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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02818 presentata da CALLERI RICCARDO (FORZA ITALIA) in data 19940803

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che: il Ministero dell'interno nei mesi scorsi ha proceduto a una serie cospicua di promozioni "ora per allora" di funzionari appartenenti alla carriera direttiva, in applicazione all'articolo 51 della legge n. 668 del 1986; tali promozioni sono avvenute ampliando il dispositivo di una sentenza del Consiglio di Stato, mentre un precedente parere dello stesso Consesso, a cui finora si era attenuto il Ministro dell'interno, forniva una diversa interpretazione della norma -: se le promozioni sono avvenute con una corretta valutazione di merito e se non ne abbiano beneficiato dipendenti gia' in posizione di privilegio, i cui salti di carriera non siano dovuti a riconoscimenti professionali; se il Ministro dell'interno abbia formalmente e sostanzialmente applicato la normativa sull'estensione del giudicato e quali corrette assicurazioni siano state fornite al Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali al Ministro del tesoro; se la Ragioneria centrale dello Stato, sempre attenta a evitare l'incremento ingiustificato della spesa pubblica, sia stata messa in condizioni di conoscere tutti i reali profili finanziari delle promozioni oggetto del presente atto ispettivo. (4-02818)

La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta. Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Occorre premettere che l'amministrazione aveva fino al 20 gennaio 1994 valutato il servizio prestato in carriere corrispondenti o immediatamente inferiori all'atto dello scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale in conformita' ai criteri dettati dal Consiglio di Stato con parere del 6 marzo 1987. In tale sede il predetto consesso aveva sostenuto che il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 51 della legge n. 668/1986 operasse solo quando fosse richiesta un'anzianita' generica di carriera, vale a dire complessiva nel ruolo di appartenenza, e non anche nei casi in cui venisse richiesta, ai fini di promozione, un'anzianita' in una specifica qualifica. Pertanto i benefici previsti dall'articolo 51 della legge 668/86 non potevano trovare applicazione in sede di promozione a direttore di sezione in quanto per la scrutinabilita' a tale qualifica l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 prevede il possesso di un'anzianita' di consigliere di prefettura. Recentemente, con una innovazione rispetto a tale orientamento, e nel decidere i ricorsi proposti da sette funzionari delle carriere amministrativa e di ragioneria, il T.A.R. Lazio ha invece ritenuto che, poiche' l'articolo 51 della legge 668/86 e' posteriore al decreto del Presidente della Repubblica n. 340/1982, la finalita' da esso perseguita e' il ripristino di una "par condicio" che la normativa sulla riforma del Ministero dell'interno - introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 340/1982 - aveva alterato fra i funzionari entrati in servizio prima della riforma e coloro che vi erano entrati dopo. Il T.A.R. ha cosi' inteso dare a coloro che non ne avevano usufruito i medesimi benefici di abbreviazione dell'anzianita' - necessaria per la scrutinabilita' della qualifica di direttore di sezione - "gia' da altri goduta nel passato regime normativo". Il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha confermato tale nuovo orientamento, ritenendo che l'anzianita' pregressa dovesse essere valutata ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione. Pertanto le promozioni "ora per allora" a cui fa riferimento l'interrogazione sono avvenute nel rigoroso rispetto dei criteri applicativi fissati dal giudice amministrativo di secondo grado e sono state conferite a seguito di scrutini per merito comparativo al termine dei quali alcuni dei funzionari beneficiari della norma stessa sono risultati in possesso di piu' influenti titoli di carriera che hanno loro consentito di precedere alcuni colleghi. L'amministrazione, al fine di evitare le evidenti sperequazioni che si sarebbero create nei confronti di coloro che si trovassero nelle medesime posizioni soggettive dei ricorrenti - nell'ipotesi in cui non si fosse tenuto conto della nuova linea interpretativa della norma indicata dal Consiglio di Stato, - e per evitare il prevedibile incremento del contenzioso amministrativo, che avrebbe portato comunque all'accoglimento di detti ricorsi con aggravi di spese a carico dell'amministrazione, ha ravvisato, nel caso di specie, i presupposti per chiedere l'attivazione della procedura dell'estensione "extra partes" degli effetti soggettivi dei predetti giudicati, prevista dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1^ febbraio 1986, n. 13 ed ulteriormente precisata dall'articolo 66, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Dipartimento della funzione pubblica, chiamato a esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di estensione del giudicato formatosi sui ricorsi intesi ad ottenere l'applicazione dell'articolo 51 della legge n. 668/1986, ha convenuto sulla legittimita' della richiesta inoltrata da questo Ministero e ha interessato i Ministeri del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica. Infine, anche la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale ha convenuto con questo Ministero "circa l'opportunita', se non anche la necessita'" della estensione del giudicato alla generalita' del personale interessato, evidenziato, tra l'altro, che l'onere finanziario (circa lire 2.000.000.000 per 280 dipendenti) da esso derivante avrebbe potuto essere fronteggiato con le ordinarie disponibilita' di bilancio, tenuto conto della sua distribuzione nel tempo. Il Ministro dell'interno: Brancaccio.



 
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