Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00021 presentata da PARENTI NICOLA (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940707
La XIII Commissione, premesso che: ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, entro il 20 agosto debbono essere denunciati tutti i pozzi esistenti; soltanto in questi giorni sono stati messi a disposizione delle regioni i moduli per le relative denunce; considerati i costi e le difficolta' che migliaia di cittadini dovranno affrontare, nei tempi brevi rimasti ed in periodo feriale degli uffici, per venire in possesso dei dati e degli allegati richiesti, esempio mappa catastale, peraltro diversi da regione a regione; rilevata l'assurdita' dell'imposizione di una ulteriore denuncia anche a chi l'ha gia' presentata negli anni precedenti e cio' in contrasto con l'altra norma di legge che impone alla pubblica amministrazione di non chiedere ai cittadini dati di cui essa e' gia' in possesso; evidenziata l'inutilita' di richiedere piu' copie della denuncia per uffici diversi quando la logica consiglierebbe che tutto il servizio sia concentrato ed organizzato in via informatica in un unico organismo operativo, anche ad evitare inutili, confusi e polverosi ammassi di carte; richiamata l'esigenza di un coordinamento delle diverse disposizioni in materia, con particolare riguardo al citato decreto legislativo n. 275 del 1993 ed alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, che ha riorganizzato tutta la materia; considerati infine i tempi ristretti e l'urgenza di provvedere, impegna il Governo ad assumere ogni idonea iniziativa finalizzata al rinvio del termine della denuncia, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, assieme ad una normativa che: sia coordinata con la legge 5 gennaio 1994, n. 36; fissi l'obbligo della denuncia dei pozzi, anche a sanatoria, soltanto per coloro che non vi hanno provveduto negli anni precedenti; gradui, secondo l'uso dell'acqua, i tempi della denuncia, i dati e gli allegati, semplificando al massimo gli adempimenti e richiedendo la documentazione soltanto per i casi per i quali questa, dopo un primo esame, dovesse risultare indispensabile; unifichi in un solo organismo la presentazione della denuncia organizzando il sistema con mezzi informatici. (7-00021)