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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02620 presentata da NOCERA LUIGI (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940801

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: a fronte della delibera regionale n. 84/7 del 21 luglio 1989, che stabilisce, tra l'altro, la chiusura generalizzata al lunedi' mattina per tutti gli esercizi commerciali della Campania, considerato che: 1) "le regioni a statuto ordinario non hanno potesta' legislativa ai sensi dell'articolo 117 Cost." e "sono unicamente titolari di funzioni amministrative di indirizzo e coordinamento delle funzioni attribuite ai comuni" (T.A.R. Piemonte: sentenza n. 488 del 31 ottobre 1979); 2) col D.P.C.M. 30 aprile 1983 (Direttive alle regioni in materia di orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio) e' fatta salva la possibilita' di regolamentare gli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale degli esercizi in maniera tale da soddisfare piu' adeguatamente le esigenze anche di singole specializzazioni merceologiche del settore non alimentare; 3) ai comuni e' affidata la funzione amministrativa di disciplinare, nell'interesse esclusivamente locale, gli orari delle attivita' al minuto" (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616); 4) "i comuni, nel fissare in concreto gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attivita' di vendita al dettaglio, sono tenuti ad uniformarsi sia ai criteri (legislativi) dettati dallo Stato sia ai criteri (amministrativi) dettati dalla regione, purche' questi ultimi rappresentino corretta estrinsecazione di potesta' discrezionale e non violazione di precetti legislativi vincolanti" (T.A.R. Piemonte n. 488 del 31 ottobre 1979); 5) molteplici iniziative tendono alla completa liberalizzazione delle attivita' produttive (commissione anti-trust-referendum-Iniziative ministeriali); la determinazione della mezza giornata di chiusura da parte della regione, cosi' come imposta dalla delibera 84/7 di cui sopra, esorbiti rispetto alla potesta' assegnatale dalla megge, laddove e' stabilito che "le regioni a statuto ordinario nell'indicare al comune i criteri da seguire..." (D.P.C.M. 30 aprile 1983), e costituisca una invasione della sfera di competenza dei singoli comuni, che sono i soggetti piu' idonei a valutare adeguatamente le esigenze locali, comprese quelle delle singole specializzazioni merceologiche del settore non alimentare -: se risulta che i sindaci siano: consapevoli che la stragrande maggioranza degli esercenti non alimentari dei propri comuni rifiuta fermamente l'imposizione regionale della chiusura infrasettimanale al lunedi' mattina; sulla base della differenza di funzioni fra regione e comune fin qui esposte e per le competenze ad esso attribuite dalla legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali possano legittimamente disporre in modo differente da quanto stabilisce la delibera regionale sopra citata. (4-02620)

 
Cronologia
sabato 30 luglio
  • Politica, cultura e società
    L'ISTAT annuncia il primo saldo naturale negativo della popolazione italiana per l'anno 1993.

giovedì 4 agosto
  • Parlamento e istituzioni
    Muore a Roma il senatore a vita Giovanni Spadolini, già Presidente del Consiglio e Presidente del Senato.