Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01742 presentata da TORRE VINCENZO (PROG.FEDER.) in data 19940627
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: con decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 1985, venne assegnato al comune di Ercolano (NA), ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 giugno 1962, n.604, un segretario generale di classe prima B; in virtu' di detto decreto ed a norma del combinato disposto di cui al citato articolo 1, terzo comma, ed al successivo articolo 4, terzo comma, della prefata legge n.604 del 1962, il comune di Ercolano si considero' - ed e' stato sempre considerato, ad ogni fine di legge, anche dall'Amministrazione centrale - Ente di classe prima B; di recente, la commissione straordinaria di detto comune, facendo proprio un parere espresso da legale di sua fiducia, ha affermato e certificato che il comune in questione era ed e' rimasto di "II classe", assumendo che unico ed esclusivo fondamento della classificazione dell'Ente doveva e deve ritenersi il dato numerico della popolazione residente (che, nella specie, non aveva superato i 65.000 abitanti), per cui l'assegnazione di un segretario generale di classe superiore non ha comportato alcuna elevazione di classe del Comune di Ercolano; tale assunto non sembra in linea con la richiamata normativa; l'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n.604 (cosi' come parzialmente sostituito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.749), invero, nello stabilire lo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali, ha classificato i comuni in base al numero degli abitanti, e secondo un'apposita - allegata - tabella ("A"); la stessa legge, all'articolo 1, terzo comma (non abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica n.749 del 1972), ha, inoltre, previsto che, con decreto del Ministro dell'interno, i "comuni riconosciuti sede di stazione di cura, soggiorno e turismo o di importanti uffici pubblici e che siano centri di notevoli attivita' industriale o commerciale" avrebbero potuto ottenere l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore, rispetto a quella loro spettante in base alla classificazione stabilita con riferimento all'entita' della popolazione residente; dall'esame unitario delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della citata legge n. 604 del 1962 (come solo parzialmente sostituito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972), emerge che il legislatore, nel classificare i comuni in base al numero degli abitanti, ha, pero', previsto un correttivo che consente di valutare particolari situazioni ambientali (implicanti degli oneri amministrativi) idonee a giustificare l'assegnazione di un segretario di qualifica superiore a quella prevista secondo la classificazione rigidamente quantitativa; poiche' l'assegnazione di un segretario di qualifica superiore, per quanto detto, e' legata ad obiettive caratteristiche del Comune, deve logicamente conseguire che il decreto ministeriale che provvede ad una tale assegnazione incide anche sulla classificazione del comune interessato, determinando il suo inserimento nella classe superiore a quella che gli spetterebbe con riguardo alla popolazione anagrafica; tale interpretazione logica della norma e' confermata inequivocabilmente ed esplicativamente dal successivo articolo 4 della stessa legge n. 604 del 1962 che disciplina la "revisione della classificazione dei comuni", prevedendola al primo comma, come sostituito dal testo introdotto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, "entro quattro mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento"; la stessa norma, dopo aver disciplinato, al secondo comma - parimenti nel testo introdotto dal citato articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972 - le modalita' della detta revisione nell'ipotesi in cui trascorrano cinque anni senza che sia effettuato alcun censimento, al terzo comma prescrive: "Tra una revisione e l'altra, non e' ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 1"; poiche' il terzo comma dell'articolo 1 della legge in esame non e' stato mai abrogato, ne consegue chiaramente che lo stesso legislatore, con l'inequivoca disposizione del successivo articolo 4, terzo comma (unico comma non sostituito e certamente vigente) ha considerato tale assegnazione quale causa determinante della variazione della classe del comune e, per di piu', con effetto immediato; cio' stante, l'assegnazione al comune di Ercolano di un segretario comunale di classe prima B, immediatamente superiore, per qualifica, a quella spettantegli in base alla tabella "A" anzidetta comporta la concomitante assegnazione di tale comune alla classe I/B; della conclusione che precede, del resto, lo stesso Ministero dell'interno - sia con riferimento al comune di Ercolano, sia relativamente ai moltissimi altri comuni che hanno vissuto le identiche vicende - non ha mai dubitato, come si evince dai decreti del 16 marzo 1989 e del 4 ottobre 1993, pubblicati rispettivamenti nei supplementi ordinari della Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989 e n. 289 del 10 dicembre 1993; la classificazione dell'Ente, oltre che per i fini specifici contemplati dalla menzionata normativa - l'unica esistente in tema di classificazione dei comuni - assume rilevanza anche ai fini della determinazione della struttura organizzativa dell'Ente e dell'inerente adeguamento degli uffici e dei servizi, in rapporto alle esigenze concrete e di sviluppo della citta'; i comuni hanno l'obbligo di dotarsi, entro il 31 dicembre 1994, della nuova pianta organica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 -: se il Governo non intenda chiarire che l'intervenuta assegnazione, al comune di Ercolano, con il decreto ministeriale del 25 gennaio 1985, di un segretario di classe prima B ha inciso sulla classificazione del predetto comune, determinandone il suo inserimento nella classe prima B, a norma e per effetto del combinato disposto di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge n.604 del 1962 e al terzo comma - mai abrogato, ne' sostituito, ne' modificato - dell'articolo 4 della stessa legge. (4-01742)
La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde su delega della presidenza del Consiglio dei Ministri. L'assegnazione al comune di Ercolano (NA) di un segretario comunale di classe I/B comporta l'elevazione di classe del comune stesso, ai soli fini del servizio di segreteria. Il provvedimento non determina, infatti, alcun automatismo nel riordinamento degli uffici della civica amministrazione, che dovra' essere disposto nel pieno rispetto dei procedimenti e dei controlli previsti dalla legge. Il comune di Ercolano puo', pertanto, avviare la riorganizzazione interna della propria struttura, avendo cura di non gravare eccessivamente sulle risorse finanziarie disponibili e di non procedere ad ulteriori inquadramenti del personale che in atto riveste le qualifiche apicali. Il Ministro dell'interno: Brancaccio.