Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02312 presentata da MAZZOCCHI ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940719
Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 introduce il principio che qualsiasi residuo o bene non piu' utilizzato all'uso di cui era stato originariamente destinato, sia classificato rifiuto, per quanto sopra a sua volta, ai sensi del sopra citato decreto, i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi; la ratio della legge e' quella di identificare appunto le varie tipologie di rifiuto, classificarlo secondo legge e per far si' che tali sostanze vengano destinate allo smaltimento finale nel rispetto delle varie normative; l'utilizzo diffuso del metano su tutto il territorio nazionale fa si' che i vecchi impianti a olio combustibile e/o gasolio vengano trasformati per adattarli a questa fonte di energia alternativa; da questa trasformazione residuano o sono residuati migliaia dei vecchi serbatoi addetti allo stoccaggio dei prescritti combustibili che, con l'uso del metano, non verranno piu' utilizzati e quindi destinati all'abbandono; tali serbatoi comunque presentano al loro interno del residuo di combustibile in varie quantita' che, data la sua particolare composizione chimica, presenta aspetti di rischio: quello della infiammabilita', poiche' a seguito della obsolescenza derivante appunto dal non piu' riutilizzo del serbatoio con periodico controllo, darebbe luogo a formazione di gas e conseguenti possibilita' di incendi e/o esplosioni di varia entita' che le melme depositate nel tempo all'interno dei sopra citati serbatoi contengono sostanze che qualora si disperdessero nel sottosuolo o nell'ambiente per motivi accidentali, creerebbero gravi rischi di inquinamento dell'ambiente; la maggior parte di queste demolizioni e smaltimenti classificati ormai rifiuti e riconducibili ai serbatoi stessi quali: lamiere contaminate da idrocarburi, fondami di serbatoi, acque di lavaggio o altro, non risultano essere state eseguite da aziende autorizzate allo smaltimento o al trattamento di tali rifiuti; per quanto sopra sarebbero state effettuate migliaia di operazioni abusive di smaltimento, senza per altro conoscere e/o certificare dove siano stati i materiali inquinati, aumentando conseguentemente il grave degrado ambientale gia' sufficientemente penalizzato; tali operazioni sono compiute in piena violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 -: se non intendano intervenire su tutte le strutture concessionarie di tali metanizzazioni come sono avvenute le operazioni di smaltimento dei rifiuti contenuti all'interno dei serbatoi abbandonati e la bonifica dei serbatoi stessi con particolare riferimento alle trasformazioni di grandi centrali termiche; finanziate dalle varie societa' distributrici del gas esibendo tutte le documentazioni atte a dimostrare l'avvenuta bonifica dei serbatoi e la certificazione di avvenuto smaltimento delle morchie contenute nei medesimi; il tutto naturalmente conferito in impianti autorizzati e controllati ed usufruendo di ditte autorizzate dalle varie province competenti, con particolare riferimento alle trasformazioni a metano effettuate: dal comune di Roma, provincia di Roma, Regione Lazio, enti e/o Ministeri. Quanto sopra per organizzare, quanto possibile, ulteriori controlli all'inquinamento di falde acquifere o fognature con conseguenti irreversibili danni all'ambiente. (4-02312)