Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01973 presentata da CORNACCHIONE MILELLA MAGDA (PROG.FEDER.) in data 19940706
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: nell'ambito del problema rappresentato dalla distribuzione dei medicinali agli assistiti al di fuori delle farmacie, numerose aziende produttrici di farmaci vendono per corrispondenza vaccini antiallergici, effettuando tale vendita agli utilizzatori direttamente; allo stato non e' chiara la configurazione giuridica dei predetti vaccini ed in particolare se devono essere considerati prodotti aventi proprieta' terapeutiche -: se sia stato valutato che: quanto posto in essere da tali aziende - qualora ai predetti vaccini dovessero essere riconosciute proprieta' terapeutiche -, costituisce una violazione del principio per cui la cessione al pubblico di medicinali a dose e forma di medicamento venga effettuata esclusivamente dal farmacista nella farmacia sotto la personale responsabilita' del titolare della medesima (articolo 122 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; articolo 20, decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178); l'interesse pubblico, tutelato dalla norma sopra richiamata, e' quello di garantire un corretto consumo dei famaci attraverso uno scrupoloso controllo in sede di distribuzione dei medesimi e tale finalita' viene, con il comportamento sopra descritto, ampiamente vanificata, soprattutto sul piano della loro corretta conservazione e genuinita'; il prezzo di cessione, lasciato alla mera discrezionalita' dell'azienda produttrice, non rispetta le regole di determinazione del prezzo che governano il settore del farmaco. (4-01973)
In merito alla problematica denunciata dalla S.V., relativa alle ipotesi di distribuzione dei medicinali agli assistiti al di fuori delle farmacie e, segnatamente, alla vendita per corrispondenza di vaccini antiallergici direttamente agli utilizzatori, si precisa quanto segue. Proprio l'articolo 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, richiamato dall'atto parlamentare in oggetto, ha consentito a questo Ministero di disciplinare, con decreto ministeriale 13 dicembre 1991, la commercializzazione dei vaccini antiallergici sul mercato, in attesa delle relative registrazioni. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, non e' illecita la fornitura dei medicinali da parte delle imprese produttrici e dei grossisti, ove questa sia effettuata direttamente nei riguardi di specialisti. Dalle indagini fatte svolgere al competente nucleo antisofisticazione e sanita' dell'Arma dei Carabinieri (NAS) e' emerso che alcune officine farmaceutiche, in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da questo Ministero, producono vaccini antiallergici, i quali vengono recapitati per corrispondenza ai richiedenti. Tuttavia, la produzione e' attuata esclusivamente in base alle prescrizioni sanitarie che il medico specialista, a cui si e' rivolto il paziente, compila sulla scorta dei risultati delle prove allergologiche effettuate sui pazienti stessi. E stato inoltre appurato che presso alcuni centri allergologici ospedalieri in esito ad esami ed analisi volti a stabilire le esigenze terapeutiche dei soggetti, vengono consegnate agli interessati delle schede terapeutiche (redatte su moduli pre-stampati recanti, tra l'altro, l'indicazione del timbro e della firma del medico prescrittore), predisposte da alcune ditte farmaceutiche. Le schede in questione, su cui sono indicati sia la natura e la causa degli allergeni sia il dosaggio dei vaccini specifici, sono spedite dagli stessi pazienti alle aziende farmaceutiche produttrici. Il corretto consumo dei vaccini antiallergici e' altresi' assicurato dal fatto che tali vaccini, "personalizzati" per cosi' dire, nelle sedi piu' competenti, vengono somministrati al soggetto affetto sotto diretta sorveglianza del medico curante. In ogni caso e' evidente che il medico specialista assume la piena responsabilita' della prescrizione e della sommistrazione dei vaccini antiallergici acquisiti dai soggetti affetti. Il Ministro della sanita': Costa.