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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01671 presentata da CASELLI FLAVIO GIOVANNI (LEGA NORD) in data 19940623

Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevede la costituzione dell'albo dei prodotti di montagna per la valorizzazione e la tutela dei prodotti tipici della montagna italiana -: quali iniziative siano state attuate nel senso indicato dalla legge. (4-01671)

La ricordata legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede effettivamente, all'articolo 15, l'istituzione presso il Ministero dell'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "Prodotto nella montagna italiana", al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del Reg. CEE n. 2081/92. Tale regolamento, pur essendo immediatamente operante negli Stati membri, necessita tuttavia, coma prevvede il regolamento stesso, dell'adeguamento della normativa nazionale; a tal fine e' stata presentata ed assegnata alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati una proposta di legge (A.C. n. 167). In attesa del perfezionamento di tale iniziativa, tutta la materia relativa alle denominazioni d'origine protette - fatta esclusione per il settore vitivinicolo, non ricompreso nella citata disciplina comunitaria - e' carente di una normativa uniforme per i vari comparti interessati (lattiero-caseario, ortofrutticolo, olivicolo, delle carni trasformate, ecc.). Anche l'emanazione del Decreto Ministeriale volto all'istituzione dell'Albo dei prodotti di montagna non puo' prescindere dalla definizione legislativa delle modalita' di riconoscimento, tutela e valorizzazione dei prodotti in generale, nell'ambito dei quali saranno poi individuati quelli aventi i requisiti necessari per fregiarsi della ricordata menzione aggiuntiva "Prodotto nella montagna italiana". Nell'ambito della regolamentazione dei prodotti a denominazione di origine, e dei relativi disciplinari di produzione, dovranno infatti essere individuati i parametri produttivi e le particolarita' ambientali di fabbricazione e di provenienza della materia prima tali da influire sulla qualita' e sulle caratteristiche del prodotto indicato, al fine di permettere allo stesso di fregiarsi della menzione aggiuntiva e di distinguersi cosi' dal resto della produzione. Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali: Poli Bortone.



 
Cronologia
martedì 21 giugno
  • Politica, cultura e società
    Valdo Spini è nominato coordinatore del PSI.

venerdì 24 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al Consiglio europeo di Corfù, in Grecia, vengono firmati gli atti di adesione dell'Austria, della Finlandia, della Svezia e della Norvegia.