Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00015 presentata da DORIGO MARTINO (RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI) in data 19940713
La Camera, premesso che: il Ministro della difesa, senatore Cesare Previti, intervenendo nei giorni scorsi ad una trasmissione televisiva, ha affermato, come riportato da alcune agenzie stampa, che le mine antiuomo vanno equiparate alle armi batteriologiche (di cui la legge italiana vieta produzione, stoccaggio e commercio), definendole inoltre "contro l'umanita'"; l'Italia e' tra i maggiori produttori mondiali di mine antiuomo; almeno 800 persone muoiono e 450 sono ferite ogni mese dallo scoppio delle mine anti-persona: in massima parte si tratta di donne e bambini; secondo un recente rapporto del Dipartimento di Stato Americano, tra gli 85 e i 110 milioni di mine infestano almeno 62 paesi del mondo; e' stata rilevata la presenza di mine italiane in Afghanistan, Angola, Cambogia, El Salvador, Iraq, Mozambico, Nicaragua, Somalia, ex Jugoslavia. In questi paesi le mine italiane ritrovate risultano essere state fabbricate dalle ditte Valsella (Brescia), Tecnovar (Bari), e BPD Difesa e Spazio (Roma); dalle relazioni della Presidenza del Consiglio sulle esportazioni di armi autorizzate dal Governo italiano risulta che nel 1990 oltre 100.000 mine sono state esportate verso Egitto ed Emirati Arabi Uniti, nel 1991 30.000 mine hanno preso la strada per l'Egitto, nel 1992 altre 200.000 mine italiane sono state vendute ad Arabia Saudita ed Egitto; la produzione e la vendita di mine antiuomo, armi inumane che colpiscono indiscriminatamente le popolazioni civili, sono in netto contrasto sia con la Costituzione (che all'articolo 2 "garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" ed all'articolo 41 stabilisce che l'iniziativa economica "non puo' svolgersi in modo da recare danno... alla dignita' umana"), sia con le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di diritto umanitario di guerra. L'articolo 1 della legge 185/1990, sul controllo delle esportazioni di armamenti, vieta l'esportazione di armi quando "in contrasto con la Costituzione e con gli impegni internazionali dell'Italia"; sempre l'articolo 1 della legge 185/1990 vieta l'esportazioni di armi "quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali", condizione verificatasi ampiamente nel caso della vendita di mine antiuomo, ritrovate in paesi ed aree estranee ad ogni esportazione autorizzata di questo tipo d'arma, anche perche' in essi erano e sono in corso conflitti armati; impegna il Governo a provvedere alla messa in atto di tutti i dispositivi e gli obblighi di legge necessari affinche' l'Italia ratifichi immediatamente il Protocollo numero 2 della Convenzione dell'ONU del 1980 sul controllo dell'uso delle mine; ad attivare immediatamente gli strumenti previsti dalla legge 185/1990 per il varo di una moratoria unilaterale dell'Italia sulla vendita di mine all'estero, in linea con quanto gia' deciso da Francia e Stati Uniti; ad operare affinche' l'Italia, di concerto con le Nazioni Unite, promuova e finanzi programmi di sminamento nei paesi infestati da mine di produzione italiana. (1-00015)