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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01851 presentata da DEVETAG FLAVIO (LEGA NORD) in data 19940630

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 stabilisce che "1. Ai dirigenti (delle regioni, dei comuni, delle provincie, delle comunita' montane) e' corrisposta un'indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attivita', all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi, alla rilevanza delle attivita' di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1"; inoltre il comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato riporta che "la nuova disciplina dell'indennita' di funzione decorre inderogabilmente dal 1^ ottobre 1990..."; il Ministero del tesoro con nota n. 85309/TEQ del 4 dicembre 1990 ha rilevato che "L'esame sistematico delle citate norme induce la scrivente a ritenere che il requisito della pensionabilita' sia sussistente, in base all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, soltanto per quella parte di indennita' (0,1) assicurata con carattere di generalita' a tutti i dirigenti. °........! Pertanto, si precisa che la contribuzione CPDEL dovra' gravare sull'indennita' de qua nella limitata misura sopra indicata"; la predetta circolare ministeriale non e' stata condivisa da diversi enti e dipendenti, tant'e' che sono stati presentati diversi ricorsi ai competenti TAR (Tar Lazio, TAR Marche, TAR Valle d'Aosta si sono pronunciati per la pensionabilita' dell'indennita' di funzione) e che alcuni Enti hanno adottato specifici provvedimenti (la Regione Veneto, i comuni di Siena, Torino, la Comunita' Montana Agordina, ed altre), specificando la quiescibilita' per intero o in parte dell'indennita' di funzione; diversi ricorsi ai Tribunali Regionali Amministrativi ed alla Corte dei conti sono corso di esame, che diverse richieste formulate nelle differenti sedi non sono state definite, che diversi enti si accingono ad adottare deliberazioni al riguardo (deliberazioni di dubbia legittimita' e differenti da Ente ad Ente), creando evidenti disparita' di trattamento per posizioni che devono essere disciplinate invece da norme statali; tutto cio' crea disagi, tensioni ed incomprensioni in un settore alquanto delicato quale quello delle pensioni nel settore pubblico ed in un momento in cui sta per essere rinnovato il contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti locali ed in cui sembra sufficiente una legge regionale o una deliberazione di un organo comunale per rendere pensionabile o meno l'indennita' di funzione dei dirigenti degli enti locali -: se e quale orientamento il Ministro intenda tenere in merito alla pensionabilita' dell'indennita' di funzione dei dirigenti degli Enti locali; se non concordino circa la necessita' di interventi volti a dare delucidazioni e certezze a riguardo. (4-01851)

In merito alla questione trattata nel documento parlamentare l'istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue. Con deliberazione commissariale numero 2005/I.N.P.D.A.P./102 del 10 agosto 1994, approvata, dai Ministeri vigilanti, e' stato disposto "di assoggettare a contributo e valutare ai fini dell'indennita' premio di servizio e del trattamento di quiescenza l'indennita' di funzione attribuita ai dirigenti del comparto degli enti locali in base all'accordo contrattuale per il triennio 1^ gennaio 1988-31 dicembre 1990, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e le omologhe leggi regionali, nell'intera misura corrisposta ai dirigenti medesimi, a decorrere dal 1^ ottobre 1990". Alla luce del suddetto orientamento, l'istituto ha emanato, in data 14 novembre 1994, una circolare esplicativa (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre u.s.) con la quale, tra l'altro, vengono invitati gli enti datori di lavoro e gli uffici competenti a provvedere alla regolarizzazione contributiva del personale interessato. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.



 
Cronologia
mercoledì 29 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Sergio Fois, Gian Vittorio Gabri, Franco Fumagalli, Carlo Federico Grosso, Andrea Proto Pisani, Giovanni Fiandanca, Alfredo Pazzaglia, Agostino Viviani e Franco Franchi sono eletti al primo scrutinio membri del Consiglio superiore della magistratura.

venerdì 1° luglio
  • Politica, cultura e società
    Il Consiglio nazionale del PDS elegge segretario del Partito Massimo D'Alema, che prevale su Walter Veltroni.