Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01536 presentata da PERCIVALLE CLAUDIO (LEGA NORD) in data 19940620
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: i macellai monferrini dell'area casalese appartenente all'unita' sanitaria locale 76 vengono sollecitati dal dottor Coscia, capo del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale 76, a chiudere i macelli privati, entro la fine del mese di giugno 1994, sulla base delle direttive comunitarie n. 497 e 498/91 recepite dal decreto n. 2172 regione Piemonte; il tempo per gli adempimenti richiesti appare del tutto inadeguato, non consentendo fra l'altro agli interessati di porre in essere, in luogo della chiusura, interventi di adeguamento dei macelli alle normative sopracitate; cio' comporta per l'intera categoria l'onere di recarsi per la macellazione presso il macello pubblico di Casale Monferrato, con un conseguente notevole aggravio dei costi; il macello pubblico di Casale Monferrato non presenta tutte le caratteristiche richieste dalla normativa comunitaria ed e' funzionante in proroga ad essa; gli impianti privati di macellazione dei paesi monferrini sono dal punto di vista igienico e funzionale piu' adeguati del pubblico macello di Casale Monferrato; i macelli privati conformi alla normativa CEE, pur in numero esiguo, rifiutano le richieste di macellazione provenienti dai macellai; in Piemonte esistono pochissimi macelli pubblici che presentano tutte le caratteristiche previste dalla normativa CEE e non sono sufficienti per soddisfare le richieste provenienti, assai numerose, dai vari macellai, qualora questi si vedessero costretti a chiudere i loro impianti privati; l'aggravio dei costi derivanti dal dover accedere per la macellazione ai macelli pubblici costringerebbe molti macellai a cessare l'attivita'; tali chiusure, oltre a creare problemi occupazionali, comporterebbero un danneggiamento anche dei piccoli allevatori della zona che non troverebbero piu' acquirenti per i loro capi di bestiame; i macellai che eventualmente intendessero proseguire l'attivita' sarebbero comunque indotti a vendere prodotti industriali di importazione; la chiusura dei macelli comporterebbe la perdita di antiche tipiche tradizioni di lavorazione artigianale della carne, la cui prosecuzione e' inevitabilmente legata al possesso ed al funzionamento di un proprio macello; la chiusura dei macelli e conseguentemente degli spacci creerebbe notevoli disagi agli abitanti, in particolare anziani, dei numerosi paesi monferrini, che si vedrebbero costretti per l'approvvigionamento a far riferimento alla citta' di Casale, venendo in tal modo aggravata una situazione di per se' gia' particolarmente critica; per le particolari caratteristiche del territorio collinare sarebbe opportuno che il Monferrato venisse considerato localita' disagiata di collina e quindi soggetta alla normativa particolare per queste prevista: "impianti con attivita' di macellazione uguale o inferiore a 2 UGB/settimanali, operanti in localita' disagiate di montagna o collina, annessi a spaccio per la vendita diretta al consumatore o inserite, per approvvigionamento interno, in aziende agrituristiche" -: se il Ministro non ritenga opportuno sollecitare la regione Piemonte affinche', in attesa almeno che i macelli pubblici siano in grado di soddisfare l'esigenza di macellazione da parte dei piccoli macellai, questi possano, in deroga alle normative CEE, continuare a praticare in proprio la macellazione; se il Ministro non ritenga opportuno verificare se l'applicazione della normativa CEE avvenga in maniera omogenea in tutte le regioni d'Italia; se il Ministro non ritenga debbasi considerare l'area monferrina per le sue peculiarita' territoriali localita' disagiata di collina. (4-01536)
Con l'atto parlamentare summmenzionato viene segnalata l'insorgenza di una situazione di grave disagio operativo conseguente, nell'area del Monferrato, all'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 ed ai nuovi requisiti igienico-strutturali da esso imposti agli impianti di macellazione pubblici e privati, per l'adozione dei quali - viene lamentato - i tempi concessi sarebbero apparsi del tutto inadeguati. A questo riguardo appare doveroso precisare che con le contestate disposizioni di detto decreto il Governo italiano, e per esso questo Ministero, hanno assolto un preciso adempimento comunitario non piu' eludibile per assicurare il dovuto recepimento nell'ordinamento nazionale delle Direttive 91/ 497 e 91/498/CEE, in materia di scambi intracomunitari e di produzione ed immissione nel mercato nazionale di carni fresche delle specie bovina, suina, ovi-caprina ed equina. Non va dimenticato, tra l'altro, che tale normativa nazionale - di mera attuazione, si ripete, di Direttive comunitarie del settore da tempo applicate negli altri Stati membri - e' sopraggiunta, oltretutto, con notevole ritardo sui tempi inizialmente previsti per la sua emanazione ed imposti dalle Direttive stesse, anche a causa di pressioni di natura politica intese a consentire, per l'appunto, agli operatori interessati un piu' esteso margine di tempo utile ai fini dell'adeguamento delle preesistenti strutture di macellazione ai nuovi requisiti comunitari. A cio' si aggiunga che questo Ministero attraverso i competenti Servizi Veterinari non ha lasciato, davvero, nulla di intentato per richiamare tempestivamente l'attenzione delle autorita' territoriali e degli operatori interessati sui nuovi obblighi comunitari, per promuovere e favorire in ogni modo il dovuto, progressivo adeguamento delle strutture produttive del settore in tutto il territorio nazionale. Non a caso, infatti, gia' con Circolare 3 novembre 1989, n. 27 (Allegato 1) questo Ministero aveva ritenuto opportuno segnalare alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Agricoltura e Foreste pro tempore, ai Direttori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ed alle Associazioni di categoria interessate l'esigenza non piu' differibile di assicurare una reale "razionalizzazione" della rete nazionale di "macellazione", con l'approssimarsi della prospettiva certa del "Mercato unico europeo". Proprio per evitare che tale evento, con i connessi adempimenti, potesse cogliere in qualche modo impreparato il mondo nazionale della produzione e della lavorazione delle carni fresche questo Ministero, anzi, nell'occasione aveva invitato le regioni e le competenti Autorita' sanitarie locali a fare opportuna opera di sensibilizzazione nei confronti degli operatori economici e sanitari e delle autorita' con responsabilita' di diretta gestione di pubblici macelli, invitandoli, in particolare a predisporre idonei "piani di ristrutturazione" del settore carni fresche in base ai requisiti "comunitari" degli impianti di macellazione. E' utile rilevare, fra l'altro, riguardo a questi ultimi, che si tratta in concreto di requisiti gia' noti da decenni anche nel nostro Paese, in quanto dettati per la prima volta nella Direttiva base 64/433 sugli scambi intracomunitari di carni fresche, recepita nel nostro ordinamento con la legge 29 novembre 1971, n. 1073, in seguito piu' volte integrata e modificata, da ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312. In un secondo tempo, poi, per consentire agli operatori del settore di avvalersi della deroga temporanea e limitata prevista dalla succitata Direttiva 91/498 ai fini dell'adeguamento dei propri impianti ai requisiti "comunitari" dei "macelli", dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi delle carni fresche, questo Ministero, con Circolare 21 ottobre 1991, n. 22 (Allegato 2) ha diramato agli stessi destinatari dianzi citati le necessarie istruzioni cui dovevano attenersi gli interessati per avvalersi di tale opportunita'. Non e' superfluo ricordare, peraltro, che il successivo esame delle istanze di deroga ha poi offerto ai competenti Servizi Veterinari di questo Ministero risultati piuttosto sfavorevoli e scoraggianti, se si considera che su 1974 istanze presentate soltanto 872 sono risultate, secondo quanto prescritto, corredate da idonei "piani di intervento" in vista del dovuto adeguamento degli impianti ai requisiti comunitari. Per quanto attiene, poi, alla situazione specifica del settore nel Piemonte ed in particolare nel Monferrato, dagli elementi acquisiti presso quell'Assessorato regionale alla Sanita' e' stato possibile appurare quanto segue. L'Unita' sanitaria di Casale ha tenuto numerosi incontri e riunioni con i macellai, ai fini in esame, fin dal tempo dell'emanazione della Circolare n. 22/1991, dianzi citata, per invitarli ad attuare le modifiche strutturali necessarie ad adeguare per tempo i loro impianti alle nuove condizioni normative. Nel territorio di Casale Monferrato operano attualmente n. 10 impianti privati di macellazione, oltre al pubblico "macello" del capoluogo, ammesso a fruire di una deroga per adeguarsi ai requisiti comunitari. Nella stessa area si macellano, annualmente, circa 3500 bovini, soltanto in parte provenienti da allevamenti locali; si noti che di essi circa 1000 capi all'anno vengono abbattuti nel "macello" pubblico di Casale, che, per tali condizioni di funzionamento, di per se' potrebbe addirittura rientrare nel novero dei "macelli" a "limitata capacita' produttiva". D'altra parte, secondo i Servizi Veterinari delle Unita' sanitarie locali non risponderebbe al vero l'asserzione - adombrata nell'interrogazione - che i piccoli "macelli" privati dispongano di requisiti strutturali, igienici e funzionali migliori di quelli del pubblico "macello" di Casale. In ogni caso, l'attuale rete regionale dei macelli e' ampianente in grado di far fronte a tutta la domanda di macellazione del territorio piemontese, ma questo dovra' comportare, necessariamente, qualche opportuno ma non impegnativo ritocco nell'impostazione operativa di alcune aziende. Comunque, nonostante le evidenti difficolta' connesse alla problematica compatibilita' delle ipotesi di parziale proroga da piu' parti prospettate con il carattere imperativo e cogente delle Direttive comunitarie in esame (di cui il decreto n. 286 costituisce mero strumento attuativo), il Governo - auspice questo Ministero - nell'ultino Consiglio dei Ministri ha ritenuto di adottare una soluzione straordinaria, a carattere transitorio, intesa a contemperare i doveri del nostro Paese come "partner" comunitario con la piu' estesa salvaguardia possibile dei piu' deboli operatori nazionali del settore. In questo senso, nel Decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 di pari data, con la disposizione del comma 3 del relativo articolo 5 e' stato sostituito l'originario comma 2 dell'articolo 19 del D. Legislativo 18 aprile 1994, n. 286 nel modo seguente: "Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298 e della legge 30 aprile 1962, n. 283 cessano di avere efficacia il 28 febbraio 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CEE al sensi dell'articolo 13". Tale soluzione nella sostanza accoglie anche l'auspicio al riguardo espresso nell'interrogazione. Per quanto attiene, infine, alla giusta esigenza - pure prospettata - di verificare che l'applicazione di tale normativa comunitaria avvenga in modo uniforme nell'intero territorio nazionale, va detto che proprio in questi giorni e' in corso nel nostro Paese un'ispezione di "esperti" veterinari della Commissione dell'Unione europea, effettuata congiuntamente a funzionari di questo Ministero ed a "veterinari ufficiali" delle regioni di volta in volta interessate, proprio allo scopo di verificare il corretto adeguamento degli impianti in esame ai requisiti, piu', volte ricordati, delle Direttive 91/497 e 91/498. Il Ministro della sanita': Costa.