Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00036 presentata da DE SIMONE ALBERTA (PROG.FEDER.) in data 19940714

L'VIII Commissione, premesso che: in data 16 maggio 1994 e' stata pubblicata nell'allegato B ai Resoconti una mozione a firma De Simone ed altri avente contenuto analogo a quello della seguente risoluzione; in data 23 gennaio 1992, venuta a scadenza la legge n. 219 del 1981, il Parlamento approvava la legge n. 32 stanziando 4.300 miliardi per il triennio 92/94 (1.400 mld per il 1992, 1.500 mld per il 1993 e 1.400 mld per il 1994) per consentire la ripresa dell'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone terremotate dal sisma del 23 novembre 1980; la legge in questione, assumendo le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul terremoto del novembre '80 presieduta dall'onorevole Oscar Luigi Scalfaro, sanciva all'articolo 2 che l'80 per cento delle risorse finanziarie ossia lire 3.440 mld erano assegnate alle esigenze abitative, cioe' alla ricostruzione delle case distrutte e danneggiate e delle relative urbanizzazioni primarie; che il 10 per cento (lire 430 mld) era assegnato alle funalita' di cui agli articoli 27 e 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 1990 n. 76 per il completamento dell'opera di industrializzazione ed il rimanente 10 per cento era assegnato alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per esso ai competenti Provveditorati alle OOPP (lire 215 mld) ed al Ministero dei beni Culturali e Ambientali (lire 215 mld) destinandoli alla riparazione e ricostruzione di edifici di Culto e di interesse Storico-Artistico nelle regioni terremotate; la medesima prescriveva che il CIPE, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore (14 marzo 1992), doveva provvedere al riparto dei fondi da assegnare ai comuni terremotati; mancano solo sei mesi alla scadenza finanziaria del triennio fissato dalla citata legge n. 32/92 e sta crescendo tra le popolazioni interessate un clima di grande sfiducia nelle istituzioni democratiche: con la legge 219/81 si e' consentito di ricostruire ogni tipo di ab.ne; da tre anni il terremotato e' di fatto privato della possibilita' di avere i fondi della lettera a) cioe' del diritto a ricostruire la prima casa; la situazione di grande sofferenza delle popolazioni si allarga ad altri aspetti della vita collettiva, come per esempio alla mancata ricostruzione delle Chiese: intere comunita' sono prive da 14 anni della possibilita' di celebrare i riti religiosi (che scandiscono le varie fasi della vita umana) nelle chiesette dei loro paesi. Una storia antica di profondo valore si e' interrotta e non e' una ferita che attiene alla sola sfera del sentimento religioso, ma a quella della memoria, della civilta', della solidarieta' sociale. E' una questione sulla quale intervenire subito sbloccando i fondi gia' destinati ai Provveditorati Opere Pubbliche; il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, aveva disposto approfondite verifiche e ricognizioni presso i comuni del "cratere" e quelli "gravemente danneggiati" e tali ispezioni, eseguite da esperti e tecnici qualificati dell'ufficio Terremoto del predetto Ministero, dall'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono state dirette da un Comitato di Coordinamento costituito con Decreto Interministeriale (dei Ministeri del Bilancio, del Tesoro e degli Interventi Straordinari in data 15 gennaio 1993); nel corso di tali ispezioni e rilevazioni i Sindaci hanno dato la propria incondizionata disponibilita' per ottenere un accertamento reale, rigoroso e definitivo dei danni provocati dal terremoto del novembre 1980, sempre considerando che solo immediatamente dopo tali verifiche, sarebbe stato possibile deliberare il riparto dei fondi da assegnare ai comuni nel pieno rispetto dell'articolo 2 della L. 32/92 e quindi, prevedere con un nuovo provvedimento legislativo, la conclusione dell'opera di ricostruzione e di rinascita, entro il prossimo triennio 95-97; il CIPE in data 7 giugno 1993 ha approvato, dopo 18 mesi dalla promulgazione della Legge, una deliberazione, assegnando ai soli comuni del "cratere" e per le esigenze di cui alla sola lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, la somma di lire 432.621.000.000. Con tale deliberazione il CIPE correggeva, fra l'altro, alcuni criteri per il riparto dei fondi adottati con la precedente deliberazione del 30 dicembre 1992. Con una successiva deliberazione il 13 luglio 1993, il CIPE, su relazione del Ministro dei LL.PP. (Ministero, questo, al quale era stata assegnata la competenza ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 15 aprile 1993, n. 96) provvedeva ad assegnare ai comuni la somma di lire 661.156.000.000 sempre per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 in favore dei comuni "gravemente danneggiati" colpiti dagli eventi sismici citati innanzi; un'ultima deliberazione (ed e' la quarta in ordine di tempo, dalla entrata in vigore della L. 32/92) e' stata adottata in data 3 agosto 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1993 n. 216; alla data di oggi, ai sensi e per gli effetti di queste 4 deliberazioni del CIPE e nonostante l'attivita' delle unita' ispettive dirette dal Comitato di Coordinamento, sono state ripartite le seguenti somme: A) Con delibera del 30 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale 1^ febbraio 1993 n. 25): lire 15.000.000.000 alla Calabria; lire 100.000.000.000 alle citta' di AV, SA, BN e PZ. B) Con la delibera del 7 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1993 n. 194): lire 432.621.000.000 ai comuni del cratere per la lett. a. C) Con la delibera del 13 luglio 1993 (Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1993 n. 204): lire 661.156.000.000 ai comuni grav. dann. per la lett. a. Totale lire 1.208.777.000.000; il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 aveva sancito che l'80 per cento delle risorse finanziarie stanziate pari a lire 3.440 mld dovevano servire per le esigenze abitative dei comuni terremotati, il CIPE, alla data di oggi, ha ripartito solo e soltanto lire 1.208.777.000.000, cioe' il 35,14 per cento; resta ancora da ripartire la somma di lire 2.231.223.000.000, cioe' il 64,86 per cento; fino ad oggi non sono state concesse la autorizzazioni previste dalla L. 493/93 e dalla Delibera CIPE del 3 agosto 1993, malgrado le Amministrazioni comunali le abbiano richieste dal oltre 7-8 mesi; la mancata concessione delle suddette autorizzazioni di fatto blocca ogni possibilita' di utilizzo delle somme gia' ripartite ed assegnate; non e' stato chiarito se per il rilascio dei buoni contributi di priorita' previsti dall'articolo 3 comma 2, legge 32/92 di cui ai finanziamenti delle Delibere CIPE 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993 c'e' bisogno di "nulla osta" da parte del Ministero dei LLPP; non e' stato emanato il Decreto Interministeriale (fra i Ministeri dei LLPP e delle Finanze) per definire le norme di applicazione del comma 12 dell'articolo 36 del decreto-legge 331/93 convertito con L. 427/93, sull'IVA; non sono stati emanati i Decreti del Ministero dei LL.PP relativi all'aggiornamento del costo di intervento, come previsto per legge, per gli anni 1992, 1993 e 1994; impegna il Governo ad effettuare il riparto dei fondi residui, pari a lire 2.231.223.000.000, da assegnare ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 della L. 32/92, anche per risolvere il problema dei "trascinati" che avendo un contributo al 25 per cento del fabbricato condominiale, di fatto bloccano anche gli altri condomini e pertanto non consentono di completare neanche la ricostruzione della lettera a), cioe' dei baraccati in attesa di ricostruire l'unica abitazione; a rilasciare le autorizzazioni previste dalla L. 493/93 e dalla Delibera CIPE del 3 agosto 1993; a chiarire che non c'e' bisogno di "nulla osta" per il rilascio dei buoni contributi di priorita' (articolo 3 comma 2, L. 32/92 di cui ai finanziamenti delle Delibere CIPE 7 giugno 1993 e 13 luglio 1993) e se dovesse prevalere l'ipotesi del "nulla osta" nonostante non sia previsto da alcuna norma, ad accelerare la procedura per il rilascio; ad emanare il Decreto Interministeriale (fra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze) per definire le norme di applicazione del comma 12 dell'articolo 36 del decreto-legge 331/93 convertito con L. 427/93, sull'IVA; ad emanare i Decreti del Ministero dei lavori pubblici relativi all'aggiornamento del costo di intervento, come previsto per legge, per gli anni 1992, 1993 e 1994; a rendere spendibili i 215 miliardi riservati ai Provveditorati alle opere pubbliche (tra i quali 43 mld per la ricostruzione delle Chiese) e i 215 miliardi riservati al Ministero Beni Culturali ed Ambientali; che siano resi spendibili, da parte del Ministero del tesoro, i 430 miliardi per l'industrializzazione disciplinati dall'articolo 2 del decreto-legge 398/93 convertito con L. 493/93. (7-00036)

 
Cronologia
mercoledì 13 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva un decreto-legge che limita i reati per i quali la magistratura può disporre la richiesta di custodia cautelare e impone il segreto sulla comunicazione degli avvisi di garanzia (decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440).

mercoledì 20 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Piero Alberto Capotosti è eletto, al terzo scrutinio, membro del Consiglio superiore della magistratura.