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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02554 presentata da CHIESA SERGIO (FORZA ITALIA) in data 19940726

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie", stabilisce che la pubblicita' relativa all'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie e' consentita soltanto in due modi, e precisamente: 1) mediante targhe apposte sull'edificio nel quale si svolge l'attivita'; 2) con inserzioni di idonei annunci negli elenchi telefonici; sia le targhe che le inserzioni pubblicitarie possono contenere soltanto le indicazioni seguenti: a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario di visite o di apertura al pubblico; b) titoli di studio, accademici, di specializzazione e di carriera; c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato; la normativa si applica ai sanitari, sia che operino come singoli che associati e che per l'effettuazione di detta pubblicita' e' necessario ottenere l'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo nulla-osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale il richiedente e' iscritto; nulla dispone la legge per il caso di esercizio professionale che implichi necessariamente anche l'esercizio di una attivita' di carattere commerciale e/o imprenditoriale (es. laboratorio odontotecnico o negozio di ottica) e peraltro l'attivita' imprenditoriale citata, denunciata alla Camera di Commercio, viene automaticamente inserita anche negli elenchi telefonici; il comune di Trento provvede al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie, cosi' come disposto dalla normativa, mentre nel silenzio della legge, per quanto riguarda l'attivita' imprenditoriale e/o commerciale invece non sono mai state rilasciate autorizzazioni intendendo tale attivita' non ricompresa nell'obbligo di cui all'articolo 1 della legge 175/1992; si e' peraltro verificato che i N.A.S. abbiano rilevato infrazione alla legge, per mancanza dell'autorizzazione comunale, nel caso di pubblicita' dei laboratori odontotecnici e dei negozi di ottica, infrazione che in base all'articolo 3 della legge n. 175/1992 impone l'applicazione di misure sanzionatorie consistenti nella chiusura degli esercizi per un periodo da 2 a 6 mesi -: se non si ritenga indispensabile a fronte della diversa interpretazione della legge data dal comune di Trento che ritiene non sussista necessita' di autorizzazione per le attivita' artigianali e commerciali, una interpretazione univoca della legge, che chiarisca una volta per tutte: 1) la necessita' o meno dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 175/1992 per i laboratori odontotecnici e per i negozi di ottica, in modo da consentire comportamenti conseguenti agli operatori del settore evitando cosi' di incorrere nelle infrazioni rilevate dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanita'; 2) la compatibilita' con la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 175/1992 con l'uso diffuso nel linguaggio corrente di determinate dizioni, quali studio dentistico, farmacia, ambulatorio veterinario; 3) il rapporto tra l'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) che consente, se autorizzata, la pubblicita' in materia sanitaria a mezzo stampa anche non specialistica, e la legge 175 del '92 che parrebbe escludere qualsiasi forma di pubblicita' diversa da quella di cui agli articoli 1 e 2. (4-02554)

Gli specifici problemi interpretativi degli articoli 1 e 2 della L. 5 febbraio 1992, n. 175 ("Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie"), prospettati con l'atto parlamentare summenzionato, potranno trovare fra non molto univoca ed uniforme soluzione nell'intero territorio nazionale, con l'entrata in vigore dell'emanando Regolamento (ai sensi dell'articolo 2 della stessa legge) applicativo sulla disciplina delle caratteristiche delle targhe, delle insegne e delle inserzioni per la pubblicita' sanitaria. Il testo di tale Regolamento, aggiornato in base alle osservazioni espresse dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato nel proprio prescritto parere, e' stato gia' firmato dal Ministro della Sanita' e, una volta registrato dalla Corte dei conti, potra' essere inviato ai competenti Uffici del Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' percio' prevedibile, ormai, una sua emanazione a breve scadenza. Il Ministro della sanita': Costa.



 
Cronologia
giovedì 21 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera respinge il disegno di legge: Conversione del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (AC 939).

mercoledì 27 luglio
  • Politica, cultura e società
    Il 1° Congresso del Partito popolare elegge segretario Rocco Buttiglione, che prevale su Nicola Mancino.