quipe durante la quale tutti gli operatori componenti hanno sottolineato la mancanza di condizioni perche' venga data ulteriore fiducia ai suindicati, ritenuto che la presenza dei due detenuti in questa sede e' priva di significato e di progettualita', anzi, in virtu' della sospesa premialita' si temerebbero atteggiamenti negativi nei confronti dell'istituzione e rispetto alla popolazione detenuta, si chiede alla S.V. a titolo precauzionale il trasferimento presso altra sede". A seguito di specifica richiesta, formulata dal Direttore della Casa Circondariale di Trani, sulla base degli inequivoci assunti della e'quipe trattamentale e del responsabile della sicurezza, con provvedimento del 17.7.93, il Chiti e' stato trasferito alla sezione di alta sicurezza della Casa Circondariale di Lanciano. Il 28 luglio successivo la Direzione Nazionale Antimafia, con fax urgente, ha richiesto, per motivi di sicurezza, "il trasferimento a vista" del detenuto che, il giorno successivo, e' stato assegnato alla Casa Circondariale di Palmi ove tuttora si trova recluso. Il Ministro di grazia e giustizia: Mancuso.



 
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