Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02099 presentata da UCCHIELLI PALMIRO (PROG.FEDER.) in data 19940711
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: alcune regioni, tra cui le Marche, hanno dato attuazione alle norme del decreto-legge 24 giugno 1994 n. 401, confermando automaticamente gli amministratori straordinari delle USL in carica quali commissari straordinari; tale conferma, come avvenuto nella regione Marche, e' avvenuta, ad avviso dell'interrogante, in evidente spregio delle norme in vigore senza svolgere alcuna indagine sul possesso dei requisiti soggettivi tra cui quello della iscrizione nell'apposito elenco nazionale tutt'ora in vigore; peraltro, la mancata indagine su qualunque requisito di carattere soggettivo non solo ha portato alla nomina di persone non iscritte nell'elenco nazionale, ma addirittura di persone che, per dirla con il Manzoni, hanno superato di gran lunga "l'eta' sinodale" -: se non ritenga che tali procedure quantomeno anomale non possano rientrare in un ambito di gestione poco limpida e trasparente di cui e' infarcita la sanita' anche nelle Marche. (4-02099)
E' doveroso premettere che il problema posto nell'atto parlamentare summenzionato ha perso, ovviamente, di attualita' con il sopravvenire all'inizio del corrente anno, anche nella regione Marche del diverso regime di gestione delle rinnovate Aziende - Unita' sanitarie ed ospedaliere, in attuazione del D. Leg.vo n. 502/1992, come modificato dal D. Leg.vo n. 517/1993. Al riguardo, si risponde sulla base degli indispensabili elementi di valutazione della regione Marche, acquisiti attraverso quel Commissariato del Governo. Si e' appreso, in tal senso, che quell'Assessorato regionale alla Sanita' ha chiarito l'intento della regione nella nomina dei Commissari straordinari delle Unita' sanitarie del proprio territorio in attuazione del D.L. 24 giugno 1994, n. 401: si era inteso confermare nelle nuove funzioni di tipo transitorio gli "Amministratori straordinari" uscenti, al fine di assicurare continuita' tecnico-gestionale alle stesse Unita' sanitarie in tale delicata fase di transizione, in cui il sovrapporsi di diverse, complesse normative avrebbe potuto, comprensibilmente, determinare non pochi problemi di corretta interpretazione. Cio' ha portato alla nomina, quali Commissari straordinari, di soggetti in possesso di tutti i requisiti a suo tempo prescritti, per gli "Amministratori straordinari", dalla legge n. 111/1991, non in contrasto con la successiva normativa vigente in materia, che non imponeva per i Commissari straordinari il requisito dell'iscrizione nell'apposito "elenco". D'altra parte - ha tenuto a precisare il competente Assessorato alla Sanita' della regione - la stessa nomina di soggetti non iscritti in tale "elenco" e' derivata esclusivamente dal difetto nei loro confronti del mero requisito "anagrafico" dell'eta', essendo essi in possesso di tutti gli altri requisiti, "tecnici, culturali e scientifici", non esclusa l'integrita' psico-fisica, per poter svolgere al meglio il proprio compito. La stessa regione, infine, ha tenuto a ribadire che la gestione del Servizio sanitario nel proprio ambito territoriale e' stata svolta in conformita' delle procedure previste dalle disposizioni in materia vigenti. Il Ministro della sanita': Guzzanti.