Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02153 presentata da BIANCHI VINCENZO (FORZA ITALIA) in data 19940712
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1994, concernente "Disposizioni urgenti in materia di organizzazioni delle unita' sanitarie locali", all'articolo 1, comma 1, ha conferito trenta giorni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per proporre al Presidente del Consiglio dei ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unita' sanitarie locali con l'evidente scopo di regolare la materia una volta per tutte e comunque celermente; con lo stesso decreto-legge, al comma 2 dell'articolo 1, si dispone che al fine di assicurare una piu' ampia partecipazione di soggetti con esperienze acquisite in strutture private, la Commissione, per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere provveda all'aggiornamento straordinario dell'elenco entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previa revisione e pubblicazione, nel termine di trenta giorni, dei criteri di selezione di cui al decreto del Ministro della sanita' del 25 febbraio 1994; al comma 3 dell'articolo 1 del piu' volte citato decreto-legge n. 401 del 1994, si dispone che vengano sospese tutte le procedure concernenti la nomina dei Direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere fino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali come previsto nel precedente comma 2; nel comma 4 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge si dispone che alla data del 30 giugno 1994, con la cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, le regioni nominano i commissari straordinari e confermano i collegi dei revisori dei conti; il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, prevede che le disposizioni contenute nei precedenti commi, non hanno effetto sulle nomine dei direttori generali delle USL e delle aziende ospedaliere deliberate dalle Regioni alla data di entrata in vigore del decreto e cioe' il 24 giugno 1994 come precisato nel successivo articolo 2; la Giunta regionale del Lazio, con deliberazione n. 4619 del 14 giugno 1994 avente ad oggetto: "Articolo 22, comma 1, n. 10 dello Statuto della regione Lazio, la Giunta assume con i poteri del Consiglio il provvedimento di nomina dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" ha inteso procedere alla nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere invocando, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, n. 10, dello Statuto della regione Lazio, un motivo di "urgenza - tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio -": il motivo di urgenza e' palesemente pretestuoso e artificioso, se si considera che, secondo quanto precisato dalla stessa Giunta regionale nelle premesse della deliberazione "all'ordine del giorno della seduta del Consiglio regionale fissata per il 27 giugno 1994 (e cioe' 3 giorni dopo) non risulta iscritta la nomina degli anzidetti direttori generali"; il motivo d'urgenza invocato dalla Giunta regionale appare poi anche illegittimo se si considera che il Consiglio regionale, oltre che per il giorno 27 giugno, era convocato anche per i giorni 28 e 30 giugno e quindi la discussione in ordine alle nomine dei dirigenti poteva benissimo essere svolta nelle sedute consiliari successive al giorno 27 giugno; ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del D.C.R. 16 maggio 1973, n. 198, che approva il regolamento del Consiglio regionale del Lazio, il Presidente del Consiglio, prima di chiudere la seduta annuncia l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva e quindi l'argomento della nomina dei direttori generali correttamente doveva essere annunciato al termine della seduta del 27 giugno per l'ordine del giorno della seduta del 28 giugno; al contrario, la Giunta regionale del Lazio, scavalcando le procedure previste dai propri regolamenti, forse perche' in qualche modo a conoscenza della imminente entrata in vigore del decreto-legge n. 401 del 1994 ed invocando motivi d'urgenza inesistenti, con fax delle ore 18,30 del giorno 24 giugno 1994, si riunisce alle ore 19 dello stesso giorno, con soli sette Assessori su tredici, assente peraltro il Presidente, e procede alla nomina dei quindici direttori generali delle unita' sanitarie locali; la deliberazione de qua nel risultare illegittima per la carenza dei motivi dell'invocata urgenza come sopra dimostrato, e' illegittima anche perche' adottata il giorno stesso dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 401 del 1994 che a quella data sospende le procedure di nomina dei direttori generali per quelle Regioni che ancora non vi hanno provveduto; alla luce di quanto sopra esposto e dei fatti cosi' come si sono svolti, e' evidente che la Giunta della regione Lazio ha voluto in tutti i modi evitare d'incappare nelle norme di sospensione delle procedure di nomina dei Direttori generali cercando di eludere le norme del decreto-legge n. 401 del 1994, che ha inteso riaprire i termini per l'aggiornamento dell'elenco degli aspiranti direttori generali al fine di consentire la partecipazione anche ad altri soggetti con esperienze acquisite in strutture private; la Giunta regionale del Lazio per facta concludentia con il comportamento messo in atto, ha sottratto alla competenza del Consiglio regionale le predette nomine, impedendo allo stesso, attraverso un'articolata e piu' approfondita discussione, di individuare i direttori generali delle unita' sanitarie locali in una rosa piu' ampia ed aggiornata -: se non ravvisino, nell'iter procedurale, una palese violazione delle norme regolamentari poste a garanzia per l'adozione di decisioni di si' vasta incidenza nella vita amministrativa, organizzativa e sociale del Paese; se non ritengano necessario dover chiarire tempi, modalita' ed applicazione delle norme previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 401 del 1994, onde evitare che escamotage quale quello adottato dalla Giunta regionale del Lazio possa in qualche modo determinare scelte che condizioneranno per i prossimi anni la conduzione della sanita' di tutta la regione Lazio, consentendo a dirigenti scelti come sopra ampiamente descritto di controllare e gestire flussi finanziari, strutture e risorse umane di notevole entita'. (4-02153)
Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I problemi, d'indubbio rilievo, prospettati nell'atto in esame riguardo alla correttezza procedurale delle nomine dei Direttori generali delle proprie aziende Unita' sanitarie ed ospedaliere effettuate dalla Regione Lazio nella serata del 24 giugno 1994, in termini obiettivi appaiono ormai da tempo superati per effetto delle disposizioni normative di diversa connotazione successivamente sopravvenute nel settore. E' appena il caso di ricordare, infatti, che il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401 ("Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unita' sanitarie locali"), ampiamente richiamato nell'interrogazione cui si risponde, anche a prescindere dai dubbi di costituzionalita' da taluno espressi aveva indotto non poche perplessita' interpretative e di corretto coordinamento dell'articolo 1 - commi 3 e 5, proprio rispetto alla fattispecie, del tutto "atipica" e peculiare, della Regione Lazio. Tale decreto, tuttavia, successivamente e' decaduto per scadenza dei termini costituzionali di conversione in legge ed ha trovato, poi, una "reiterazione" soltanto parziale nel decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, che reca la stessa "rubrica", ma contiene disposizioni in gran parte diverse. In particolare, il comma 5 dell'articolo 1, nella sua completa "riformulazione" ("Restano valide ed efficaci le nomine dei Direttori generali delle Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere deliberate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994."), ha conferito, in sostanza, una sorta di validita' ed efficacia "legale" anche alle nomine effettuate dalla Regione Lazio e contestate nell'interrogazione. Poiche' tale Decreto e' stato, poi, convertito senza alcuna modificazione dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, appare evidente che la sua nuova impostazione ha trovato pieno sostegno ed avallo in sede parlamentare. Per quanto riguarda, ancora, le nomine in contestazione della Regione Lazio - di cui si eccepisce anche l'adozione della procedura "d'urgenza", con la Giunta Regionale che avrebbe usurpato i poteri del Consiglio - va ricordato che quest'ultima, comunque, ha ratificato integralmente la relativa delibera, mentre il ricorso alla "procedura d'urgenza" e' stato evidentemente suggerito alla Giunta da valutazioni politiche, allora connesse all'approssimarsi del termine di scadenza previsto (cfr. Decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257) per il 30 giugno 1994. Considerazioni in tutto analoghe a quelle dianzi espresse devono farsi per gli auspicati chiarimenti procedurali inerenti ai commi 1 - 4 dell'articolo 1 del D.L. 24 giugno 1994, n. 401, poiche' - come e' noto - il decreto-legge n. 512/1994 e la sua legge di conversione 17 ottobre 1994, n. 590, hanno integralmente modificato tali disposizioni, in particolare abrogando le norme del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni sull'"elenco nazionale" dei soggetti in possesso dei requisiti d'idoneita' alle funzioni di Direttore generale, per attribuire di fatto alle autonome determinazioni tecnico-discrezionali di ciascuna Regione in materia le concrete modalita' attuative delle relative procedure di nomina. Il Ministro della sanita': Guzzanti.