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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02066 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD) in data 19940707

Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: attualmente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono cosi' definiti: A) interventi di manutenzione ordinaria; B) interventi di manutenzione straordinaria; C) interventi di restauro e di risanamento conservativo; D) interventi di ristrutturazione edilizia; E) interventi di ristrutturazione urbanistica; per dare ossigeno ad un settore che negli ultimi anni appare oggettivamente asfittico e' indispensabile modificare le attuali aliquote IVA, le quali, in forza della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, sono cosi' individuate: aliquota del 19 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria; aliquota del 9 per cento per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica; gli interventi piu' numerosi sono quelli che attengono alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria; i primi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, i secondi si riferiscono alle opere e alle modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; da maggio a dicembre 1993 il regime IVA ha visto il passaggio dell'aliquota dal 4 per cento al 9 per cento per i soli lavori di restauro e risanamento conservativo; pare indispensabile capovolgere completamente la filosofia dell'impostazione legislativa per agevolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per non cadere nell'assurdo che gli interventi che non necessitano di concessione edilizia (punti A e B) sono sottoposti ad una aliquota superiore rispetto quelli che invece esigono il rilascio di concessione; e' possibile che l'esosita' dell'imposta induca molti a cercare di pagare in nero o a richiedere una sottofatturazione; la riduzione dell'aliquota per i punti A e B potrebbe stimolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione e la regolare fatturazione, portando cosi' ad uno sviluppo del settore edilizio e ad un probabile aumento del gettito fiscale e d'imposta; a maggior ragione tali considerazioni valgono per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a beni immobili vincolati ex lege 1089/39 -: se si ritenga opportuno intervenire sul regime IVA secondo i seguenti criteri: 1) interventi su beni immobili non vincolati: aliquota al 4 per cento per manutenzione ordinaria e straordinaria; aliquota al 9 per cento per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione; 2) interventi su beni immobili vincolati: aliquota al 4 per cento per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. (4-02066)

In riferimento al problema sollevato dalle SS.LL. Onorevoli, concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dei lavori relativi al patrimonio edilizio, si osserva che tale problematica ha avuto adeguata soluzione con il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" (il quale ha proposto le norme contenute nel decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, nel decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e nel decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, decaduti per la mancata conversione in legge nei prescritti termini costituzionali). Con il predetto provvedimento, viene, infatti, prevista, in ordine ai lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per quelli diretti alla ristrutturazione degli immobili residenziali, una aliquota ridotta, nella misura del 4 per cento, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 30 aprile 1995. In particolare, le opere oggetto della suindicata agevolazione riguardano gli interventi edilizi sulle opere interne alle costruzioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli interventi diretti alla ristrutturazione edilizia di cui al primo comma lettera d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione ai predetti immobili residenziali. In tale quadro di interventi sul patrimonio edilizio non e' stato possibile, tuttavia, ricomprendere nella previsione agevolativa le opere di restauro e di risanamento, definite dalla lettera c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a causa dei riflessi negativi che sarebbero prodotti sul gettito delle entrate. Il Ministro delle finanze: Fantozzi.



 
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venerdì 1° luglio
  • Politica, cultura e società
    Il Consiglio nazionale del PDS elegge segretario del Partito Massimo D'Alema, che prevale su Walter Veltroni.

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    Si apre a Napoli il vertice dei G7, al quale partecipano i capi di Stato e di governo dei sette Paesi più industrializzati del mondo. Per la prima volta partecipa anche la Russia, per cui il vertice assumerà la nuova sigla di G8.