Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01850 presentata da DUCA EUGENIO (PROG.FEDER.) in data 19940630
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: l'articolo 6 della legge 537/93 relativamente alla revisione dei contratti obbligava: 1) per i contratti di fornitura di beni e servizi rinnovati a ottenere una riduzione del 10 per cento del prezzo rispetto al prezzo convenuto nel contratto in scadenza (comma 1); 2) a sottoporre a giudizio di congruita' in relazione ai prezzi di riferimento i contratti di fornitura di beni e servizi non ancora approvati (comma 3); 3) a sottoporre a revisione periodica del prezzo i contratti a esecuzione periodica o continuativa (comma 6); 4) a sottoporre a giudizio di congruita' i contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi per oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di opere pubbliche, non approvati al 1^ gennaio 1994 (comma 19); 5) a sottoporre a giudizio di congruita' gli atti di aggiudicazione e di approvazione (avvenuti dopo il 1^ gennaio 1992) di contratti per la fornitura di beni e servizi, di appalto di opere pubbliche e di concessione, non eseguiti in misura superiore a 1/4 alla data del 28 dicembre 1993 (comma 28), o, in alternativa, concordare con l'aggiudicatario una riduzione del 10 per cento o del 20 per cento del prezzo secondo che il contratto sia inferiore o meno a 500 milioni (comma 29); 6) a ridurre i trasferimenti erariali in ragione: del 10 per cento del risparmio complessivo dei contratti di cui ai nn. 1, 2, 3; dell'8 per cento del risparmio complessivo dei contratti di cui al n. 4; del 5 per cento del risparmio complessivo dei contratti di cui al n. 5; 7) a costituire, per quanto possibile, con gli enti limitrofi uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi, allo scopo di ottenere condizioni contrattuali piu' favorevoli e un'economia procedimentale; 8) la facolta' per i comuni dell'utilizzo del 10 per cento di risparrni complessivi nel caso si fosse provveduto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 29/93, a iscrivere nei bilanci 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali. I comuni per effetto della sospensione di tale norma, decisa con l'articolo 6 del decreto-legge n. 331/94 subiscono, oltre che una beffa per la vanificazione dell'immane lavoro, che ha comportato l'applicazione del farraginoso provvedimento, anche un considerevole danno economico, per effetto del mancato introito dal 1^ giugno 1994. A cio' si aggiunge il caos operativo dovuto all'incertezza normativa per eventuali rinnovi dei contratti -: se sia a conoscenza di tale incresciosa situazione e se non ritenga di assumere ogni utile iniziativa per la sua soluzione senza attendere la discussione in Aula per la conversione del decreto-legge 331/94, anche allo scopo di non far mancare ai comuni gli introiti gia' previsti a bilancio e necessari per le assunzioni del personale e per gli investimenti. (4-01850)