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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00001 presentata da BONINO EMMA (FORZA ITALIA) in data 19940720

La Camera, rilevato che la pena di morte e' oggi ancora prevista negli ordinamenti giudiziari di 132 Stati della comunita' internazionale su 181 (116 per reati ordinari e 16 per reati eccezionali) ed e' ancora applicata in 96 paesi, ivi inclusi alcuni di democrazia politica; numerosi paesi, anche a ordinamento democratico, applicano la pena di morte in circostanze escluse da convenzioni internazionali sui diritti umani (minore eta' o malattie mentali); la comunita' internazionale e' minacciata da violazioni delle piu' elementari norme del diritto internazionale umanitario, quali i crimini di guerra e contro l'umanita', nonche' da aggressioni territoriali e terrorismo; la gravita' di tali violazioni nel territorio della ex-Jugoslavia, l'epurazione etnica, la violenza sistematica sulle donne, le stragi di civili sono realta' quotidiana; in alcuni paesi e situazioni, la pena di morte viene comminata in assenza di garanzie giuridiche e processuali, specialmente in caso di colpi di Stato e di guerre civili; in tali situazioni, l'applicazione della pena di morte e' la fulminea e piu' probabile conseguenza del processo, in quanto pena esemplare ed immediata, e che spesso essa assume connotati di vero e proprio sterminio, poiche' condanne a morte vengono eseguite nei confronti di individui rei di appartenere ad un medesimo gruppo, partito o fazione, o accusati solo di complicita' morale; i colpi di Stato e le guerre civili spesso coinvolgono Stati limitrofi e si ripercuotono sul difficile equilibrio delle alleanze e dei sistemi di difesa a livello universale e regionale; le guerre civili rappresentano una minaccia alla sicurezza mondiale e rientrano nelle competenze del Consiglio di sicurezza sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; occorre l'istituzione di un tribunale penale internazionale per dissuadere o punire i responsabili di tali atrocita', subordinando il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati al rispetto della dignita' e dei diritti umani; il diritto di ogni essere umano a non essere ucciso a seguito di una sentenza o misura giudiziaria va affermato come fondamentale e inviolabile diritto della persona, in ogni ordinamento giuridico, con particolare riferimento a quegli Stati che abbiano in corso la revisione della loro Costituzione; la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1992, laddove afferma che "nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, puo' disporre della vita dei propri cittadini prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi"; lo statuto del tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia istituito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il quale esclude in ogni caso la pena di morte; e' in corso una campagna internazionale denominata "Nessuno tocchi Caino", condotta da cittadini e da parlamentari per l'abolizione della pena di morte nel mondo entro il 2000, a cui hanno aderito premi Nobel, personalita' della scienza, della cultura, numerose citta', province e regioni italiane e rappresentanti di tutte le religioni e di parlamenti di diversi paesi; una tappa di questa campagna e' stata la marcia di Pasqua che si e' svolta a Roma, il 3 aprile scorso, che aveva per obiettivi la moratoria delle esecuzioni capitali e la costituzione del tribunale penale internazionale per i crimini contro l'umanita'; la prossima tappa, con gli stessi obiettivi, e' riferita all'assemblea generale delle Nazioni Unite che si riunisce a New York da settembre a dicembre 1994, in occasione della quale si stanno preparando iniziative parlamentari e una mobilitazione internazionale; impegna il Governo a fare propria la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1992, laddove afferma che nessuno Stato, e a maggior ragione nessuno Stato democratico, puo' disporre della vita dei propri cittadini prevedendo nel proprio ordinamento la pena di morte come conseguenza di reati, anche se gravissimi; a sostenere e a promuovere presso la 49^ sessione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite l'stituzione del tribunale internazionale permanente sui crimini contro l'umanita'; a perseguire nell'immediato l'obiettivo giuridico, politico e morale della moratoria delle esecuzioni in caso di colpi di stato, di guerre civili o altre situazioni analoghe; ad adoperarsi affinche', ove il Consiglio di sicurezza riconosca che situazioni create da colpi di stato o da guerre civili costituiscano una minaccia alla pace e alla sicurezza mondiale, si ricorra, oltre che a tutti i mezzi previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, anche alla moratoria delle esecuzioni capitali; a chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima assemblea generale delle Nazioni Unite che si riunisce a New York da settembre a dicembre del 1994, di un punto relativo alla questione della pena di morte; ad adoperarsi affinche' sia posta in discussione una proposta di risoluzione che si ispiri ai seguenti princi'pi: a) il diritto di ogni essere umano a non essere ucciso a seguito di una sentenza o misura giudiziaria, anche se emessa nel rispetto della legge e della procedura, va affermato come fondamentale e inviolabile diritto della persona in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali e come diritto umano nell'ordinamento internazionale; b) e' necessario stabilire subito una moratoria delle esecuzioni anche gia' decretate, affinche' il principio dell'indisponibilita' allo Stato della vita di ogni uomo si affermi ovunque nel mondo entro l'anno 2000; c) lo statuto del tribunale penale internazionale escluda la previsione della pena di morte per qualsiasi reato, cosi' come sancito nello statuto del tribunale ad hoc sulla ex-Jugoslavia; d) l'opportunita' di attivare la procedura di contenzioso internazionale, ex articolo 41 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nei confronti degli Stati contraenti che applicano la pena di morte in violazione dei limiti previsti dall'articolo 6 del Patto (estrema gravita' del crimine commesso, inapplicabilita' nei confronti dei minori di diciotto anni e delle donne in stato di gravidanza) nonche' dei malati di mente; e) l'opportunita' di formulare sistematicamente obiezioni alle riserve che gli Stati, nel ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici, oppongono alle limitazioni nell'uso della pena di morte previste dal Patto stesso, confermando con questa prassi l'evoluzione del diritto internazionale a sancire la nullita' delle riserve agli accordi sui diritti umani". (6-00001).

 
Cronologia
mercoledì 13 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva un decreto-legge che limita i reati per i quali la magistratura può disporre la richiesta di custodia cautelare e impone il segreto sulla comunicazione degli avvisi di garanzia (decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440).

mercoledì 20 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Piero Alberto Capotosti è eletto, al terzo scrutinio, membro del Consiglio superiore della magistratura.

giovedì 21 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera respinge il disegno di legge: Conversione del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (AC 939).