Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00093 presentata da SARTORI MARCO FABIO (LEGA NORD) in data 19940705
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e previdenza sociale, per sapere - premesso che: l'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991 recita: "i lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4"; l'articolo 22 della citata legge n. 25/55 in materia di contribuzione per gli apprendisti recita: "Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, e' effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 310 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione. Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative e' svolto con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestione gli Istituti interessati nelle seguenti misure: a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 180 ecc. omissis"; dal 1^ marzo 1974 non esistono piu' le marche assicurative, bensi' si versa direttamente all'INPS l'importo corrispondente alla quota di contribuzione settimanale prevista per gli apprendisti con la specifica modulistica, detta quota di contribuzione, varia all'inizio di ogni anno ed attualmente per gli apprendisti soggetti all'assicurazione infortuni ammonta a lire 4.582 settimanali; l'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) esige il pagamento del premio assicurativo per i dipendenti assunti dalle liste di mobilita' ai sensi della legge n. 223/91 emettendo ingiunzioni di pagamento e redigendo verbali di accertamento disattendendo completamente le norme di legge sopra citate, sostenendo che la quota di contribuzione non comprende il premio INAIL cosa peraltro non vera visto che l'articolo 22 della legge n. 25/55 lo recita espressamente; l'Ente sta facendo causa attraverso l'Avvocatura dell'INAIL contro i ricorrenti (datori di lavoro) che si oppongono al pagamento dei premi assicurativi peraltro non dovuti cosi' come dettato dalla legge n. 223/91 in materia di dipendenti assunti dalle liste di mobilita' e risulta che l'INAIL sia stata condannata da piu' pretori al pagamento, in quanto soccombente, alle spese di liste; anche ammettendo che l'INAIL in caso di accertamento riscontrasse che il datore di lavoro ha errato nel versamento della quota contributiva, potrebbe pretendere esclusivamente il pagamento della differenza tra la quota prevista per gli apprendisti assicurati contro gli infortuni e non assicurati -: se il Ministro intenda richiamare l'INAIL all'applicazione delle norme di legge dettate dalla citata legge n. 223/91, onde evitare inutile contenzioso che naturalmente graverebbe su tutti i cittadini italiani. (2-00093)