Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02435 presentata da PEZZELLA ANTONIO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940721
Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: a seguito della liquidazione coatta amministrativa, avvenuta nel corso del 1993 delle compagnie SIDA, Tirrena, Unione EuroAmericana del gruppo Tirrena, il commissario liquidatore sta procedendo nella formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa; tuttavia, una recente sentenza della Corte di cassazione sezione I n. 3348 del 1994, in ipotesi di rapporti agenziali costituiti con impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa, ha escluso il diritto degli agenti al riconoscimento degli indennizzi commisurati sull'incremento del monte premi e agli incassi dei rami elencati dall'articolo 25 dell'accordo economico collettivo del 1975, provocando cosi' un ritardo, da parte del commissario liquidadore, dell'erogazione dell'acconto ex articolo 212 L.F. dovuto agli ex agenti delle suddette compagnie; tale sentenza va riferita esclusivamente allo specifico caso singolo laddove opera in relazione alla fonte in oggetto, cioe' all'accordo nazionale agenti del 1975 ma tale applicazione non puo' piu' essere estesa ad altre situazioni in quanto la fonte costituita dall'accordo del 1975 non opera piu' essendo stata sostituita da un altro accordo intervenuto nel 1981; quanto deciso dalla Suprema corte puo', in ipotesi, essere ragionevole in riferimento all'accordo del 1975, ma non sicuramente se il rapporto di agenzia e' sottoposto alle norme dell'accordo del 1981 che sancisce espressamente, a differenza di quello del 1975 che le prevedeva solo nei casi di recesso volontario delle parti, le indennita' sull'incremento del monte dei premi e in base agli incassi "in tutti i casi di scioglimento del rapporto"; la materia del contratto di agenzia di assicurazione e' disciplinato, unicamente dall'articolo 1753 del codice civile che attribuisce agli accordi economici collettivi l'attivita' di fonte regolatrice principale del suddetto rapporto di agenzia di assicurazione e pertanto le modalita' per la liquidazione devono essere ricercate negli accordi economici collettivi. A sua volta, poi, il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, all'articolo 6, prevede sia la risoluzione di diritto dei rapporti di agenzia alla data di pubblicazione del decreto con cui e' promossa la liquidazione coatta, sia che l'indennita' di fine rapporto e' a carico della liquidazione. Pertanto una volta accertata l'esistenza del diritto dell'agente all'indennita' di fine rapporto, le modalita' di quantificazione della stessa sono da ricercarsi nell'accordo del 1981; oltretutto, l'introduzione di limiti al diritto degli agenti di un'impresa in liquidazione coatta amministrativa attuerebbe una disparita' di trattamento con gli altri agenti creditori che abbiano agito in recesso volontario, disattendendosi cosi' il principio della par condicio tra i creditori; la situazione degli ex agenti risulta ancor piu' aggravata dal fatto che sono stati costretti a ricorrere ad onerosi prestiti bancari nell'intento di conservare la propria struttura agenziale (personale dipendente, collaboratori, subagenti, produttori, eccetera) in attesa delle suddette indennita' di liquidazione; se non ritenga di intervenire assumendo le iniziative piu' idonee al fine di giungere al piu' presto alla soluzione del problema. (4-02435)