Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02143 presentata da GERBAUDO GIOVENALE (PART.POP.ITAL.) in data 19940712
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il decreto del Ministro della difesa del 15 marzo 1994 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 1994) determina i criteri per l'individuazione degli arruolati da dispensare dal servizio di leva; il punto 2 dell'articolo 2 recita che possono essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino nella seguente posizione: "responsabile diretto e determinante della condizione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni (esclusa la madre vedova) in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia"; l'interpretazione di tale norma ha sollevato perlessita' e pareri difformi che e' opportuno risolvere con una precisazione ministeriale; tale precisazione attiene alle parole "esclusa la madre vedova, dovendosi specificare se la madre divorziata o la madre nubile siano assimilabili alla madre vedova" -: se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire una interpretazione autentica che eviti, in futuro, qualsiasi contestazione in merito. (4-02143)
La materia oggetto dell'interrogazione e' stata trattata, nel corso del tempo, nei seguenti provvedimenti legislativi: decreto del Presidente della Repubblica 14.2.1964 n. 237; legge 24.12.1986 n. 958; legge 11.8.1991 n. 269; decreto ministeriale 15.3.1994. In merito alla problematica sollevata dall'Onorevole interrogante circa l'ipotesi di estensione della concessione della dispensa di cui al punto 2) dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa del 15 marzo 1994, si precisa che alla dizione "esclusa la madre vedova", riportata nel testo del suddetto decreto, non e' possibile attribuire di iniziativa una interpretazione estensiva tale da comprendere in detto concetto anche la madre nubile o divorziata, se non modificando le leggi dalle quali il decreto ministeriale in parola trae spunto. Si riconosce, peraltro, la validita' delle osservazioni avanzate dall'interrogante ma si osserva, altresi', che la situazione di madre nubile o madre divorziata non e' immediatamente e in tutti i casi assimilabile a quella della madre vedova, potendo sussistere fattispecie specifiche, come sono le situazioni di convivenza, dei genitori non sposati, o altro, che dovrebbero trovare diversa collocazione. Appare quindi indispensabile che la materia venga ricompresa in un provvedimento legislativo di modifica delle attuali norme, che si fa riserva di predisporre o, qualora di origine parlamentare, di seguire favorevolmente. Il Ministro della difesa: Previti.