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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02203 presentata da ODORIZZI PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19940713

Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: nelle zone collinari e montane agricole di molte regioni d'Italia esistono numerosi attrezzi agricoli che vengono agganciati alla trattrice traente mediante un timone sterzante che permette all'attrezzo agganciato di eseguire la stessa traiettoria del trattore; nelle zone montane e' da considerarsi alla stregua di un accorgimento tecnico indispensabile perche' consente l'effettuazione di curve molto strette, eliminando manovre spesso impossibili da eseguirsi e garantendo quindi una maggiore sicurezza di manovra al guidatore senza che tutto questo interferisca sulla manovrabilita' della trattrice traente; tutto questo ha implicazioni anche sulla disposizione dei filari, aspetto non trascurabile nelle zone con piccoli appezzamenti agricoli; all'estero non esiste alcuna normativa che limiti l'uso di attrezzi agricoli rimorchiabili dotati di timone sterzante; l'articolo 104 punto 7 lettera f) stabilisce che:"il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o piu' ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano d'appoggio" -: se non si ritenga indispensabile sopprimere per intero la lettera f) punto 7, articolo 57, del nuovo codice della strada. (4-02203)

La circolazione su strada delle trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato e semiportato, gia' regolata dalla legge 15 dicembre 1990, n. 399, che ha introdotto l'articolo 69-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (vecchio codice della strada), e' oggi consentita sulla base dell'articolo 104 punto 7 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). La citata normativa detta una serie di prescrizioni dettagliate ritenute nel loro insieme indispensabili ai fini della sicurezza della circolazione stradale, quando le trattrici agricole si trovino a circolare equipaggiate con attrezzature da lavoro di tipo portato o semiportato a sbalzo anteriore, posteriore e laterale rispetto al veicolo. L'eliminazione di una singola prescrizione impone il completo riesame e la modifica dei vincoli residui al fine di garantire analoghe condizioni di sicurezza della circolazione stradale. In particolare la soppressione della condizione riportata alla lettera f), cui l'onorevole interrogante evidentemente si riferisce, coinvolge aspetti di variabilita' incontrollabile degli ingombri tridimensionali e comporta sollecitazioni che potrebbero incidere negativamente sulla stabilita' e sulla guidabilita' del veicolo introducendo altresi' sollecitazioni anomale sugli organi di attacco e sulle medesime attrezzature. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.



 
Cronologia
venerdì 8 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si apre a Napoli il vertice dei G7, al quale partecipano i capi di Stato e di governo dei sette Paesi più industrializzati del mondo. Per la prima volta partecipa anche la Russia, per cui il vertice assumerà la nuova sigla di G8.

mercoledì 13 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva un decreto-legge che limita i reati per i quali la magistratura può disporre la richiesta di custodia cautelare e impone il segreto sulla comunicazione degli avvisi di garanzia (decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440).

mercoledì 20 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Piero Alberto Capotosti è eletto, al terzo scrutinio, membro del Consiglio superiore della magistratura.