Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00250 presentata da BISTAFFA LUCIANO ANGELO (LEGA NORD) in data 19940802
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: l'articolo 2, comma 2, della legge 122/92 "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione", consente l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione unicamente alle imprese iscritte in un apposito registro, di cui al comma 1 dello stesso articolo; l'iscrizione a detto registro e' subordinata, tra l'altro, alla designazione di un "responsabile tecnico" dell'azienda; tra i requisiti tecnico-professionali necessari al riconoscimento della suddetta figura di responsabile tecnico, l'articolo 7, comma 2, della legge in questione, non fa alcuna menzione dell'esperienza acquisita, in un periodo pluriennale, derivante dall'avere operato in proprio, ovvero non alle dipendenze di altre imprese -: se nella definizione dei requisiti tecnico-professionali, la pur indiscutibile attenzione posta ad un criterio legato alla "scolarizzazione" del personale non porti ad una eccessiva sottostima di quella indispensabile capacita' professionale derivante dall'aver svolto, di fatto e per molto tempo, le mansioni tipiche inerenti quell'attivita'; se tutto cio' non porti ad una penalizzazione di alcune figure ed in particolare degli artigiani che, operando per la peculiarita' del loro status in qualita' di titolare o di socio di un'impresa, vengono impossibilitati a ricoprire la suddetta funzione di responsabile tecnico, pur avendo acquisito quella elevata capacita' professionale che consentirebbe loro di ricoprire adeguatamente l'incarico stesso. (5-00250)