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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00052 presentata da GERBAUDO GIOVENALE (PART.POP.ITAL.) in data 19940802

La XIII Commissione Agricoltura, tenuto conto che con Decisioni C(91)2798 del 6 dicembre 1991, C(92)399 del 5 marzo 1992 e C(92) del 30 settembre 1992 la Commissione Cee ha selezionato in via definitiva n. 32 Programmi LEADER, di cui 19 nelle regioni dell'obiettivo 1 e 13 nelle zone rurali dell'obiettivo 5b del centro-nord, fissando un contributo a carico dei tre fondi strutturali FEOGA, FESR e FSE rispettivamente di 33,079, 37,855 e 9,936 MECU, per un totale complessivo pari a 130 miliardi di lire; tenuto inoltre conto che con le Delibere CIPE del 12 agosto 1992 e del 30 aprile 1993 e' stata finanziata, a carico del fondo di rotazione, la quota parte dello Stato italiano per i programmi di cui alle sopraindicate decisioni comunitarie, per un importo di circa 96,6 miliardi di lire, di cui 62,4 miliardi per quelli dell'obiettivo 1 e 34,2 miliardi per quelli dell'obiettivo 5b; premesso che gia' nel luglio 1992 i GAL (Gruppi di Azione Locale), soggetti attuatori del programma LEADER, hanno fatto presente all'allora Ministero dell'agricoltura il rischio che venisse bloccato sul nascere il programma comunitario LEADER in materia di sviluppo rurale a causa della complessita' e della macchinosita' delle procedure di attuazione impartite e che la revisione delle procedure stesse e' stata piu' volte sollecitata sulla base delle continue incertezze che si sono presentate nel corso dell'esecuzione dei progetti approvati; tenuto conto che in data 20 giugno 1992 il Ministro dell'agricoltura, con gia' sei mesi di ritardo rispetto alla Decisione Cee stabiliva che, per l'attuazione dei progetti, i Gruppi di Azione Locale dovessero sottoscrivere una fidejussione bancaria, peraltro non richiesta dagli altri Stati membri; constatato che solo dietro presentazione da parte di codesta Commissione di una risoluzione (cfr. Atti Parlamentari - XI Legislatura - Allegato B ai Resoconti, seduta dell'11 marzo 1993 - pag. 8921) il Ministero del Tesoro-IGFOR ha diffuso con circolare nel mese di aprile 1992 lo schema tipo definitivo di tale fidejussione; rilevato quindi che i Programmi LEADER sono entrati in fase operativa con due anni di ritardo rispetto agli altri Stati membri, come sottolineato nella primavera 1992 dalla Direzione Generale VI della Commissione Cee; constatato che l'ottenimento di detta fidejussione risulta essere un costo non sostenibile da strutture senza scopo di lucro quali i Gruppi di Azione Locale, ma che nonostante le ripetute richieste al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali non e' stata data risposta circa l'ammissibilita' di tale costo a rendicontazione; constatata peraltro che non e' stata data risposta circa la possibilita' di compensazione degli interessi passivi ed attivi nei confronti di Istituti di Credito generati in virtu' della fidejussione richiesta, e l'ammissibilita' a rendicontazione dell'eventuale differenza residua all'interno del contributo massimo approvato, nonostante nel corso del Comitato Nazionale di Attuazione del 5 marzo 1994 fosse stato deciso che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali interpellasse in merito il Ministero del Tesoro; considerato che i Gruppi di Azione Locale hanno ottemperato a quanto disposto dalle procedure attuative del Ministero dell'Agricoltura per quanto riguarda la presentazione degli stati di avanzamento lavoro per i necessari accertamenti effettuati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sulla conformita' tecnica ed amministrativa delle azioni compiute; considerato inoltre che, a norma dell'articolo 6 del testo di fidejussione sopra citato, il valore della fidejussione deve essere progressivamente adeguato sulla base degli accertamenti di cui al punto precedente ed a seguito della relativa comunicazione effettuata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali al Ministero del Tesoro-IGFOR; tenuto conto che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha effettuato i controlli sul primo stato di avanzamento lavori presentato da numerosi Gruppi di Azione Locale, accertandone la regolarita' delle spese documentate, ma che non ha ancora comunicato gli importi da svincolare al Ministero del Tesoro; valutato che tale ritardo nello svincolo della fidejussione reca gravissimo pregiudizio ai Gruppi di Azione Locale che si trovano a dover operare nella piu' assoluta incertezza sulla disponibilita' anche futura dei fondi, determinandone di fatto l'arresto delle attivita'; considerato che e' inammissibile che il Governo blocchi l'impiego di circa 200 miliardi derivanti da finanziamenti pubblici e 50 miliardi investiti direttamente da privati in aree interne svantaggiate; constatato che negli altri Stati membri il Programma LEADER sta per essere completato mentre in Italia, a causa della incapacita' dell'amministrazione pubblica non si e' ancora speso l'anticipo del 40 per cento del programma, peraltro gia' a suo tempo liquidato dalla Commissione delle Comunita' Europee; considerato inoltre che, ai sensi del Regolamento (CEE) 4253/88 del 19 dicembre 1988, la Commissione delle Comunita' Europee ha la facolta' di avviare nei confronti degli Stati membri una procedura di infrazione ai regolamenti comunitari; considerato infine che il perdurare di tale situazione implica un grave danno allo Stato italiano sia in termini di investimenti effettuati sia in termini di credibilita' in Europa, tutto questo alle soglie fra l'altro del rifinanziamento da parte della Commissione Europea del Programma LEADER II impegna il Governo a modificare le Procedure tecnico-amministrative per l'applicazione del Programma Leader Italia emanate nel mese di ottobre 1992 dall'allora Ministero dell'agricoltura, e tuttora in vigore, nel senso di: prevedere che i controlli sugli stati di avanzamento lavori vengano effettuati entro un termine massimo di 30 giorni intercorrente dal giorno in cui il Gruppo di Azione Locale richiede il controllo al giorno in cui la Commissione tecnico-amministrativa di controllo sottoscrive il Certificato di verifica della regolare esecuzione del programma; prevedere che la comunicazione sugli importi da svincolare venga effettuata dal Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali al Ministero del tesoro-IGFOR entro un termine massimo di 7 giorni intercorrente dal giorno in cui la Commissione tecnico-amministrativa di controllo sottoscrive il Certificato di verifica al giorno in cui detta comunicazione perviene al Ministero del tesoro-IGFOR; prevedere l'ammissibilita' a rendicontazione del costo della fidejussione nella voce "Spese di funzionamento del GAL", fermo restando il contributo totale approvato; prevedere la compensazione degli interessi attivi bancari con gli interessi passivi, considerando la differenza residua un costo rendicontabile all'interno del totale del contributo approvato ovvero un incremento del contributo da spendere implementando le attivita' approvate dei progetti. (7-00052)

 
Cronologia
sabato 30 luglio
  • Politica, cultura e società
    L'ISTAT annuncia il primo saldo naturale negativo della popolazione italiana per l'anno 1993.

giovedì 4 agosto
  • Parlamento e istituzioni
    Muore a Roma il senatore a vita Giovanni Spadolini, già Presidente del Consiglio e Presidente del Senato.