Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00068 presentata da SODA ANTONIO (PROG.FEDER.) in data 19940621
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che: con legge 17 febbraio 1992, n. 166, e' stato istituito il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; questa legge, all'articolo 5 disciplina i requisiti per l'iscrizione nel ruolo, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, lettera d), quale condizione per il diritto all'iscrizione, il possesso del "diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico o di laurea"; il successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 settembre 1992, n. 562 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1993, serie generale n. 33), che adotta il Regolamento recante modalita' per il l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, all'articolo 5, comma 4, determina i diplomi di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico ai fini della sussistenza del requisito per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi; mentre tutti i diplomi di laurea (anche quelli di indirizzo integralmente umanistico, laurea in lettere, in archeologia, in storia e cosi' via), ed alcuni diplomi di indirizzo tecnico (quali, ad esempio, di maturita' tecnica agraria, o di maturita' tecnica femminile - dietiste, dirigenti di comunita' -), pur non avendo alcuna attinenza con la funzione dei periti assicurativi, costituiscono requisiti per l'iscrizione nel ruolo, il possesso dei diplomi di maturita' di indirizzo classico o scientifico o commerciale, che pure garantiscono studi della fisica e della matematica, non e' idoneo per la iscrizione nel ruolo dei periti; e' di tutta evidenza che una siffatta disciplina non risponde ad alcun logico criterio tecnico e la legge sul punto si risolve in una irragionevole limitazione del diritto di accesso all'esercizio di questa professione; sotto questo profilo la legge appare ad avviso dell'interrogante viziata di illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione -: se non convenga con il prospettato giudizio di illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'articolo 5 della legge n. 166 del 17 febbraio 1992; se siano allo studio interventi volti a modificare i requisiti di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi. (2-00068)