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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02272 presentata da GERARDINI FRANCO (PROG.FEDER.) in data 19940715

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del Giudice di pace, ha previsto un incremento degli organici relativi al personale di cancelleria ed ausiliario del Ministero di grazia e giustizia per complessive 6.059 unita' di varie qualifiche; in detto ampliamento, improvvidamente, non figura uno specifico contingente numerico di personale appartenente alla VII qualifica funzionale (profilo professionale di Collaboratore di cancelleria) e, pertanto, le piante organiche del personale degli uffici del giudice di pace, determinate con Provvedimento del Direttore dell'O.G. e AA.GG. del 17 marzo 1993 (in Suppl. Ord. G.U. n. 74 del 30 marzo 1993), vedono l'assegnazione di appena 108 unita' di VII q.f. (residuali da quelle in dotazione ad altri uffici giudiziari: ben 7.611), assolutamente insufficienti alla funzionalita' degli uffici predetti anche nella fase iniziale di prima applicazione della legge n. 374 del 1991; il punto 5 dell'articolo 12 della legge n. 374 del 1991 prevede la copertura dei posti in organico degli uffici del giudice di pace mediante immissione in ruolo del personale degli uffici di conciliazione - in quanto in possesso di una maturata e collaudata preparazione ed esperienza professionale - e che fra tutto il personale di questi uffici che ha esercitato il diritto di opzione per il transito nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, solamente nella VII q.f. risulta un numero di domande presentate maggiore dei 108 posti disponibili; vi e', inoltre, fondato motivo di temere che l'evidente carenza del suddetto organico potrebbe comportare una eventuale imperdonabile rinuncia al detto personale, con un inevitabile distacco di dipendenti operanti gia' presso altri uffici giudiziari, di certo non compatibile con le esigenze dell'Amministrazione giudiziaria che non possono certamente individuarsi con l'intenzione di indebolire sedi di personale e con notevole arretrato -: se non ritenga opportuno, per le motivazioni evidenziate, un adeguamento dell'organico del personale di VII qualifica funzionale (profilo professionale di Collaboratore di cancelleria) del nuovo ufficio del giudice di pace, almeno con l'assegnazione di un contingente numerico equivalente alle domande presentate dal relativo personale degli uffici di conciliazione, potendosi escludere altresi' anche consistenti ragioni di bilancio poiche' tale personale attualmente opera e viene regolarmente retribuito. (4-02272)

In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. La legge 21.11.1991 n. 374, stabilendo che le funzioni di cancelleria presso gli uffici del Giudice di Pace devono essere esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di Grazia e Giustizia, ha aumentato il relativo organico di 6.059 unita', cosi ripartite: 12 dirigenti, 84 direttori di cancelleria (IX qualifica funzionale), 840 funzionari di cancelleria (VIII qualifica funzionale), 1.495 assistenti giudiziari (VI qualifica funzionale), 802 operatori amministrativi (V qualifica funzionale), 1.604 dattilografi (IV qualifica funzionale) e 1.222 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera. Le piante organiche degli uffici del Giudice di Pace sono state pertanto determinate utilizzando le unita' recate in aumento dalla citata-legge 374/91. Non essendo stato pero' previsto alcun incremento per cio' che riguarda la dotazione organica della settima qualifica funzionale, si e' reso necessario assegnare agli uffici del Giudice di Pace 108 unita' della succitata qualifica che non erano state ancora ripartite tra gli uffici giudiziari del Paese. Poiche' risultano presentate, dai dipendenti comunali in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31.12.1989, 557 domande per posti di VII qualifica funzionale a fronte delle 108 unita' disponibili presso gli uffici del Giudice di Pace, l'assorbimento di tutto siffatto personale potra' essere disposto solo a seguito di un ampliamento della complessiva predetta dotazione organica, da attuarsi attraverso apposita previsione legislativa. Va in proposito evidenziato che cio' potra' avvenire solo all'esito della revisione generale delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del Paese, cui si sta pervenendo sulla base dei nuovi indici di lavoro in corso di elaborazione da parte di un apposito gruppo di studio gia' istituito. Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia: Ricciardi.



 
Cronologia
mercoledì 13 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva un decreto-legge che limita i reati per i quali la magistratura può disporre la richiesta di custodia cautelare e impone il segreto sulla comunicazione degli avvisi di garanzia (decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440).

mercoledì 20 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Piero Alberto Capotosti è eletto, al terzo scrutinio, membro del Consiglio superiore della magistratura.