Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02518 presentata da MARENCO FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19940726
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante "Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti" regolamenta all'articolo 2, comma 3, l'accesso e la durata dei corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845; detto articolo 2, comma 3, recita: "I corsi professionali (...) non possono aver durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21^ anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo (...)"; le parti interressate, e segnatamente i dirigenti della Unione Italiana Ciechi, fanno notare che, al fine di rendere piu' agevole l'inserimento nei posti di lavoro a loro riservati dei non vedenti, sarebbe opportuno uniformare lo svolgimento dei corsi, in relazione alle reali necessita' di formazione garantite dai corsi e all'innalzato livello culturale dei non vedenti, mediante l'abbassamento a 18 anni dell'eta' sopraindicata nel comma e articolo citati che risulterebbe cosi' modificato: "I corsi professionali (...) non possono aver durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 18^ anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo (...)" -: quale sia la posizione del Governo in proposito. (4-02518)