Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00215 presentata da NEGRI MAGDA (PROG.FEDER.) in data 19940721
Al Ministro delle finanze. - Per conoscere - premesso che: le recenti iniziative del Governo hanno azzerato la riforma del contenzioso tributario; l'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, stabilisce che "Le Commissioni di secondo grado hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e conoscono delle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado che hanno sede nel territorio della provincia"; si tratta di una disposizione che non puo' essere ignorata o sottovalutata specialmente dopo la costituzione di nuove province (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia); nel capoluogo di queste nuove province, in base alla citata disposizione, dovrebbe quindi essere costituita la Commissione tributaria di secondo grado; essendo le Commissioni tributarie non uffici provinciali o periferici dell'Amministrazione finanziaria, ma Organi giurisdizionali con sede in ciascun capoluogo di provincia come dimostra la mancata inclusione delle commissioni tributarie tra gli uffici periferici del Ministero delle finanze espressamente previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 (Regolamento di attuazione della riforma dell'Amministrazione Finanziaria); dal momento che per i contribuenti e per gli uffici tributari delle nuove province, allo stato, non esiste un giudice di secondo grado "legittimato" a decidere gli appelli contro le decisioni delle Commissioni tributarie di primo grado; poiche' non esiste alcuna norma che consenta, sia pure in via transitoria, ad alcuna Commissione tributaria di secondo grado di conoscere delle impugnazioni avverso le decisioni di Commissioni di primo grado che hanno sede nel territorio di "altra" provincia -: quali iniziative intenda prendere per definire la questione delle Commissioni tributarie di secondo grado in relazione all'assetto delle nuove province. (5-00215)