Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02695 presentata da CIOCCHETTI LUCIANO (CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO) in data 19940802
Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: gli interroganti sono venuti a conoscenza della triste vicenda che ha visto protagonista il professore Giampaolo Basciu, 51 anni, da circa 30 anni insegnante di matematica e nell'ultimo periodo insegnante presso l'istituto tecnico commerciale di Senorbi, provincia di Cagliari, accusato di aver compiuto atti di libidine violenta nei confronti di una studentessa e per questo condannato in primo grado; lette e considerate le dichiarazioni della moglie e di atti riportati dalla stampa che gettano sulla vicenda ombre e contraddizioni sul reale svolgimento dei fatti; una delle piu' forti motivazioni sulle quali e' fondata la sentenza sarebbe la relazione fatta da un ispettore del Ministero della pubblica istruzione che subito dopo la denuncia ha fatto, immediatamente, sospendere dal servizio il professore e il tutto sembrerebbe, senza approfondire molto l'effettivo svolgimento dei fatti -: quali iniziative voglia intraprendere per verificare quanto affermato in vari articoli di stampa sulla vicenda e se voglia verificare l'iter seguito dall'ispettore per assumere le decisioni prese che probabilmente hanno pesato significativamente sulla sentenza di primo grado. (4-02695)
Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che la vicenda concernente il professor Giampaolo Basciu, e' stata seguita e vagliata da questa Amministrazione attraverso un'accurata indagine effettuata, presso l'Istituto tecnico commerciale di Senorbi (Cagliari), nel mese di ottobre 1992. A conclusione dell'indagine, l'ispettore tecnico professor Andrea Vigilante, che ne curo' lo svolgimento, ha presentato una relazione ampia e circostanziata, il cui esame esclude che i fatti, addebitati al docente, sarebbero stati poco approfonditi, cosi' come si ipotizza nell'interrogazione. Al contrario, da tale relazione si rileva la puntualita' e l'attenzione posta dall'ispettore nello svolgimento dell'incarico affidatogli e nell'acquisizione di prove testimoniali rese sia dagli allievi che dal personale ausiliario, chiamato in causa dal professor Basciu. Dalle risultanze ispettive si evidenzia in particolare che a sostegno dell'alunna - la quale aveva dichiarato di essere stata molestata dal suddetto docente all'interno dell'istituto il giorno 10 ottobre 1992 - le amiche e gli amici della stessa presentarono al preside, il giorno successivo, un documento scritto in cui si afferma che "spesso tale professore indirizzava attenzioni non proprio professionali e contrastanti con la funzione educativa, nei confronti delle alunne....". Affermazioni analoghe sono state rilasciate all'ispettore da altre allieve, alcune delle quali hanno peraltro dichiarato di essere state contattate telefonicamente nelle proprie case affinche' si astenessero dal sostenere l'accusa formulata nei riguardi del docente. L'ispettore non ha mancato, d'altra parte, di sentire lo stesso professor Basciu il quale, oltre a smentire quanto addebitatogli, aveva fatto, tra l'altro, il nome di due bidelli i quali, in quanto addetti alla vigilanza degli androni e presenti all'ora in cui egli avrebbe incontrato l'alunna che lo aveva accusato di molestie, avrebbero potuto testimoniare che nessun gesto, del tipo di quello addebitatogli, era stato da lui compiuto. Senonche' i citati bidelli, separatamente interrogati, non sono stati in grado di confermare le dichiarazioni del docente, avendo invece sostenuto che, nel giorno e nell'ora in cui il fatto sarebbe avvenuto, si trovavano in altro luogo dell'istituto e, precisamente, preso la rampa delle scale, nei pressi del tavolo riservato al personale ausiliario. Sulla base, pertanto, degli accertamenti eseguiti e serenamente valutati, l'Amministrazione, in accoglimento della proposta in tal senso formulata dal provveditore agli studi di Cagliari, ha ritenuto opportuna l'applicazione, nei confronti del docente in parola, della sospensione cautelare facoltativa ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e dell'articolo 92 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. Per completezza di informazione si aggiunge che, a carico dell'interessato, era stato gia' avviato il previsto procedimento disciplinare che, a seguito dell'intervenuto rinvio a giudizio del docente medesimo, e' stato poi sospeso in attesa dell'esito definitivo del procedimento penale. Alla conclusione di quest'ultimo restano, pertanto, subordinate le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione, in ordine al caso segnalato, fatta ovviamente salva la competenza del provveditore agli studi di Cagliari - al quale la presente e' diretta per conoscenza - di valutare, sulla base della sentenza di primo grado e della quale e' cenno nell'interrogazione, l'opportunita' di destinare il docente ad altra sede. Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.