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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02259 presentata da BRUGGER SIEGFRIED (MISTO) in data 19940714

Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: l'articolo 57 del Codice della Strada riguarda in particolare i veicoli adibiti all'attivita' agricola; l'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, regola l'applicazione del suddetto articolo 57 al 1^ comma, lettera a), punto 1, definendo le caratteristiche delle "trattrici agricole", necessarie per la loro omologazione, stabilendo che il loro piano di carico non possa superare, in lunghezza, di 3,4 volte la carreggiata minima, che il veicolo stesso non puo' superare i 6 m. di lunghezza, che la massa a pieno carico non puo' superare le 3,5 t; lo stesso articolo 207 stabilisce che quando la carreggiata minima di uno degli assi e' maggiore di 1,25, la lunghezza del piano di carico non puo' superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione della trattrice agricola priva di attrezzi. Di seguito al punto 2 l'articolo in questione tratta dei rimorchi applicabili alle trattrici agricole; quando la trattrice tradizionale e' stata utilizzata in montagna su terreni a forte pendenza, le sue caratteristiche costruttive hanno provocato una serie di incidenti, nella maggior parte dei casi mortali, per il ribaltamento delle macchine provocato dal diverso diametro sui due assi. Infatti il baricentro alto, il passo corto, il sistema di frenatura concepito per la strada e la pianura mettono in crisi la stabilita' del veicolo, sia in discesa su terreni con dossi e cunette, sia sulle pendenze trasversali; l'esame delle statistiche degli incidenti accaduti fra gli anni cinquanta e sessanta puo' confermare la pericolosita' dell'uso della trattrice tradizionale sui terreni montani; tale accertata pericolosita', insieme all'esigenza di adattare la macchina al terreno per renderne l'uso possibile e sicuro, portarono, da un lato, all'introduzione di un telaio di protezione, quale struttura protettiva del conducente in caso di ribaltamento e dall'altro alla progettazione di macchine appositamente concepite per la lavorazione, il trattamento e la raccolta sui terreni montani; le caratteristiche costruttive che contraddistinguono tali macchine e che forniscono loro le necessarie doti di operativita' e di sicurezza sono le seguenti: 1) conformazione del telaio concepita in modo da garantire la possibilita' di rotazione nel piano verticale di un asse rispetto all'altro, affinche' le ruote in ogni condizione siano sempre appoggiate al terreno e ne seguano l'andamento senza introdurre momenti torcenti al telaio; 2) baricentro del veicolo molto basso; 3) pneumatici anteriori e posteriori di egual diametro; 4) pneumatici posteriori gemellati per i terreni piu' difficili con la coppia esterna talvolta piu' stretta di quella interna per realizzare "l'effetto coltello" nelle pendenze trasversali; 5) impianto di frenatura sulle quattro ruote idraulico a circuiti sdoppiati; 6) distanza fra gli assi di valore non inferiore ad un limite determinato al fine di garantire la stabilita' longitudinale; 7) massa non inferiore, anche a vuoto, ad un determinato limite, per garantire l'aderenza su ogni tipo di terreno; il cambio di velocita' sincronizzato con una particolare gamma di rapporti per garantire un ampio spettro di impiego per la lavorazione, la raccolta e lo spostamento; le esigenze sopra enunciate e le prestazioni necessarie in alta montagna sono state raggiunte con due tipi di veicoli agricoli: la trattrice a ruote basse e il cosiddetto "transporter o macchina multiuso da montagna"; tale veicolo e' inquadrato nella normativa italiana come "trattrice agricola con piano di carico", ma che tale inquadramento non ha mai tenuto conto della realta' operativa e non ha avuto sino ad oggi una classificazione avente valore giuridico essendo solo prevista in una circolare ministeriale n. 31/1963 prot. 223/2611 del 9 marzo 1963; in tale circolare si cerca di regolamentare in qualche modo quelle trattrici agricole di tipo tradizionale che venivano artigianalmente modificate per particolari e limitate esigenze, ma essa non e' pertinente se viene riferita al transporter; l'elevato costo del transporter, derivante da una tecnologia sofisticata e costosa e dall'uso di materiali di elevata resistenza (il costo e' circa il doppio di una trattrice tradizionale di pari potenza, il triplo di un piccolo autocarro di uguale portata) obbliga i costruttori a renderne l'impiego il piu' versatile possibile quale unica macchina che un agricoltore di montagna puo' permettersi; considerate, dunque, le varie condizioni di origine, uso e sicurezza di impiego del transporter, si dimostra che l'articolo 207 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, annulla scopo versatilita' e funzioni, nonche' le doti di sicurezza per l'operatore riportando i tempi dello sviluppo dell'economia montana indietro di molti anni; il "transporter" e' un veicolo esclusivamente concepito per impieghi montani, in luoghi dove le altre macchine agricole non sarebbero utilizzabili, che le sue caratteristiche sono legate alla sicurezza degli operatori agricoli, che la sua versatilita' e la possibilita' di trasporto, naturalmente nel solo ambito delle vallate sono un elemento essenziale dell'economia montana; il nuovo inquadramento di cui all'articolo 207 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, annulla scopo, versatilita' funzioni e soprattutto le doti di sicurezza per l'operatore; l'unico valore fra quelli citati nell'articolo, che potrebbe essere ritenuto accettabile, e' quello riferito alla lunghezza massima, fissata in 6,00 m., essendo l'unico a corrispondere alla realta' di una macchina concepita in trenta anni di esperienze nella tecnologia delle macchine da montagna, ma non basta da solo a salvare il futuro del "transporter" -: se il Ministro non ritenga, per salvare tale futuro, e per evitare che si torni all'impiego di macchine non specializzate, con incremento della pericolosita' oggettiva e del numero degli incidenti sul lavoro, rivedere sostanzialmente le norme in questione; se non ritenga di prendere in considerazione il fatto che e' allo studio della CEE il testo di un regolamento che riconosce un veicolo definito come "furgone semovente (agricolo) adatto all'uso in montagna", da inquadrare in una classe T4 contenuta nella proposta di modifica della direttiva 74/150, e di riconoscere l'esistenza di tale veicolo con le caratteristiche e gli scopi sopra illustrati; se dunque non pensi di poter procedere ad una revisione del citato articolo 207 adeguando la normativa nazionale a quella degli altri Paesi europei che con l'Italia dividono l'arco alpino, prevedendo per il solo uso di montagna: il riconoscimento della particolarita' del veicolo con un suo specifico inquadramento; il riconoscimento di una massa complessiva entro il limite di 7000 kg; una larghezza massima di carrozzeria di 2,00 m. con una larghezza massima dei pneumatici posteriori entro i limiti di sagoma legale (2,50 m); l'eliminazione della lunghezza del piano di carico fissata per costruzione, e/o riferita al valore della carreggiata; un limite di lunghezza massima compreso fra i 6,00 m ed i 7,00 m; il mantenimento del sistema di scarrabilita' con lalaggi a terra di tipo mobile, senza necessita' di apparecchi di sollevamento; l'immatricolazione del mezzo con la stessa targatura delle trattrici agricole; la possibilita' di montaggio di carrozzerie di tipo diverso (sul principio degli attrezzi intercambiabili delle macchine operatrici multiuso), omologando come versione base quella con massa e dimensioni maggiori (questa possibilita' e' gia' stata riconosciuta dal Ministero dei trasporti per le macchine agricole, per le carrozzerie "autocaricanti" e "spandiletame"). (4-02259)

Si osserva che la disciplina dell'articolo 207 del Regolamento concordata con i costruttori in sede di Commissione per la realizzazione del nuovo codice della strada, tiene gia' conto di alcune esigenze degli utenti delle zone montane. Si danno comunque assicurazioni che le richieste formulate dall'Onorevole interrogante saranno tenute in considerazione nella Commissione per la riforma del regolamento, fermo restando che dovranno essere concordate anche con i responsabili dei Ministeri finanziari, dal momento che un eventuale aumento delle masse e delle dimensioni delle trattrici con pieno carico interferirebbe con la disciplina dell'autotrasporto di cose, penalizzato da norme fiscali piu' gravose. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.



 
Cronologia
mercoledì 13 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva un decreto-legge che limita i reati per i quali la magistratura può disporre la richiesta di custodia cautelare e impone il segreto sulla comunicazione degli avvisi di garanzia (decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440).

mercoledì 20 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Piero Alberto Capotosti è eletto, al terzo scrutinio, membro del Consiglio superiore della magistratura.