Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00176 presentata da GRATICOLA CLAUDIO (LEGA NORD) in data 19940713
Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che: la legge 28 luglio 1971, n. 558, sulla disciplina dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, dispone agli articoli 1 e 2 la chiusura totale dei negozi e delle altre attivita' esercenti nei giorni di domenica e negli altri giorni festivi, salvo deroghe; centinaia di piccole imprese commerciali di Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio e Corsico, in riferimento alle aperture domenicali della Grande distribuzione verificatesi a Cesano e nei Comuni limitrofi, hanno chiesto alle autorita' competenti chiarimenti circa l'osservanza della legge 28 luglio 1971, n. 558 sulla disciplina dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio; in seguito alle sanzioni amministrative irrogate dai Comuni interessati agli operatori commerciali della Grande distribuzione, questi ultimi, sostenendo che gran parte dei prodotti venduti nei loro negozi sono provenienti dagli Stati membri, hanno fatto causa ai Comuni di Capena e di Torri di Quartesolo appellandosi alla incompatibilita' della normativa italiana con gli articoli 30 e 36 del Trattato di Maastricht; in conseguenza della questione sollevata, il Pretore del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, dove le aziende in causa hanno la sede legale, ha sospeso il giudizio sulla questione, reputando necessario a norma dell'articolo 177 del Trattato CEE, per emanare una sentenza definitiva sul fatto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione; in data 2 giugno 1994 la Corte di giustizia della Comunita' europea (sesta sezione) si e' pronunciata sulla questione sottopostale dichiarando che "l'articolo 30 del Trattato di Maastricht va interpretato nel senso che non si applica ad una normativa nazionale sull'orario di apertura dei pubblici esercizi che vale per tutti gli operatori economici che svolgono attivita' sul territorio nazionale e che incide allo stesso modo, in diritto e in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali provenienti da altri Stati membri"; il problema dell'apertura domenicale delle rivendite al minuto, non rientrando nella sfera di applicazione dell'articolo 30 del Trattato, rimanda la questione al giudice nazionale; attualmente gran parte delle Grandi distribuzioni praticano l'apertura domenicale su quasi tutto il territorio nazionale -: alla luce di quanto sopra evidenziato e constatando che le disposizioni riguardanti l'orario di apertura delle attivita' commerciali sono adottate dalla Regione e che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge spetta ai Sindaci dei Comuni, quali provvedimenti immediati si intendano prendere affinche' le grandi distribuzioni operino conformemente alle disposizioni stabilite dalla legge 28 luglio 1971, n. 558; per il periodo in cui e' stato sospeso il giudizio sulla questione da parte del Pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, il quale ha investito la Corte di giustizia, come ci si debba regolare dal punto di vista legislativo ed amministrativo nei confronti delle grandi distribuzioni rimaste aperte in detto periodo. (5-00176)