Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01811 presentata da FALVO BENITO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940629
Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 76 del D.L. 257/94 - riferito al condono previdenziale ed assistenziale - fissa termine perentorio di mesi sei a decorrere dal 31 luglio 1994 per i pagamenti dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori autonomi; il predetto termine, per la sua brevita', e' di evidente pregiudizio sul piano nazionale oltre alla possibile ripresa dell'occupazione, anche a quella delle attivita' imprenditoriali in crisi ed al necessario recupero di danaro nelle esauste casse degli enti creditori -: se si condivide, al fine di facilitare e di incoraggiare in tutta Italia l'incremento dell'occupazione per migliaia di lavoratori, il recupero dei crediti degli enti pubblici e la sopravvivenza delle numerosissime imprese colpite dalla crisi economica: 1) di fissare, per i dovuti pagamenti pregressi e per gli interessi quantificati dagli enti, numero dieci rate semestrali, a decorrenza giugno 95; con rinunzia alle istanze di fallimento ed ai decreti ingiuntivi di pagamento a favore delle imprese adempienti; 2) di determinare a carico dei datori di lavoro percentuale di nuove assunzioni - in rapporto al personale occupato al 31 dicembre dell'ultimo anno di attivita' - previo diritto a sgravio sugli interessi dovuti. (4-01811)
Nell'interrogazione parlamentare la S.V. Onorevole sollecita un intervento governativo volto a differire il termine di presentazione della domanda di regolarizzazione contributiva, fissato dall'articolo 76 del d.l. 29 aprile 1994, n. 257 al 30 luglio 1994. Com'e' noto tale provvedimento ha previsto la possibilita' di pagamento in tre rate con scadenza rispettivamente al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 1994. In seguito, la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 18, commi 1 e 2), ha prorogato il termine di scadenza della sanatoria al 31 marzo 1995 stabilendo l'articolazione dei pagamenti in cinque rate (11 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 1995), con una maggiorazione dell'interesse annuo dell'8 per cento per le rate successive alla prima. Le agevolazioni previste dalla legge n. 724 del 1994 riguardano la possibilita', in luogo delle sanzioni civili, del pagamento dell'interesse del 17 per cento, con il limite massimo del 50 per cento dei contributi complessivamente dovuti. Da ultimo, l'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1995 n. 105, reiterato dal decreto-legge n. 232 del 1995 e dal decreto-legge n. 326 del 1995, ha differito al 31 maggio 1995 il termine per la regolarizzazione degli obblighi contributivi ed il versamento della prima rata. E' rimasta, invece, immodificata la temporizzazione dei versamenti cosi' come regolamentata dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 724 del 1994, vale a dire il frazionamento in cinque rate bimestrali di uguale importo. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.