Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00108 presentata da ONNIS FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940622
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257 ha prorogato i termini di cui al combinato disposto degli articoli 15, comma 11 e 36 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) solo fino al 1^ ottobre 1994; il richiamato decreto-legge n. 257 ha disatteso in tronco le richieste del coordinamento delle Regioni e dello stesso Comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale che sollecitavano una proroga dei termini di cui sopra almeno fino alla stagione venatoria 1995-1996; con riferimento alle Regioni che ancora non hanno adeguato la loro legislazione alla legge n. 157, la previsione del termine ultimativo del 1^ ottobre 1994 consuma una grave discriminazione tra la regione Sardegna, che sta rinnovando la propria assemblea legislativa (si e' votato il 12 giugno u.s. ed il "ballottaggio" avra' luogo il 26 giugno p.v.) e le altre Regioni che rinnoveranno gli organi legislativi solo nella primavera del 1995. La regione Sardegna infatti, non avendo ancora emesso la propria legge di adeguamento, non sarebbe assolutamente in grado di legiferare entro il 1^ ottobre p.v. dal momento che l'eligendo Consiglio regionale ben difficilmente potra' iniziare ad operare prima della ripresa dopo la sospensione estiva e dunque a ridosso del termine introdotto dal decreto-legge n. 257; il vuoto legislativo importerebbe, alla stregua della previsione di cui all'ultima parte del comma 11 dell'articolo 15 della legge n. 157, l'inoperativita' del dettato di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile, con la conseguente impossibilita' di accesso, per l'esercizio dell'attivita' venatoria, nei fondi non chiusi nei modi stabiliti dalla legge; la situazione che si verrebbe a determinare in un contesto socio-ambientale come quello della Sardegna, regione nella quale la caccia ha un forte e diffusissimo radicamento sociale, induce a ritenere fondatamente l'insorgenza di possibili e gravi conflitti tra proprietari e cacciatori, con prevedibili e pericolosi problemi di ordine pubblico; carente la normativa di adeguamento alla legge n. 157, e stante la segnalata impossibilita' oggettiva di legiferare entro il 1^ ottobre p.v. pare inevitabile l'esigenza di prorogare (se necessario sul piano giuridico-costituzionale), unitamente ai termini di cui agli articoli 15, comma 11 e 36 della legge 157, la normativa regionale vigente in Sardegna di cui alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 -: se non ritengano di dover immediatamente provvedere alle proroghe di cui alla premessa. (5-00108)