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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02638 presentata da BRUGGER SIEGFRIED (MISTO) in data 19940801

Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso: che in ordine all'applicazione dell'articolo 61, lettera C del nuovo codice della strada sono emersi notevoli problemi sulle strade, in particolare nelle zone dove si svolgono gli sport invernali; che detto articolo dispone una lunghezza massima di 12 metri per i veicoli isolati a due o piu' assi; che fanno parte della categoria di cui sopra gli autobus che muniti di cofani o di cesti portasci eccedono nella lunghezza prevista; che secondo l'articolo 1, comma 6, dello stesso codice sono gli enti proprietari autoconcessionari a rilasciare specifiche autorizzazioni ai veicoli eccezionali, quali risultano gli autobus; che tale situazione tradotta nella realta' quotidiana significa che puo' circolare solo chi e' in possesso di tale autorizzazione, la quale pero' dev'essere richiesta presso almeno quattro enti proprietari; che le conseguenze di detta normativa sul turismo invernale sono certo sfavorevoli. Infatti soprattutto chi viene dall'estero si trova da una parte di fronte alle difficolta' burocratiche di procurarsi detto permesso di circolazione, oppure si trova a dover pagare considerevoli multe (sembra da uno a due milioni di lire), anche quando la documentazione di viaggio e' valida per tutti i Paesi europei tranne che per l'Italia; che il trasporto di persone in autocorriere con cesti portasci e' essenziale durante la stagione sciistica nell'area alpina e che l'attivita' dei singoli operatori merita di essere promossa e non ostacolata come attualmente accade -: se dunque data la situazione attuale poco chiara e le forti proteste da parte del settore turistico nonche' il comportamento delle autorita' non sempre coerente, il Ministro non ritenga sulla base dei fatti sopra esposti che la normativa che disciplina questa materia debba essere cambiata in modo da poter garantire agli organizzatori di gite e viaggi di svolgere le loro attivita' senza incorrere nella difficolta' di obblighi ai quali si puo' ottemperare solo affrontando lunghe e fastidiose complicazioni. (4-02638)

In ordine alle argomentazioni evidenziate dagli Onorevoli interroganti, si precisa anzitutto che gli autobus muniti di portasci non presentano le caratteristiche costruttive e funzionali definite dall'articolo 9 del Regolamento d'esecuzione del codice della strada, ai sensi dell'articolo 10, comma 16, dello stesso codice. Essi pertanto non possono essere definiti veicoli eccezionali e quindi non possono ottenere l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 10, comma 6. Ne consegue che gli stessi possono circolare solo entro i vigenti limiti legali di pesi e dimensioni: per i primi l'articolo 61 del citato codice, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Direttiva 85/3/CEE che fissa le masse e le dimensioni dei veicoli in circolazione internazionale, stabilisce in 12,00 m la lunghezza massima, compreso il carico. Si fa infine presente che, non appena possibile, la questione concernente i problemi esposti sara' oggetto di esame da parte del comitato preposto alla revisione del codice medesimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Fiori.



 
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