Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/0636/001 presentata da LEMBO ALBERTO (LEGA NORD) in data 19940713
La Camera, esaminato il decreto-legge n. 323 del 1994, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero casearia 1994-1995; considerato che i bollettini sinora pubblicati da parte dell'EIMA e contenenti l'indicazione dei soggetti risultati effettivamente titolari di quota nell'annata lattiero casearia 1993-1994 sono viziati da gravi errori; considerato che e' necessario procedere ad una revisione di tali bollettini con la massima urgenza; ritenuto che il problema della determinazione delle quote latte da attribuire all'Italia in sede comunitaria e' della massima importanza non solo per il settore agro-alimentare ma per l'intera economia nazionale; ritenuto che le trattative in sede comunitaria su tale materia sono a volte condotte senza l'indispensabile coinvolgimento dell'intero esecutivo; ritenuto che il settore in considerazione e' stato fortemente penalizzato anche per errori di alcuni precedenti Governi; impegna il Governo 1) a non accettare riduzioni nelle trattative in sede comunitaria dell'aumento della quota latte proposto all'Italia; 2) a non considerare possibile il coinvolgimento degli interessi agro-alimentari italiani nell'ambito di trattative relative a diversi settori economici; 3) a riconoscere ai soggetti che hanno ottenuto l'approvazione entro il 31 dicembre 1989 ai sensi della normativa regionale di un piano di miglioramento nel settore zootecnico, l'assegnazione di una quota A corrispondente all'obiettivo di produzione del medesimo secondo modalita' da determinarsi con decreto del ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993 n. 491; 4) a riconoscere, ai fini di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468, all'interno delle associazioni di produttori, le cooperative di trasformazione come soggetto unico e, pertanto, a riconoscere fra le maggiori e minori quantita', conferite dai soci e dai conferenti, una preventiva compensazione; 5) ad attivarsi prontamente ed in maniera efficace per la correzione degli errori di cui al bollettino valevole per la campagna lattiero-casearia 1994-1995; 6) ad assumere le opportune iniziative, agli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, al fine di ricondurre nell'ambito dell'affitto o della compravendita i contratti di soccida o comodato. (9/636/1).