Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01527 presentata da MAZZUCA POGGIOLINI CARLA (MISTO) in data 19940617
Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: in una intervista rilasciata al giornale Il corriere della sera pubblicata il 23 maggio 1994, un dirigente generale del Ministero degli affari esteri descrive la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di tale Ministero come "una struttura relativamente piccola" nella quale, in passato, "nessuno si preoccupava degli aspetti tecnici e dei costi" delle iniziative di competenza. "Sembrava che l'importante fosse spendere", afferma ancora il dirigente nell'intervista, mentre promette epurazioni tra i "consulenti esterni", precisando che "un paio di dozzine sono stati gia' eliminati, ad altri non sara' rinnovato il contratto. Molti pero' hanno le carte in regola, per capacita' e per conoscenza dei problemi nelle aree di intervento"; in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 febbraio 1994, n. 121, il Governo ha trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, con lettera in data 2 maggio 1994, uno schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione funzionale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affri esteri e di revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. Tale decreto dovra' essere adottato dal Governo entro il prossimo 9 luglio, per cui l'esame e' stato opportunamente avviato il 15 giugno dalla Commissione permanente affari esteri e comunitari della Camera dei deputati; l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 17 febbraio 1994, n. 121, reca la disciplina da applicarsi ai contratti stipulati con gli esperti dell'unita' tecnica centrale della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabiliscono precise norme, rispettivamente, sui termini di conclusione dei provvedimenti amministrativi e sulla responsablita' di detti procedimenti -: se il Ministro interrogato intenda dare attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241, citata in premessa, anche per i procedimenti amministrativi di competenza della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri; quali misure intenda adottare perche', nel frattempo, la valutazione dell'attivita' dei cosiddetti "consulenti esterni" non sia fatta su basi arbitrarie, che si muovono su questioni incerte, come quella della tutela dell'ambiente nel terzo mondo, piuttosto che su solide basi scientifiche, necessarie alla soluzione tecnica dei problemi di competenza della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. (4-01527)
Non risponde al vero - e la smentita del Direttore generale per la Cooperazione prontamente pubblicata sul Corriere della Sera ne e' una testimonianza - che con il procedimento di valutazione degli esperti si sia inteso "fare pulizia anche da un punto di vista morale". Come infatti ebbe a dichiarare all'epoca l'Onorevole Ministro Andreatta in sede di presentazione della legge in Parlamento, l'intento era quello di applicare una disposizione sull'obbligo di sottoporre a periodica valutazione gli esperti, prevista dalle norme in materia di cooperazione ma fino ad allora mai attuata. Per quanto riguarda la legge 7 agosto 1990 n. 241, essa e' regolarmente applicata ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. In tale quadro, il 7 giugno 1994 e' stato emanato l'Atto n. 181 con il quale e' stata data ampia e circostanziata motivazione delle decisioni relative al rinnovo del contratto degli esperti dell'Unita' Tecnica Centrale, a seguito dello svolgimento delle procedure di valutazione stabilite dalla summenzionata legge 17 febbraio 1994 n. 121. Circa le misure che detta Direzione Generale intende adottare per la valutazione dei "consulenti esterni", esse sono quelle stabilite dalla medesima legge all'articolo 4 comma 2. Inoltre e' in via di completamento il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1991 n. 241, relativo ai responsabili ed ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Tale regolamento contiene anche procedimenti di competenza della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Scammacca.