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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00012 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD) in data 19940620

La IV Commissione, premesso che: le Regole Ampezzane, con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno), Via del Parco, n. 1, con leggi dello Stato n. 1102 del 1971 e n. 97 del 1994 venivano dichiarate "Comunioni Familiari Montane", di natura privata; il patrimonio immobiliare delle "Comunioni Familiari Montane" e' inalienabile e indivisibile e inusucapibile e che il territorio e' vincolato ad attivita' agro-silvo-pastorali e connesse, con carattere di perpetuita'; le Regole Ampezzane, come disposto dalle richiamate leggi dello Stato nn. 1102/71 e 97/94 rientrano tra le comunioni familiari montane che non sono soggette alla disciplina degli usi civici, in quanto, nella specie, il loro patrimonio e' di natura "allodiale" cioe' privata ed ereditaria delle famiglie originarie, intese come gruppo, senza diritto a quote separate, bensi' "pro indiviso" e che le "famiglie regoliere" sono quindi titolari di un jus in re propria e non gia' di un jus in re aliena e che pertanto per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione del patrimonio comune, le Comunioni familiari montane sono disciplinate da propri statuti e dalle consuetudini, cosi' come sancito oltre che dalle leggi statali citate dalla legge n. 991 del 1952 contenente provvedimenti in favore dei territori montani; in attuazione della legge n. 1102 del 1971, il legislatore della regione Veneto, con legge n. 48 del 3 maggio 1975, ha inteso rafforzare il vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale del patrimonio antico di proprieta' delle Regole Ampezzane, riconoscendo il suo valore di interesse generale e riaffermando il principio della natura privata delle Regole e della piena autonomia della loro disciplina; l'occupazione militare imposta sin dal 1936 dal Ministero della Guerra prima e della Difesa poi, delle particelle fondiarie 8309/4 e 8292, scorporate dalla Partita Tavolare di Cortina n. 3563 di proprieta' delle Regole Ampezzane, all'epoca era determinata da circostanze ed esigenze militari oggi non piu' esistenti; carattere di temporaneita' che l'occupazione medesima giuridicamente riveste e che non avrebbe dovuto comportare necessariamente il trasferimento della proprieta', cioe' l'esproprio del territorio, e che di contro il vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale dell'immobile ha carattere di perpetuita', come sancito dalle leggi statali e regionali in materia; si prende atto dell'attuale stato di quasi totale abbandono, sotto l'aspetto ecologico-ambientale e silvo-colturale, del territorio a suo tempo occupato dalle Autorita' Militari e della manifestata intenzione delle stesse di voler smobilitare il deposito di Cimabanche; i provvedimenti di esproprio della p.f. 8309/4 del 7 agosto 1981 n. 154/81 Pretura di Cortina, rispettivamente n. 446/70 del 16 dicembre 1970 della p.f. 8292 stessa pretura, hanno suscitato grave disagio e malumore nella popolazione locale che si e' vista forzatamente depauperata di un territorio avito, gelosamente custodito per secoli; contro ogni previsione di esproprio le Regole Ampezzane, gia' con atto 13 aprile 1981, avevano proposto ricorso al T.A.R. Veneto per l'annullamento di ogni atto inerente e conseguente e comunque connesso all'esproprio de quo e il ricorso e' ancora pendente; con l'istituzione del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo ed affidato in diretta gestione, secondo i "laudi", alle Regole Ampezzane, ai sensi della legge regionale veneta n. 21 del 22 marzo 1990, il territorio risulta oggi compreso nel Parco; gia' il Piano Regolatore del Comune di Cortina d'Ampezzo, approvato con delibera Giunta Regionale Veneto 25 giugno 1979, aveva classificato la zona di Cimabanche "zona di riserva naturale del Parco Naturale"; le Regole Ampezzane non intendono affatto negare le legittime esigenze del Ministero della Difesa, e propongono, in alternativa all'esproprio, il diritto d'uso gratuito del territorio di Cimabanche di cui alle particelle fondiarie nn. 8292 e 8309/4, per la durata condizionata all'esistenza del deposito munizioni; impegna il Governo a valutare, previo parere favorevole delle Autorita' Militari, l'opportunita' di considerare, in alternativa all'esproprio, il diritto d'uso gratuito in favore del Ministero della Difesa, delle pp.ff. nn. 8292 e 8309/4, per la durata condizionata alla effettiva esistenza del deposito munizioni militare, ovvero valutare l'opportunita' finale di rendere completamente libero e disponibile, nella proprieta' delle Regole Ampezzane, il territorio a suo tempo occupato dal Ministero della difesa. (7-00012)

 
Cronologia
lunedì 13 giugno
  • Politica, cultura e società
    A seguito della sconfitta elettorale Achille Occhetto si dimette da segretario del PDS, Ottaviano Del Turco da segretario del PSI e Willer Bordon da coordinatore di Alleanza democratica.

martedì 21 giugno
  • Politica, cultura e società
    Valdo Spini è nominato coordinatore del PSI.